Una novità dei modelli dichiarativi di quest’anno riguarda la riduzione a 5.000 euro del limite di spesa agevolato con il c.d. “bonus mobili” di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nel 2024.
Più precisamente la detrazione IRPEF nella misura del 50% compete in relazione all’acquisto non soltanto di mobili, ma anche di elettrodomestici con determinati requisiti in termini di risparmio energetico.
Affinché possa competere l’agevolazione, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2025 (in quanto prorogata anche per l’anno in corso dall’art. 1 comma 55 della L. 207/2024), devono essere stati eseguiti determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio nell’unità che si intende arredare.
Non tutti, ma quasi tutti gli interventi che danno diritto al c.d. “bonus casa”, di cui all’art. 16-bis del TUIR, consentono di fruire del “bonus mobili”.
Come in più occasioni ricordato dall’Amministrazione finanziaria, possono consistere in interventi edilizi, anche realizzati in economia, di manutenzione ordinaria quando sono effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, di manutenzione straordinaria (vi rientrano gli interventi finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici), di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia quando sono effettuati su singole unità immobiliari residenziali o sulle parti comuni degli edifici residenziali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate nn. 29/2013, § 3.2, 27/2016, § 5.1 e 28/2022).
Rientrano altresì tra gli interventi di recupero che danno diritto al “bonus mobili” quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza e gli interventi che riguardano interi fabbricati che consentono di beneficiare delle detrazioni “per acquisti” in capo agli acquirenti delle unità immobiliari: si tratta della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, che compete quando sono realizzati interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, su interi fabbricati da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile e della detrazione IRPEF/IRES, di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, c.d. “sismabonus acquisti”, che compete quando vengono realizzati su interi edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 interventi di demolizione e ricostruzione sempre da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione.
Il “bonus mobili” compete quando i suddetti interventi di recupero sono iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
In altre parole, per beneficiare del bonus mobili:
– per le spese sostenute nell’anno 2024, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui si è detto devono essere iniziati dal 1° gennaio 2023;
– per le spese sostenute nell’anno 2025, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui si è detto devono essere iniziati dal 1° gennaio 2024.
La detrazione IRPEF del 50% per mobili ed elettrodomestici, che deve essere ripartita in 10 quote annuali e che compete indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può riguardare i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia, i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale ed i soci di cooperative a proprietà indivisa.
Le spese sostenute nel 2024 che danno diritto al bonus mobili devono essere indicate:
– nel rigo E57 del modello 730/2025, indicando nelle colonne 1 e 3 il numero di rata di cui si sta beneficiando (per spese 2024 deve essere indicato “1”) e nelle colonne 2 e 4 la spesa sostenuta per l’arredo (per spese 2024 l’ammontare della spesa non può superare il limite di 5.000 euro, mentre per le spese 2023 il limite era fissato a 8.000 euro);
– nel rigo RP57 del REDDITI PF 2025;
– nella colonna 3 dei righi da RP1 a RP14 del modello REDDITI SP 2025, riportando poi la somma degli importi di colonna 3 nel rigo RN17 campo 3 del quadro RN.
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