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come adeguare progetti al nuovo Codice?


Il parere del MIT 3368/2025 arriva in aiuto alle stazioni appaltanti che devono adeguare al nuovo Codice un vecchio progetto.

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Una recente risposta del Servizio Supporto Giuridico chiarisce i dubbi delle stazioni appaltanti sulla compatibilità tra progettazioni avviate con il vecchio Codice degli Appalti e l’attuale D.Lgs. 36/2023.

Con il quesito n. 3368, una stazione appaltante ha chiesto se fosse necessario aggiornare un progetto redatto sotto il regime del D.Lgs. 50/2016 per adeguarlo all’art. 43 del nuovo Codice, in vista dell’avvio della procedura di gara.

La risposta, aggiornata al 3 aprile 2025, arriva a sciogliere un nodo frequente nella fase di transizione normativa: cosa fare dei progetti “a cavallo” tra il vecchio e il nuovo Codice?

Secondo quanto chiarito dal Servizio Supporto Giuridico con il parere del MIT 3368/2025, la linea da seguire è quella tracciata dal combinato disposto degli articoli 225, comma 9, e 226, comma 2 del D.Lgs. 36/2023. In sostanza, i contenuti progettuali – livelli e articolazione degli elaborati – restano quelli previsti dal vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016), purché la progettazione sia stata avviata prima dell’entrata in vigore del nuovo impianto normativo.

Tuttavia, nel momento in cui si passa alla gara d’appalto, si applicano le nuove disposizioni del D.Lgs. 36/2023, incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali strettamente necessari all’espletamento della gara: Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto, in primis.

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Una lettura già avallata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il parere n. 2128/2023, e ulteriormente confermata dall’ANAC nel parere FUNZ CONS 62/2023.

In pratica, chiarisce il il parere del MIT 3368/2025, non serve rimettere mano all’intera progettazione, ma è obbligatorio aggiornare quei documenti che incidono sulla gestione e sull’affidamento dell’appalto secondo le regole del nuovo Codice.

Per le stazioni appaltanti, si tratta di un equilibrio delicato tra continuità operativa e adeguamento normativo: un’ulteriore conferma della complessità gestionale del periodo transitorio.

Obbligo BIM: adeguamento richiesto anche per progetti pregressi

Dal 1° gennaio 2025, l’art. 43 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, impone l’adozione obbligatoria del Building Information Modeling (BIM) per le opere pubbliche con importo a base di gara superiore a un milione di euro. Questo obbligo si estende anche ai progetti redatti sotto il vecchio Codice, qualora la gara sia avviata dopo tale data.

Pertanto, chiarisce il parere con il parere del MIT 3368/2025, le stazioni appaltanti devono adeguare i progetti pregressi ai requisiti BIM, assicurando la conformità con le nuove disposizioni. Ciò include la nomina di figure professionali specifiche, come il gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (ACDat), il gestore dei processi digitali e il coordinatore dei flussi informativi, come previsto dall’Allegato I.9 del nuovo Codice.

Revisione prezzi: clausole obbligatorie nei documenti di gara

L’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce l’obbligo di inserire clausole di revisione prezzi nei documenti di gara iniziali. Queste clausole si attivano al verificarsi di variazioni oggettive dei costi superiori al 5% dell’importo complessivo, operando nella misura dell’80% della variazione stessa.

Anche per i progetti redatti sotto il vecchio Codice, il parere del MIT 3368/2025 indica che è necessario aggiornare la documentazione di gara per includere tali clausole, garantendo la conformità con le nuove disposizioni e tutelando l’equilibrio economico-finanziario del contratto.

Conclusioni operative del parere del MIT 3368/2025

In sintesi, il parere del MIT 3368/2025 chiarisce che per i progetti redatti sotto il D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti devono:

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  1. Aggiornare gli elaborati progettuali necessari per la gara (CSA e schema di contratto) secondo il D.Lgs. 36/2023.
  2. Adeguare i progetti ai requisiti BIM, se la gara è avviata dopo il 1° gennaio 2025 e l’importo supera un milione di euro.
  3. Inserire clausole di revisione prezzi nei documenti di gara, come previsto dall’art. 60 del nuovo Codice.

Questi adeguamenti sono essenziali per garantire la conformità normativa e la corretta gestione degli appalti pubblici nel nuovo contesto legislativo.

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