Il chiarimento del Mimit: la sanzioni in caso di mancata stipula non hanno carattere autoapplicativo né retroattivo
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha aggiornato le FAQ sull’obbligo della polizza assicurativa con nuovi chiarimenti sulle sanzioni connesse alla mancata stipula da parte dell’impresa.
Il riferimento è all’articolo 1, commi 102, della legge 213/2023, che prevede restrizioni all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici in caso di inadempimento.
Il ministero precisa che tale misura non ha carattere autoapplicativo né retroattivo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.
Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del D.L. 39/2025.
Per quanto attiene alle misure di propria competenza, il Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate D.L. 39/2025.
Allo stesso modo, la sanzioni in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa non hanno carattere retroattivo e non si applicano anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal D.L. 39/2025.
La valutazione a parte dell’amministrazione competente opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.
Ricordiamo che la scadenza per l’adeguamento era fissata al 31 dicembre 2024, ma è stata successivamente prorogata al 31 marzo 2025 con il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024) e poi dal D.L. 39/2025, che ha stabilito scadenze specifiche in funzione della dimensione delle imprese:
- grandi imprese (oltre 250 dipendenti): obbligo di sottoscrizione entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni (fino al 30 giugno) per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi.
- medie imprese (50-250 dipendenti): termine fissato al 30 settembre 2025.
- piccole e microimprese: obbligo posticipato al 31 dicembre 2025
Tutte le FAQ del Mimit sull’obbligo di polizza catastrofale e la guida completa
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