Pubblicata in GU del 10 aprile 2025 la “ DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/286 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi individuali per la protezione contro le cadute e gli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio” che rappresenta un atto normativo fondamentale nel contesto dell’evoluzione della disciplina giuridica europea relativa ai dispositivi di protezione individuale ed è frutto di un costante monitoraggio e di una valutazione tecnica volta ad adeguare il quadro normativo ai più recenti sviluppi della tecnologia e della scienza applicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Obiettivi della Decisione
La Decisione si pone in diretta continuità con il Regolamento (UE) 2016/425 e modifica la Decisione (UE) 2023/941, aggiornando e ampliando l’elenco delle norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti dal regolamento stesso.
L’obiettivo principale è aggiornare le norme armonizzate applicabili ai dispositivi di protezione individuale, al fine di garantire un adeguato livello di protezione della salute e della sicurezza degli utenti.
Le norme armonizzate sono strumenti tecnici elaborati da organismi di normazione europei, come il CEN e il CENELEC, che forniscono specifiche dettagliate in grado di assicurare che i prodotti soddisfino i requisiti essenziali stabiliti nel regolamento. L’inclusione di nuove norme armonizzate nell’allegato della Decisione consente ai fabbricanti di DPI di fare riferimento a standard aggiornati e tecnicamente più avanzati nella progettazione e produzione dei propri dispositivi. In tal modo, si mantiene elevato il livello di sicurezza per l’utilizzatore finale, soprattutto in contesti professionali a rischio.
La Decisione punta a sostituire le norme tecniche obsolete con norme più recenti e aggiornate, che riflettono le innovazioni tecnologiche e i risultati della ricerca scientifica. Alcune norme precedentemente riconosciute sono state ritirate e sostituite da nuove versioni, in quanto ritenute non più adeguate a garantire la conformità con i requisiti del regolamento. Questa sostituzione è essenziale per evitare discrepanze interpretative e garantire un approccio uniforme in tutta l’Unione Europea. Inoltre, contribuisce a migliorare l’efficacia del mercato unico europeo, assicurando che tutti i DPI circolanti soddisfino standard omogenei e aggiornati.
Un ulteriore obiettivo strategico della Decisione è quello di garantire certezza giuridica agli operatori economici coinvolti nella progettazione, fabbricazione, immissione sul mercato e valutazione della conformità dei DPI. La pubblicazione ufficiale delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea consente ai fabbricanti di individuare con precisione quali riferimenti tecnici adottare per assicurare la presunzione di conformità. Ciò rende più trasparente ed efficiente l’intero processo normativo e di certificazione, offrendo alle imprese strumenti chiari per adeguarsi ai requisiti di legge. In particolare, gli organismi notificati possono svolgere la loro attività di valutazione della conformità su basi comuni e condivise, rafforzando la coerenza e la credibilità del sistema europeo di controllo.
Infine, ma non meno importante, la Decisione risponde all’obiettivo generale dell’Unione Europea di garantire un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.
I dispositivi di protezione individuale, infatti, svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e nella riduzione dell’esposizione a rischi professionali. Attraverso l’adozione di norme armonizzate sempre aggiornate, l’UE intende promuovere una cultura della prevenzione basata su strumenti tecnici affidabili, scientificamente fondati e condivisi a livello europeo. Questo approccio mira a rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori economici nel sistema normativo dell’Unione, garantendo al contempo la protezione della salute e l’incolumità degli utilizzatori di DPI.
La Decisione 2025/286 rappresenta dunque un tassello centrale nella strategia normativa dell’Unione Europea in materia di sicurezza, innovazione tecnologica e competitività del mercato. Essa conferma la volontà della Commissione di agire in modo proattivo nell’aggiornamento delle norme tecniche e nel supporto alle imprese che operano nel settore dei dispositivi di protezione individuale. In un contesto in cui l’evoluzione tecnologica è rapida e le esigenze di sicurezza sono in costante crescita, una normativa tecnica solida, coerente e condivisa costituisce un presupposto indispensabile per garantire la protezione della salute pubblica e la competitività dell’industria europea dei DPI.
Principali modifiche
Tra le principali modifiche introdotte dalla Decisione 2025/286 rispetto alla Decisione 2023/941 vi è l’inclusione di nuove norme armonizzate che riguardano dispositivi altamente specifici, come ad esempio le cuffie con sistemi di comunicazione audio integrata (EN 352-6:2020+A1:2024 e EN 352-8:2020+A1:2024), nonché gli inserti auricolari con funzionalità audio per la sicurezza o per fini non legati al lavoro (EN 352-9:2020+A1:2024 e EN 352-10:2020+A1:2024). L’inserimento di queste norme risponde all’esigenza di regolamentare tecnologie emergenti nel campo della protezione uditiva, che combinano la protezione fisica dell’udito con funzioni comunicative avanzate, fondamentali in contesti di lavoro complessi, rumorosi o ad alta interazione. Tali dispositivi, sempre più diffusi, richiedono standard tecnici specifici per garantirne la sicurezza, l’efficienza e l’affidabilità in condizioni operative critiche.
Un altro cambiamento rilevante è rappresentato dall’adozione della norma EN 813:2024 per le cinture con cosciali destinate alla protezione contro le cadute. Questa norma aggiorna significativamente le precedenti specifiche tecniche, introducendo criteri più stringenti per la progettazione, i materiali, le prove meccaniche e la resistenza dei dispositivi. Essa tiene conto delle più recenti analisi sugli incidenti sul lavoro connessi alla caduta dall’alto, nonché dei feedback provenienti dagli utilizzatori e dagli organismi di controllo. L’obiettivo è migliorare ulteriormente l’affidabilità dei sistemi anticaduta e prevenire lesioni gravi o mortali dovute al malfunzionamento o all’uso improprio dei dispositivi.
Infine, la sostituzione della norma EN 175:1997 con la più recente EN ISO 16321-2:2021 per la protezione degli occhi e del viso durante le operazioni di saldatura rappresenta un ulteriore passo avanti nel recepire standard tecnici di ultima generazione. La nuova norma ISO tiene conto di una gamma più ampia di scenari applicativi, integra materiali e tecnologie di nuova generazione e stabilisce requisiti più rigorosi in materia di trasparenza ottica, resistenza agli impatti, protezione contro le radiazioni e compatibilità ergonomica. Ciò consente ai fabbricanti di produrre dispositivi più sicuri e confortevoli, migliorando l’esperienza dell’utilizzatore e incentivando l’uso costante dei DPI nei contesti di lavoro più esposti.
Implicazioni per le imprese e gli operatori del settore
Le implicazioni per le imprese e gli operatori del settore sono di notevole rilievo. In primo luogo, le aziende produttrici di DPI sono tenute ad aggiornare i loro processi di progettazione, produzione e certificazione per conformarsi alle nuove norme armonizzate. Questo comporta un investimento in termini di adeguamento tecnologico, formazione del personale, aggiornamento dei sistemi qualità e revisione della documentazione tecnica, inclusi i fascicoli tecnici, i manuali d’uso, le dichiarazioni UE di conformità e le etichettature. L’adeguamento tempestivo e conforme alla nuova normativa rappresenta una sfida organizzativa e gestionale, ma al contempo un’opportunità per consolidare la posizione competitiva dell’impresa sul mercato europeo e internazionale.
Gli organismi notificati, da parte loro, devono allinearsi alle nuove prescrizioni tecniche, aggiornando le proprie procedure di valutazione della conformità, i protocolli di prova, gli audit e le attività di sorveglianza post-commercializzazione. Questo comporta un coordinamento stretto con le autorità competenti, con i produttori e con gli enti di normazione per garantire una corretta interpretazione e applicazione delle nuove norme.
Anche gli importatori e i distributori sono coinvolti nel processo di transizione, in quanto devono assicurarsi che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle norme vigenti alla data della loro distribuzione. Ciò richiede un controllo accurato della documentazione fornita dai fabbricanti, nonché una verifica delle etichette, delle istruzioni per l’uso e degli altri elementi obbligatori previsti dal Regolamento (UE) 2016/425. In caso di non conformità, essi possono essere ritenuti responsabili in solido, con tutte le conseguenze legali ed economiche che ne derivano.
Nonostante gli oneri connessi all’adeguamento normativo, la Decisione introduce benefici a medio-lungo termine, quali l’accesso a un mercato più sicuro, trasparente e competitivo. Le imprese che si adeguano tempestivamente possono trarne un vantaggio strategico, sia in termini di compliance sia di reputazione commerciale. La conformità alle nuove norme rappresenta un valore aggiunto nelle relazioni con i clienti, i fornitori, gli enti di controllo e gli stakeholder istituzionali. Inoltre, la maggiore armonizzazione normativa favorisce la circolazione dei DPI all’interno del mercato unico europeo, riducendo gli ostacoli tecnici al commercio e garantendo un elevato standard di tutela per i lavoratori in tutti gli Stati membri. Tale armonizzazione riduce la frammentazione delle regole e facilita l’internazionalizzazione delle imprese europee, migliorandone la competitività globale e l’attrattività presso gli investitori.
Entrata in vigore e applicazione
La decisione di esecuzione (UE) 2025/286 è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ciononostante, il punto 1 dell’allegato della decisione 2025/286 si applica a decorrere dall’11 novembre 2025, mentre il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 14 agosto 2026.
RFG
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