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CONSIGLIO APPROVA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSEDIAMENTO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN AREE SOTTOPOSTE A TUTELA



Il Consiglio comunale ha approvato oggi il “Regolamento comunale sulla disciplina di insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto”. Il documento, nato dal lavoro del gruppo di lavoro intersettoriale e passato dalla consultazione nei Municipi, intende disciplinare l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto, rispettando la normativa comunitaria e nazionale. L’obiettivo è bilanciare l’interesse delle imprese con quello della collettività, salvaguardando l’ordine pubblico, la sicurezza, la salute, l’ambiente e il patrimonio storico-artistico della città.

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“Il regolamento approvato oggi, riteniamo sia uno strumento utile per fare coesistere diversi diritti, in una comunità vivace ed eterogenea come la città di Bari – ha commentato l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy – . Innanzitutto il sacrosanto diritto di impresa, che abbiamo a lungo e intensamente sostenuto nella fase post Covid, e che nelle prossime settimane riceverà un ulteriore impulso dall’amministrazione comunale grazie al bando Strade vive, destinato ai piccoli commercianti, agli artigiani e alle attività di prossimità. C’è, poi, l’esigenza dei giovani e di chi vuole vivere gli spazi di aggregazione che la città offre, che deve convivere con il diritto al riposo dei residenti e la tutela della vivibilità dei luoghi, soprattutto quelli che hanno registrato il maggiore sviluppo negli ultimi anni. In questa ottica, il provvedimento rappresenta uno strumento regolatorio, all’interno di una più ampia strategia dell’amministrazione, che sta elaborando, attraverso un percorso partecipato, un programma articolato per le politiche della notte. Ci tengo a ringraziare il Consiglio comunale, maggioranza e opposizione, i Municipi, le associazioni di categoria e tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato, frutto di un lungo e vivace confronto. L’adozione di un regolamento di questo tipo, segue un percorso analogo a quanto già avvenuto in altre città, che, come Bari, sentono l’urgenza di volere fare convivere diritti differenti all’interno di un’unica comunità, con l’amministrazione impegnata nella mediazione tra gli stessi, con la diligenza del buon padre di famiglia. Sottolineo, inoltre, che il regolamento non è uno strumento statico, immobile, ma può essere modificato ogni due anni: abbiamo voluto inserire questo orizzonte temporale proprio per valutarne l’efficacia in corso d’opera e, se serve, poterlo adeguare alle mutate esigenze della città. Voglio chiudere con un appello alle imprenditrici e agli imprenditori, che invito, ancora una volta, a collaborare con l’amministrazione comunale, investendo, per rendere più attrattive e appetibili zone della città in fase di riqualificazione”.

Il regolamento individua aree del territorio comunale da sottoporre a tutela (AST – indicate sulle planimetrie con la lettera B) e aree da sottoporre a elevata tutela (ASET – indicate sulle planimetrie con la lettera C), soggette a un regime autorizzatorio specifico per l’apertura e il trasferimento di attività, al fine di garantire la qualità del servizio e la sostenibilità sociale e ambientale delle stesse.

Sono escluse dall’applicazione del regolamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti:

·        negli esercizi annessi a strutture ricettive come alberghi e pensioni;

·        nei locali con attività di spettacolo, intrattenimento, sale da gioco, impianti sportivi, cinema, teatri, ecc.;

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·        nelle aree di servizio delle strade principali e delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico;

·        presso gli impianti di distribuzione carburanti;

·        nelle mense aziendali, circoli cooperativi e altre attività non aperte al pubblico;

·        in strutture come ospedali, scuole, caserme, strutture di accoglienza e simili, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro;

·        nei centri polifunzionali e nelle attività temporanee;

·        al domicilio del consumatore.

Nelle aree tutelate le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto saranno soggette a una specifica disciplina autorizzatoria. In allegato al regolamento sono indicate le localizzazioni delle aree individuate sulla base di indicatori territoriali e dell’analisi degli indicatori di criticità di contesto territoriale.

Gli indicatori di criticità di contesto territoriale sono i seguenti:

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·        distribuzione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

·        distribuzione della popolazione residente con classe di età ≥ 50 anni;

·        presenza di “luoghi sensibili” distinti in edifici (scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, RSA, convitti e dormitori, ecc.) e nelle aree a verde (giardini, parchi urbani, ecc.);

·        presenza di zone di pregio artistico, storico e architettonico;

·        quantità di rifiuti urbani prodotti;

·        numero dei verbali elevati dalla Polizia Locale;

·        orario di apertura;

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·        equilibrio tra superficie di somministrazione/vendita e capacità di ospitare avventori;

·        accessibilità alle persone con disabilità;

·        insonorizzazione dei locali;

·        presenza e caratteristiche delle occupazioni esterne (plateatico);

·        perseguimento di pratiche di sostenibilità ambientale.

Il territorio comunale, ai fini dell’applicazione del regolamento, è considerato come un’unica zona commerciale in cui individuare le aree da sottoporre a tutela attraverso l’introduzione di nuovi criteri qualitativi, con l’obiettivo di qualificare l’offerta di somministrazione garantendo la qualità dei locali, delle strutture e della gestione.

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I criteri individuati costituiscono requisiti indispensabili per il rilascio e il mantenimento in vita dell’autorizzazione. I divieti e le limitazioni previsti dal regolamento si applicano in caso di trasferimento di sede delle attività da una area non soggetta a tutela all’interno di una tutelata e in caso di trasferimento interno alle medesime tutelate.

Le attività presenti nelle AST e ASET, dopo l’autorizzazione, dovranno sempre rispettare le prescrizioni, le condizioni e gli impegni riportati nel titolo: in caso di modifiche degli elementi di qualità del locale e del servizio che comportino complessivamente una diminuzione del punteggio attribuito nel procedimento autorizzatorio, si procederà a nuova istruttoria da parte degli uffici comunali, che si concluderà con il rilascio del nuovo titolo, salvo revoca in caso di punteggio insufficiente per l’area in questione. Tutte le altre modifiche, comprese quelle che comportano l’aumento del punteggio attribuito, seguono la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Le domande di avvio di una nuova attività e/o di trasferimento di sede sono soggette a regime autorizzatorio mediante istruttoria tesa a valutare il raggiungimento del punteggio desunto dalla somma dei singoli punti attribuiti agli indicatori.

La somma dei punteggi massimi assegnati ai predetti indicatori è pari a 150. Il punteggio di qualità minimo previsto per il rilascio dell’autorizzazione è differenziato a seconda della zona di insediamento. Per il rilascio delle autorizzazioni dovrà essere raggiunto un punteggio superiore o uguale a 70 per le zone AST e superiore o uguale a 100 punti per le zone ASET.



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