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Lavoro in somministrazione con le agenzie, cambia la durata massima


Con l’entrata in vigore della legge 203/2024 (Collegato Lavoro), arrivano importanti novità nel campo della somministrazione di lavoro a termine. A partire dal 12 gennaio 2025, le imprese utilizzatrici non potranno più impiegare lavoratori somministrati a termine per oltre 24 mesi, anche se assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione.

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Una svolta normativa che cambia le regole del gioco per aziende e lavoratori, come chiarito dalla circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro.

Limite dei 24 mesi per la somministrazione a termine

L’articolo 10 della legge 203/2024 modifica il decreto legislativo 81/2015, articolo 31, comma 1, eliminando l’eccezione che consentiva, fino al 30 giugno 2025, di superare i 24 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie.

La nuova norma prevede che, una volta superati i 24 mesi complessivi, il lavoratore dovrà essere assunto direttamente a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice.

Decorrenza e calcolo dei mesi

  • La nuova regola si applica dal 12 gennaio 2025.
  • Rilevano solo i periodi di lavoro successivi a tale data.
  • I contratti o le missioni precedenti non vengono conteggiati.

Esempio pratico:

Un lavoratore inviato in missione per 30 mesi prima del 12 gennaio 2025 potrà essere riutilizzato per ulteriori missioni fino a un massimo di 24 mesi dal 12 gennaio in poi, senza obbligo di assunzione da parte dell’utilizzatore.

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Se invece la missione è in corso al 12 gennaio, può proseguire fino al 30 giugno 2025, anche se supera i 24 mesi. Tuttavia, i mesi successivi al 12 gennaio saranno conteggiati nel nuovo limite dei 24 mesi.

Nuovo limite del 30% e le esclusioni

La riforma conferma il limite del 30% dell’organico per i lavoratori a termine, compresi quelli somministrati. Tuttavia, sono escluse alcune categorie particolari, tra cui:

  • Lavoratori somministrati con contratto a termine ma assunti a tempo indeterminato dall’agenzia;
  • Casi previsti dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 81/2015:
  • Avvio di nuove attività;
  • Start-up innovative;
  • Attività stagionali;
  • Programmi o spettacoli specifici;
  • Sostituzione di lavoratori assenti;
  • Lavoratori over 50.

Questi contratti non concorrono al raggiungimento del tetto del 30%, né per i contratti a termine né per la somministrazione.

Casi senza obbligo di causale

Un’ulteriore semplificazione riguarda i contratti a termine in somministrazione stipulati con determinate categorie di lavoratori, per cui non è più richiesta la causale.

I soggetti interessati sono:

  • Disoccupati che ricevono da almeno 6 mesi ammortizzatori sociali o trattamenti di disoccupazione;
  • Lavoratori svantaggiati, come definiti dal DM 17 ottobre 2017:
  • Disoccupati da almeno 6 mesi;
  • Giovani tra i 15 e i 24 anni;
  • Persone senza diploma di scuola superiore;
  • Over 50;
  • Genitori soli con persone a carico;
  • Donne in settori con disparità di genere superiori al 25%;
  • Appartenenti a minoranze etniche con necessità di formazione o esperienza professionale.

I lavoratori molto svantaggiati sono invece coloro che:

  • Sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • Oppure rientrano nei criteri sopra citati (tranne il primo), ma disoccupati da almeno 12 mesi.

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