Con l’entrata in vigore della legge 203/2024 (Collegato Lavoro), arrivano importanti novità nel campo della somministrazione di lavoro a termine. A partire dal 12 gennaio 2025, le imprese utilizzatrici non potranno più impiegare lavoratori somministrati a termine per oltre 24 mesi, anche se assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione.
Una svolta normativa che cambia le regole del gioco per aziende e lavoratori, come chiarito dalla circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro.
Limite dei 24 mesi per la somministrazione a termine
L’articolo 10 della legge 203/2024 modifica il decreto legislativo 81/2015, articolo 31, comma 1, eliminando l’eccezione che consentiva, fino al 30 giugno 2025, di superare i 24 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie.
La nuova norma prevede che, una volta superati i 24 mesi complessivi, il lavoratore dovrà essere assunto direttamente a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice.
Decorrenza e calcolo dei mesi
- La nuova regola si applica dal 12 gennaio 2025.
- Rilevano solo i periodi di lavoro successivi a tale data.
- I contratti o le missioni precedenti non vengono conteggiati.
Esempio pratico:
Un lavoratore inviato in missione per 30 mesi prima del 12 gennaio 2025 potrà essere riutilizzato per ulteriori missioni fino a un massimo di 24 mesi dal 12 gennaio in poi, senza obbligo di assunzione da parte dell’utilizzatore.
Se invece la missione è in corso al 12 gennaio, può proseguire fino al 30 giugno 2025, anche se supera i 24 mesi. Tuttavia, i mesi successivi al 12 gennaio saranno conteggiati nel nuovo limite dei 24 mesi.
Nuovo limite del 30% e le esclusioni
La riforma conferma il limite del 30% dell’organico per i lavoratori a termine, compresi quelli somministrati. Tuttavia, sono escluse alcune categorie particolari, tra cui:
- Lavoratori somministrati con contratto a termine ma assunti a tempo indeterminato dall’agenzia;
- Casi previsti dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 81/2015:
- Avvio di nuove attività;
- Start-up innovative;
- Attività stagionali;
- Programmi o spettacoli specifici;
- Sostituzione di lavoratori assenti;
- Lavoratori over 50.
Questi contratti non concorrono al raggiungimento del tetto del 30%, né per i contratti a termine né per la somministrazione.
Casi senza obbligo di causale
Un’ulteriore semplificazione riguarda i contratti a termine in somministrazione stipulati con determinate categorie di lavoratori, per cui non è più richiesta la causale.
I soggetti interessati sono:
- Disoccupati che ricevono da almeno 6 mesi ammortizzatori sociali o trattamenti di disoccupazione;
- Lavoratori svantaggiati, come definiti dal DM 17 ottobre 2017:
- Disoccupati da almeno 6 mesi;
- Giovani tra i 15 e i 24 anni;
- Persone senza diploma di scuola superiore;
- Over 50;
- Genitori soli con persone a carico;
- Donne in settori con disparità di genere superiori al 25%;
- Appartenenti a minoranze etniche con necessità di formazione o esperienza professionale.
I lavoratori molto svantaggiati sono invece coloro che:
- Sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- Oppure rientrano nei criteri sopra citati (tranne il primo), ma disoccupati da almeno 12 mesi.
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