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Vittime di usura: mutui con il controllo di esperti


L’articolo 33 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 ” Sicurezza” in vigore dal 12 aprile  ha introdotto un importante intervento normativo in materia di contrasto all’usura, modificando la legge 7 marzo 1996, n. 108.

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 In particolare, è stato inserito l’articolo 14-bis, che disciplina il conferimento obbligatorio di un incarico di consulenza a favore dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14 della L. n. 108/1996).

 Il nuovo istituto mira a garantire una più efficace gestione dei mutui agevolati erogati in favore delle vittime, attraverso l’affiancamento di un esperto iscritto in un nuovo  albo nazionale, con compenso a carico del Fondo nazionale.

1) Sostegno rafforzato per le vittime dell’usura

Le persone che hanno denunciato un’estorsione usuraria e accedono ai mutui del Fondo statale gestito da CONSAP, spesso si trovano in una situazione economica fragile e complessa. La nuova norma riconosce questa difficoltà e prevede che il beneficiario venga affiancato da un consulente qualificato, nominato dal prefetto, che lo aiuterà:

  • a pianificare l’utilizzo del mutuo,
  • a gestire gli investimenti,
  • a rientrare nel circuito economico legale.

Nel momento in cui viene nominato l’esperto, le somme del mutuo entrano a far parte di un patrimonio separato, destinato esclusivamente al rilancio dell’attività economica. Una garanzia in più contro usi impropri delle risorse e per assicurare trasparenza nella gestione.

2) Mutui usura: il ruolo dell’esperto

Per garantire la qualità e la trasparenza del supporto, il decreto istituisce un albo nazionale degli esperti,  istituito presso l’Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

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 Potranno iscriversi:

  • revisori legali,
  • commercialisti,
  • avvocati,
  • altri professionisti con specifica esperienza nella gestione d’impresa o nel settore economico della vittima.

La nomina avverrà su base provinciale, a cura del prefetto competente.

Ai fini della vigilanza l’esperto ssarà tenuto a presentare:

  • rendiconti periodici e annuali;
  • una relazione finale sull’utilizzo dei fondi;
  • eventuali segnalazioni di criticità.

L’incarico ha durata cinque anni, rinnovabile una sola volta. In caso di gravi inadempienze o incompatibilità, può essere revocato dal prefetto. Se emerge che i fondi non vengono impiegati per le finalità previste, il mutuo può essere revocato e le somme recuperate.

L’esperto riceve un compenso annuale, stabilito da un regolamento attuativo, che non grava sul mutuo concesso alla vittima, ma viene pagato con risorse dedicate del Fondo antiracket e antiusura.

3) Usura: in attesa del regolamento per l’albo Esperti

Il decreto legge prevede un ulteriore  decreto del Ministero dell’Interno, da emanare  entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL,  che dovrà definire:

  • i requisiti per l’iscrizione all’albo,
  • i limiti massimi degli incarichi,
  • i criteri per la rotazione e trasparenza,
  • l’importo minimo e massimo del compenso.



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