I contributi mancanti possono essere riscattati, in tutto o in parte, per un massimo di cinque anni (anche non continuativi) per i periodi compresi tra il primo gennaio 1996 e il primo gennaio 2024
Per chi ha buchi contributivi la domanda di riscatto può essere presentata all’Inps fino al 31 dicembre 2025. Lo ricorda lo stesso Istituto di previdenza nel dossier di approfondimento Rendita vitalizia e pace contributiva.
La pace contributiva 2024-2025 è una misura riservata a quella platea di lavoratori il cui primo contributo è stato versato a partire dal primo gennaio 1996. Grazie al riscatto dei periodi di mancata copertura contributiva (i «buchi contributivi») è possibile colmare le lacune per un massimo di 5 anni (non necessariamente consecutivi).
I periodi riscattabili
La pace contributiva è una misura del tutto volontaria e ha l’obiettivo di salvaguardare coloro che abbiano raggiunto l’età pensionabile, ma non dispongono dei requisiti minimi per l’assegno anticipato o di vecchiaia.
Come previsto dalla legge di Bilancio di dicembre 2023, possono essere riscattati, in tutto o in parte, i periodi compresi tra il primo gennaio 1996 e il primo gennaio 2024.
Esclusi i periodi coperti da qualsiasi contribuzione
Per poter rientrare nella pace contributiva, il periodo da riscattare non deve essere coperto da nessun tipo di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.
L’onere di riscatto
L’onere per il riscatto è determinato con un calcolo a percentuale, applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più vicini alla data della domanda, proporzionalmente attribuita ai periodi riscattati. L’onere di riscatto può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi per la rateizzazione. Non è possibile la rateizzazione nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti per l’immediata liquidazione di una pensione.
L’iter per la domanda
1. Presentazione della domanda: il lavoratore deve presentare la domanda corredata dalla documentazione a supporto, attestante il periodo di lavoro per il quale si richiede il riscatto dei contributi omessi.
2. Verifica da parte dell’Inps: l’Istituto potrà avvalersi di testimonianze, documenti fiscali e controlli incrociati per validare la richiesta.
3. Definizione dell’importo da versare: l’importo sarà calcolato in base ai criteri stabiliti dall’articolo 2, commi 3, 4, 5 e dall’art. 4 del D.lgs. 184 del 1997.
«In caso di domanda presentata dal lavoratore», spiega l’Inps, «sono previsti pagamenti rateizzati per agevolare chi intende riscattare più anni di contributi». Tuttavia, «per le gestioni private, il pensionato non può richiedere il pagamento rateale e il pensionamento comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con obbligo di pagamento del capitale residuo in un’unica soluzione».
Massimo 120 rate
L’onere di riscatto può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione non è possibile nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.
Condizioni per il riscatto e documentazione richiesta
Per chi fa domanda vi è l’obbligo di presentare documentazione certa per riscattare gli anni di contributi non versati. La semplice dichiarazione del lavoratore, ricorda l’Inos, non è sufficiente: sono necessarie prove concrete dell’attività lavorativa svolta in nero.
Tra le fonti di verifica per attestare l’esistenza del rapporto di lavoro rientrano:
– Buste paga o contratti
– Libretto di lavoro
– Attestazioni del centro per l’impiego
– Comunicazioni aziendali che attestano la presenza del lavoratore in azienda.
Per dimostrare la durata continuativa e non interrotta della prestazione lavorativa, possono essere presentate testimonianze di ex colleghi o del datore di lavoro.
Come fare domanda
Per il lavoratore (o suoi superstiti), la domanda può essere presentata:
– Online all’INPS attraverso il servizio dedicato
– Contattando il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, da rete mobile)
– Rivolgendosi a enti di patronato e intermediari dell’Istituto, che assistono gratuitamente per legge.
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