ISA: approvata la revisione per il periodo d’imposta 2024
Approvati 100 nuovi ISA relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali (MEF – dm 31 marzo 2025)
Il presente decreto ha previsto l’elenco dei nuovi ISA relativi alle attività dell’agricoltura (2 indici), del commercio (33 indici), professionali (5 indici), l’area dei servizi (38 indici) e, infine, il comparto delle manifatture (22 indici). Tali indici si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024.
Sono state inoltre approvate le territorialità generali, le territorialità del commercio e tre territorialità specifiche, che hanno l’obiettivo di differenziare il Paese sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione sulla determinazione dei ricavi o compensi.
Oltre alle tipologie di soggetti individuate all’art. 9-bis, co. 6, DL 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L 21 giugno 2017, n. 96, gli ISA approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti:
– dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi e compensi corrispondenti alle somme e i valori percepiti in relazione all’attività artistica o professionale, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
– dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
– delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
– dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
– dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle seguenti attività: trasporto su taxi, codice attività 49.33.10; trasporto su veicoli a noleggio con conducente, codice attività 49.33.20.
Classificazioni delle attività economiche ATECO 2025
Infine, tenuto conto della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, nel citato decreto sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a gestire gli impatti sugli ISA approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2024.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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