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Aree Crisi Industriale Complessa: ripartite le risorse per la CIGS


Il Ministero del lavoro, con il comunicato del 24 aprile 2025, ha reso noto di aver emanato il decreto n. 989 del 28 marzo 2025, con il quale sono state assegnate alle Regioni le risorse destinate a finanziare la CIGS e la mobilità in deroga a favore delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

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Il provvedimento ministeriale fa seguito all’articolo 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che ha previsto il rifinanziamento delle predette misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti.

Si ricorda che la CIGS per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa è un trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall’art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/15, introdotto dal Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, successivamente modificato dall’art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Possono fruire dell’ammortizzatore sociale i lavoratori e le imprese, aventi i requisiti previsti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e successivi decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed accordi di programma.

Il trattamento a sostegno del reddito può essere concesso alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, dichiarino di trovarsi nell’impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.

È necessario che l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

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È previsto un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata.

L’istanza, compilata a cura del referente aziendale secondo l’apposito modulo disponibile nella sezione modulistica, deve essere presentata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali (mediante posta certificata all’indirizzo Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it) entro un congruo termine.

E’ necessario allegare all’istanza una relazione tecnica contenente l’espressa dichiarazione di non poter accedere ad altro trattamento di CIGS con l’indicazione delle motivazioni, le ragioni del ricorso al trattamento richiesto e un dettagliato piano di recupero occupazionale specificando gli appositi percorsi di politiche attive concordati con la Regione finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Vanno inoltre allegati: il verbale di accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata, il verbale di accordo regionale, l’elenco nominativo dei lavoratori e l’Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati.

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere riconosciuto sino al limite massimo di 12 mesi “per ciascun anno di riferimento”.



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