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risarcimento escluso senza prova chiara del danno e nesso


Superbonus: la domanda di risarcimento danni del cliente non può essere accolta in mancanza di una chiara dimostrazione del pregiudizio subito e del nesso causale tra l’inadempimento e il danno lamentato. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.
riferimenti normativi: artt.  1453 c.c.; 2697 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. III, Sentenza del 12/02/2010, n. 3373

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Tribunale di La Spezia – sentenza n. 203 del 11-04-2025

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1. La vicenda: risarcimento del danno per Superbonus


La controversia riguarda la fornitura e l’installazione di un impianto fotovoltaico, una pompa di calore e una batteria di accumulo, oggetto di due contratti stipulati tra le parti in momenti diversi. Inizialmente, il primo contratto, firmato l’11 maggio 2020, prevedeva l’installazione del solo impianto fotovoltaico per un importo di € 38.940,00 oltre IVA, con pagamento tramite sconto in fattura o cessione del credito. Successivamente, il 27 ottobre 2021, le parti hanno firmato un secondo contratto, che sostituiva il precedente e ampliava la fornitura, includendo: un impianto fotovoltaico di marca “Superpower”, con un costo di € 22.272,00, una pompa di calore, valutata € 23.000,00, una batteria di accumulo con stazione di ricarica per auto, dal valore di € 22.000,00, materiale aggiuntivo con caratteristiche diverse rispetto a quelle standard, per € 5.000,00. Questo secondo accordo introduceva quindi una modifica sostanziale rispetto al primo, integrando nuovi elementi e ridefinendo il prezzo complessivo. A seguito di tale nuovo accordo, la cliente ha versato alla società € 9.000,00 tramite bonifici, dopo la presentazione di fatture. I lavori, inizialmente previsti per gennaio, avrebbero dovuto cominciare ad aprile 2022, ma, nonostante i ripetuti solleciti non sono mai stati avviati. Nel frattempo, per esigenze legate alla ristrutturazione, la cliente ha dovuto affrontare la spesa di € 12.167,56 per la fornitura di infissi nuovi, senza poter godere dei benefici del Superbonus, poiché l’intervento “trainante” commissionato alla societànecessario per accedere agli incentivi fiscali – non era stato completato. Di fronte a questo grave inadempimento la cliente si è rivolta al Tribunale domandando la risoluzione del contratto stipulato con la società e la restituzione delle somme versate, nonché un risarcimento danni, riservandosi di quantificare l’importo. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.

Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi

Il volume, aggiornato ai più recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e giurisprudenziali, si pone come strumento di supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110%, fornendo una comprensione chiara dei principali aspetti giuridici, fiscali e delle problematiche associate a questo ambito. Il testo offre una panoramica completa delle controversie più comuni che possono sorgere nel contesto dei bonus edilizi, come la violazione delle norme di accesso, le dispute sulla qualità dei lavori eseguiti e le questioni relative alla documentazione richiesta, analizzando i diritti e le responsabilità delle numerose parti coinvolte: committenti e appaltatori, general contractor, architetti e ingegneri, asseveratori e “vistatori”, istituti di credito e amministratori di condominio.Fabiola PietrellaDottore commercialista e Revisore legale dei conti, è CEO e socia dello Studio associato Pietrella Bruè. Già Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Macerata, è consulente tecnico in ambito contabile, bancario e aziendale. Relatore innumerosi convegni e autrice di pubblicazioni giuridiche.

 

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2. La questione


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3. La soluzione


Il Tribunale ha confermato il grave inadempimento della convenuta. Come ha evidenziato lo stesso giudice l’istruttoria ha consentito di appurare che le parti avevano stipulato un contratto di fornitura e posa in opera sottoscritto il 27.10.2021, che aveva per oggetto l’esecuzione dell’impianto fotovoltaico con pompa di calore e batteria di accumulo; inoltre è emerso che, al fine del disbrigo delle pratiche relative al superbonus e dell’acquisto dei materiali per l’impianto fotovoltaico, l’attrice corrispondeva alla convenuta complessivamente € 9.000. Tuttavia, a fronte di tale pagamento, l’impianto non è stato realizzato e le pratiche relative al superbonus non erano state avviate. Alla luce di quanto sopra il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione avanzata dall’attrice, condannando la società convenuta a restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto. Non è stata accolta invece la domanda di condanna al risarcimento dei danni, per mancata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.

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4. Le riflessioni conclusive


In base alla normativa vigente, nei contratti con prestazioni corrispettive, l’articolo 1453 c.c. consente alla parte adempiente di scegliere tra due alternative: richiedere l’esecuzione del contratto per ottenere quanto pattuito o, in alternativa, procedere con la risoluzione contrattuale, che implica lo scioglimento delle obbligazioni reciproche. In entrambi i casi, la parte lesa ha diritto a domandare il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Parallelamente, sulla base dell’articolo 2697 c.c. che disciplina l’onere della prova, la parte che intende far valere un proprio diritto deve dimostrare i fatti che lo fondano, mentre la parte che si difende ha il compito di provare eventuali circostanze che possano modificare, estinguere o impedire il riconoscimento di quel diritto. In particolare il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533); del resto uguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione. In ogni caso qualora la parte adempiente abbia proposto domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni da inadempimento, non limitandosi a chiedere la condanna generica, il danno può essere liquidato esclusivamente se la parte che si assume danneggiata fornisca la prova della sua effettiva esistenza (Cass. civ., sez. II, 30/05/2003, n. 7829). Nella vicenda in esame, l’attrice non ha fornito prove concrete né sull’impossibilità di individuare altre imprese a cui affidare l’incarico per usufruire delle agevolazioni fiscali nei termini previsti dalla legge, né sul nesso causale tra l’inadempimento della convenuta e l’effettiva impossibilità di reperire altre imprese. Questa mancanza probatoria ha indebolito il legame diretto tra l’inadempienza contestata e il pregiudizio subito, lasciando margine per contestazioni riguardo all’effettiva responsabilità della controparte nel mancato ottenimento dei benefici fiscali.



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