Focus di Carolina Vallini
Tar Piemonte, Sentenza n. 7 del 7 gennaio 2025
Nella Sentenza in epigrafe indicata, viene esaminata una questione di particolare rilevanza giuridica e amministrativa, ossia se un ente pubblico o il suo appaltatore, nell’eseguire lavori di interesse nazionale, possa beneficiare dell’esenzione dal pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico.
La ricorrente aveva invocato l’applicazione delle esenzioni previste dalla Legge n. 160/2019 e, in subordine, una normativa speciale del 1912 per sostenere la legittimità della propria richiesta di esenzione.
I Giudici hanno anzitutto chiarito che il canone unico patrimoniale introdotto dalla Legge n. 160/2019 rappresenta un sistema unificato che sostituisce vari tributi locali precedenti, come Tosap e Cosap, e che la disciplina delle esenzioni è strettamente regolata dalla legge. In particolare, l’art. 1, comma 833, lett. a), della Legge n. 160/2019, prevede esenzioni tassative per le occupazioni effettuate da enti pubblici quali Stato, Regioni, Province e Comuni, ma circoscrive tali esenzioni alle occupazioni con finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. I Giudici hanno sottolineato che queste esenzioni devono essere interpretate restrittivamente, in quanto rappresentano un’eccezione alla regola generale del pagamento del canone, e non possono essere estese per analogia o interpretazione estensiva.
Per quanto riguarda la qualificazione della ricorrente, i Giudici hanno stabilito che, pur essendo una Società concessionaria che gestisce infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale, essa opera in regime di impresa privata, con autonomia gestionale e patrimoniale, pur essendo indirettamente partecipata dallo Stato. Questo status di Società di diritto privato, sebbene orientato al perseguimento di interessi pubblici, non è sufficiente per assimilarla allo “Stato-persona” ai fini dell’applicazione dell’esenzione. La scelta dello Stato di esternalizzare la gestione dell’infrastruttura ferroviaria attraverso un concessionario risponde all’obiettivo di garantire una gestione efficiente e orientata al mercato, ma non attribuisce a tale soggetto le prerogative dello Stato in senso stretto.
I Giudici hanno, inoltre, affrontato la terza censura della ricorrente, basata su una normativa del 1912 (artt. 59 e 60 del Rd. n. 1447/1912), che avrebbe previsto l’esenzione dal pagamento per occupazioni finalizzate alla costruzione o manutenzione di linee ferroviarie. I Giudici hanno escluso l’applicabilità di questa normativa al caso di specie, evidenziando che tale normativa si riferisce espressamente a beni del demanio idrico, come alvei e spiagge, e non a beni come strade o piazze comunali.
Inoltre, i Giudici hanno rilevato che la norma riguarda esclusivamente beni appartenenti allo Stato, mentre il suolo occupato in questo caso appartiene al Comune. I Giudici hanno anche sottolineato che la normativa del 1912 rappresenta un’eccezione alla regola generale e, pertanto, deve essere interpretata in modo restrittivo, senza possibilità di estensione a casi non espressamente previsti. In conclusione, i Giudici hanno confermato la legittimità del Regolamento comunale e del Canone unico patrimoniale applicato. La ricorrente non può beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa statale né invocare normative speciali non applicabili al caso concreto.
La Sentenza ribadisce il Principio che il pagamento del Canone è obbligatorio per tutti i soggetti, salvo esenzioni tassativamente previste dalla legge, e sottolinea l’importanza di un’interpretazione rigorosa e restrittiva delle norme in materia di esenzione tributaria.
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