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Deposito del bilancio 2024 – Euroconference News


Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (articolo 2435, cod. civ.).

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per le imprese

 

Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e, quindi, si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Più in particolare, si deve tener conto che:

  • i giorni festivi vanno computati nel calcolo dei 30 giorni;
  • i 30 giorni decorrono dal giorno successivo all’approvazione del bilancio;
  • se la scadenza cade di sabato, di domenica o in un altro giorno festivo, il termine di presentazione slitta al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 3, D.P.R. 558/1999;
  • nel caso in cui il bilancio sia approvato in seconda convocazione, i 30 giorni utili al deposito decorrono dalla data in cui la stessa è avvenuta.

Pertanto, il bilancio dell’esercizio 2024 approvato in data 30.04.2025 deve essere depositato in Camera di commercio entro il 30.05.2025.

Per il deposito 2024 la pratica di bilancio deve contenere:

  • il bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa (ove richiesti), codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della tassonomia vigente;
  • tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione del soggetto incaricato della revisione dei conti ed il Verbale di approvazione dell’Assemblea, che devono essere allegati alla pratica in formato PDF/A.

Nel Verbale di assemblea devono essere chiaramente esplicitati, oltre all’anagrafica dell’impresa:

  • la data di convocazione dell’assemblea;
  • la data di chiusura dell’esercizio del bilancio da approvare;
  • l’avvenuta approvazione del bilancio con la rispettiva data;
  • l’eventuale distribuzione di utili con gli estremi di registrazione del verbale all’Agenzia delle entrate.

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2024 è la versione2018-11-04”. Infatti, a partire dall’1.01.2020, le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro Imprese sono le seguenti:

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche postLgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati l’1.01.2016 o in data successiva;
  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche anteLgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima dell’1.01.2016.

Tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non sono utilizzabili per il deposito dei bilanci.

Nell’ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia ritenuta compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’articolo 2423, cod. civ., i prospetti contabili (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario ove previsto) e/o la Nota integrativa in formato PDF/A devono essere allegati alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL (cosiddetto “doppio deposito”).

Si consiglia di indicare la ragione del doppio deposito apponendo nel campo di testo libero denominato “Dichiarazione di conformità” contenuto nella sezione “Dichiarazione di conformità del bilancio” la seguente dichiarazione: “Si dichiara che i prospetti contabili Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e/o Nota Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile”.

Non è necessario il doppio deposito in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2434-bis, cod. civ..

Per agevolare gli utenti nell’espletamento di tale adempimento, in data 5.5.2025 è stato pubblicato il nuovo Manuale operativo Unioncamere per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese (reperibile sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it) che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci relativi all’esercizio 2024.

Il bilancio in XBRL sottoscritto digitalmente da un amministratore/liquidatore della società non necessita di alcuna dichiarazione di conformità.

Diversamente, in caso di presentazione del bilancio (composto da Prospetti contabili e Nota Integrativa) in formato XBRL da parte di professionista incaricato, ai sensi dell’articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, L. 340/2000, il firmatario deve apporre su ciascun documento allegato al bilancio la seguente dichiarazione: “La/il sottoscritta/o ………………………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.

Il deposito è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di 92,40 euro, in caso di deposito effettuato su supporto informatico digitale, o di 62,40 euro, in caso di deposito in modalità telematica. È inoltre dovuta l’imposta di bollo in misura pari a 65,00 euro.

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per le aziende

 

La sanzione amministrativa pecuniaria in materia di deposito del bilancio è disciplinata dall’articolo 2630, cod. civ., secondo cui:

  • Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese … è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €”;
  • Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”;
  • Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.



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