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Non soggetta a IVA la sovvenzione a copertura delle perdite


La Corte di giustizia UE, con la sentenza resa nella causa C-615/23 dell’8 maggio 2025, si è pronunciata sui criteri per distinguere una sovvenzione erogata a fronte di una prestazione da una sovvenzione erogata in assenza di una prestazione.

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Il principio affermato è che la compensazione “a posteriori” delle perdite del beneficiario, il cui importo è determinato non in funzione del numero di utenti del servizio, ma in modo forfettario, non costituisce il corrispettivo di una prestazione resa all’ente erogante e neppure il corrispettivo versato da un terzo per il servizio reso agli utenti.

Il caso

Un’impresa di trasporto pubblico collettivo di diritto polacco è remunerata dal prezzo di vendita dei titoli di trasporto determinato dall’ente locale.

Per le perdite subite dall’impresa, quest’ultimo eroga una sovvenzione, commisurata al risultato finanziario negativo dell’attività.

Nello specifico, il servizio di trasporto è reso sulla base di un contratto concluso tra l’ente locale che fissa il prezzo dei titoli di trasporto e l’impresa che presta il servizio.

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Siccome le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di trasporto sono insufficienti a coprire i costi del servizio, l’ente locale eroga all’impresa una sovvenzione in misura forfettaria che non può eccedere il risultato finanziario negativo dell’attività in questione e che, in ogni caso, non può superare un importo prestabilito.

Secondo l’impresa, la sovvenzione ricevuta non concorre alla formazione della base imponibile, in quanto non incide direttamente sul prezzo del servizio fornito, avendo come unico scopo quello di coprire le perdite di un determinato periodo.

Di contro, per le Autorità fiscali, la sovvenzione riduce il prezzo pagato dai passeggeri, dal momento che, senza di essa, il prezzo dei titoli di trasporto sarebbe più elevato, a nulla rilevando che sia stabilita in misura forfettaria e su base annua.

Orientamento della Corte

La controversia ha per oggetto l’interpretazione dell’art. 73 della Direttiva n. 2006/112/CE, che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi stabilisce che la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al cedente o al prestatore da parte del cessionario, del committente o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo dell’operazione.

Rispetto al caso in esame, i beneficiari diretti del servizio di trasporto pubblico collettivo sono gli utenti che acquistano il titolo di trasporto come corrispettivo del servizio, mentre l’ente locale che eroga la sovvenzione all’impresa di trasporto non è il destinatario del servizio, ma riveste la qualità di terzo, ai sensi del citato art. 73 della Direttiva n. 2006/112/CE.

La rilevanza, ai fini della determinazione della base imponibile, delle sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo dell’operazione è finalizzata all’applicazione dell’IVA sull’intero valore dei beni o dei servizi, evitando che l’erogazione della sovvenzione comporti la riscossione di un’imposta inferiore.

Secondo l’elaborazione della giurisprudenza comunitaria, ai fini dell’imponibilità, la sovvenzione deve essere corrisposta al beneficiario affinché quest’ultimo fornisca un bene o un servizio prestabilito e, inoltre, il prezzo di vendita del bene o servizio deve essere determinato in modo tale da diminuire in proporzione alla sovvenzione concessa al cedente o prestatore. Si deve, quindi, verificare se, oggettivamente, la sovvenzione consenta al cedente o prestatore di fornire un bene o servizio ad un prezzo inferiore a quello praticato senza la sovvenzione.

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Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la sovvenzione erogata dall’ente locale non incide direttamente sul prezzo del servizio di trasporto, in quanto la sovvenzione è preordinata alla copertura delle perdite subite nell’esercizio dell’attività.

Tale sovvenzione, in particolare, non rientra nella nozione di “sovvenzione direttamente connessa con il prezzo”, ai sensi dell’art. 73 della Direttiva n. 2006/112/CE, non essendo specificamente erogata all’impresa affinché effettui un servizio di trasporto ad un utente determinato e, inoltre, non incide sul prezzo che l’utente deve pagare, dato che tale prezzo non è fissato in modo da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione. Per contro, come rilevato, in sostanza, dall’Avvocato generale, la predetta sovvenzione è corrisposta “a posteriori” e indipendentemente dall’utilizzo concreto del servizio di trasporto, essendo commisurata al numero di veicoli/km offerti.

Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che, in assenza della sovvenzione, il prezzo dei titoli di trasporto sarebbe più elevato, in quanto la circostanza che la sovvenzione possa incidere sul prezzo di venda dei beni o servizi forniti dal beneficiario non è sufficiente a renderla imponibile.

Infine, la Corte ha escluso che, nel caso di specie, la sovvenzione possa essere considerata come un corrispettivo ottenuto da un terzo, ai sensi del richiamato art. 73 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Il servizio di trasporto non è reso a beneficio di utenti che possono essere chiaramente identificati, ma è rivolto a tutti i potenziali passeggeri e, inoltre, la sovvenzione è calcolata senza tenere conto dell’identità e del numero degli utenti.

In conclusione, la sovvenzione versata dall’ente locale all’impresa di trasporto, destinata a coprire le perdite subite nell’esercizio della propria attività non deve essere inclusa nella base imponibile IVA.

Fonte: CGUE 8 maggio 2025 C-615/23

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