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Art bonus: chi può beneficiare del tax credito al 65%?


L’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014, ha introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Chi effettua una donazione a sostegno della cultura e dello spettacolo potrà beneficiare di un credito di imposta nella misura del 65% per le erogazioni effettuate, in percentuale rispetto al reddito imponibile (qualora si tratti di persona fisica od ente che non svolga attività commerciale) o rispetto al ricavo annuo (per le società o ditta individuale che sia titolare di reddito di impresa).

Non è previsto alcun limite di erogazione minima, e chi decide di effettuare la donazione potrà detrarre una percentuale di quanto donato dalla relativa dichiarazione dei redditi in quote uguali nel triennio successivo.

Che cos’è l’art bonus?

L’Art Bonus è un credito di imposta previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno della cultura e dello spettacolo.

Erogazioni liberali che danno diritto al credito

Le erogazioni liberali effettuate in denaro, devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono riguardare:

  • Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;
  • Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

E’ stata estesa anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Le erogazioni liberali possono essere effettuate soltanto in favore del patrimonio di proprietà pubblica. Sono, pertanto, esclusi dall’Art bonus le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tali ipotesi restano applicabili le disposizioni già previste dal TUIR.

Chi può beneficiare del credito di imposta?

Il credito d’imposta è riconosciuto ai privati cittadini e alle imprese che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma. Possono beneficiarne, quindi:

  • Persone fisiche;
  • Enti non commerciali: es. enti del terzo settore ed enti non commerciali, sia residenti che non residenti, associazioni, fondazioni , imprese sociali costituite non in forma di società di capitali o cooperativa;
  • Imprese: es. ditte individuali, imprese familiari, società di persone, società di capitali, società cooperative, imprese artigiane, imprese agricole, associazioni in partecipazione, stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, imprese sociali costituite in forma di società di capitali o cooperativa.

Modalità di effettuazione erogazioni liberali in denaro

Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti metodi di pagamento:

  • Bonifico;
  • Versamento su conto corrente intestato al beneficiario;
  • Carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Non possono beneficiare del credito d’imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti.

E’ fondamentale conservare la ricevuta dell’operazione finanziaria con l’indicazione della causale Art bonus seguita dall’ente beneficiario e dall’oggetto dell’erogazioni.

A quanto ammonta il credito d’imposta?

Il credito d’imposta ammonta al 65% per le erogazioni liberali a partire dal 2014. Da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività di impresa e del 5% dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d’impresa. 

Modalità di fruizione del credito

Per le persone fisiche potrà essere usufruito in dichiarazione dei redditi (prima quota annuale nella misura di 1/3 dell’importo maturato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale). La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.

Il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla ripartizione “in tre quote annuali di pari importo” deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d’imposta di utilizzo del credito.

Per i titolari di reddito d’impresa è usufruibile in compensazione (prima quota annuale nella misura di 1/3 a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali). Più precisamente il credito è usufruibile:

  • Mediante il modello F24;
  • A scomputo dei versamenti dovuti. Inoltre:
  • l’utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di 1/3 della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;
  • La quota corrispondente ad 1/3 del credito d’imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
  • in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Codice tributo per la compensazione del credito d’imposta

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta è 6842.

Adempimenti da parte dei beneficiari delle erogazioni liberali

I beneficiari delle erogazioni liberali devono effettuare una comunicazione pubblica mensile dell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e del loro utilizzo:

  • Sui propri siti istituzionali;
  • Sul portale www.artbonus.gov.it.

Dove riportare in dichiarazione dei redditi gli importi delle donazioni effettuate?

Persone fisiche

Le persone fisiche che utilizzano il modello 730 devono inserire l’ammontare delle erogazioni effettuate nel quadro G, Sezione VII, rigo G9. Se viene utilizzato il modello Redditi PF nel quadro CR14.  

Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa possono compilare la sezione I del quadro RU del modello Redditi PF inserendo il codice credito A3 al Rigo RU1 col.1.

I forfetari, il cui reddito è soggetto a tassazione separata, riportano le liberalità nella Sezione III del quadro LM del modello Redditi PF. Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34/E del 28/12/2023 è stato riconosciuto che i forfetari possono beneficiare della detrazione per erogazioni Art Bonus. Tali soggetti gestiranno il credito Art Bonus nel quadro CR 14 se operano al di fuori del reddito di impresa, nel quadro RU se operano nell’ambito del reddito di impresa (nel limite del 5 per mille dei ricavi) secondo le istruzioni al modello Redditi PF, utilizzando il credito di imposta con le modalità stabilite in base alla qualifica reddituale.

Enti non commerciali

Il credito viene riportato nella dichiarazione dei redditi dell’ENC al quadro RU del modello Redditi Enti non commerciali ed equiparati (codice credito A3), ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Imprese

Il credito spettante viene indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa al quadro RU sezione 1 del modello Redditi SC (codice credito A3), ripartito in tre quote annuali di pari importo

Regime fiscale

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, nè concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Inoltre non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa.



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