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Requisiti delle lavoratrici per accedere al bonus donne

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Il Bonus donne si rivolge specificamente a lavoratrici che soddisfano precise condizioni di disoccupazione o appartenenza a settori con forte disparità di genere. Possono accedere all’incentivo le donne disoccupate da almeno 24 mesi indipendentemente dalla loro residenza, oppure le donne che risultano disoccupate da almeno 6 mesi ma risiedono nelle regioni comprese nella ZES unica del Mezzogiorno, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, hanno diritto all’agevolazione le lavoratrici attualmente occupate in settori o professioni caratterizzate da uno squilibrio di genere superiore al 25% rispetto alla media nazionale, con un elenco aggiornato annualmente dal Ministero del Lavoro.

Non vi sono limiti di età o di reddito, né restrizioni se la lavoratrice ha già usufruito di precedenti benefici contributivi a titolo di agevolazione, purché il relativo periodo di fruizione sia già terminato. Questo approccio consente di estendere l’incentivo anche a una fascia ampia di lavoratrici, con l’obiettivo di favorire un inserimento stabile e duraturo nel mercato del lavoro, specialmente in contesti e settori dove la presenza femminile è tradizionalmente inferiore.

Imprese ammesse e condizioni necessarie

Il Bonus donne è accessibile a tutte le imprese private, senza distinzione di settore o dimensione, inclusi studi professionali, cooperative e aziende agricole. Tuttavia, per poter usufruire dello sgravio contributivo, è indispensabile che l’azienda sia in regola con la normativa vigente, in particolare possieda un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) valido e non sia classificata come “impresa in difficoltà” secondo i parametri definiti dal Regolamento UE 651/2014.

Un ulteriore requisito fondamentale riguarda la stabilità occupazionale dell’organico aziendale: l’impresa non deve aver effettuato licenziamenti per motivi economici o collettivi nell’unità produttiva interessata nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata e non deve procedere con licenziamenti analoghi nei sei mesi successivi all’impiego della neoassunta. Inoltre, è imprescindibile che l’assunzione determini un incremento netto dell’organico rispetto alla media del personale impiegato nei dodici mesi precedenti.

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In assenza del rispetto di queste condizioni, il beneficio può essere revocato con effetto retroattivo dall’INPS. L’accesso al bonus è subordinato anche ai limiti di spesa del programma “Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027”, con eventuali blocchi automatici al raggiungimento del tetto di risorse stanziate.

Modalità di richiesta e cumulo con altre agevolazioni

Dal 16 maggio 2025, la procedura per richiedere il Bonus donne è completamente telematica e si effettua tramite il portale dedicato alle agevolazioni INPS. Il datore di lavoro deve fornire dati anagrafici dettagliati della lavoratrice, indicare la retribuzione mensile prevista e sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di cumulo con altri strumenti di decontribuzione sullo stesso periodo.

È fondamentale ricordare che lo sgravio contributivo non è cumulabile con altre forme di riduzione contributiva riferite al medesimo rapporto di lavoro, come ad esempio la Decontribuzione Sud, l’incentivo NASpI o gli sgravi per lavoratori disabili. Tuttavia, il bonus può convivere con benefici fiscali che incidono sull’imponibile IRPEF o IRES, quali la maggiorazione del costo del lavoro prevista dal D.Lgs. 216/2023.

Nel caso in cui un’impresa beneficiaria decida di attivare il Bonus donne dopo aver già usufruito di un altro incentivo non cumulabile, è obbligata a restituire in via amministrativa quanto già fruito, attraverso appositi flussi di regolarizzazione elaborati dall’INPS senza sanzioni civili aggiuntive.

La fruizione dell’agevolazione avviene mediante conguaglio mensile nei normali adempimenti contributivi. In presenza di contratti part-time o in caso di assunzione o cessazione intervenuta nel corso del mese, il massimale di 650 euro viene proporzionato in base alle ore effettivamente lavorate.


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