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La partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese è legge


Il Senato ha approvato ieri, in via definitiva, il Ddl. n. 1407 che detta disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.
Sono disciplinate, in particolare, le seguenti partecipazioni dei lavoratori: gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva. Ciò in attuazione dell’art. 46 Cost. e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall’ordinamento della Ue e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale.

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La “partecipazione gestionale” si concretizza in modalità differenti a seconda del modello di governance adottato dalla società. In presenza di modello tradizionale è stabilito che gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al CdA di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti (e debitamente formati). Gli amministratori sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi; in ogni caso, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2409-septiesdecies c.c., nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

In caso di modello monistico, invece, lo statuto può prevedere la partecipazione di amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti sia al CdA che al Comitato per il controllo sulla gestione.
Nel modello dualistico, infine, gli statuti possono prevedere – sempre qualora disciplinata dai contratti collettivi – la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al Consiglio di sorveglianza. L’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è regolata da procedure definite dai contratti collettivi nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del Consiglio di sorveglianza, nonché delle prescrizioni dell’art. 2409-duodecies lett. a) e b) c.c.

La partecipazione “economica e finanziaria”, poi, si sostanzia nella possibilità di prevedere piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato; ferma restando la disciplina di cui all’art. 1 commi da 184-bis a 189 della L. 208/2015. Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

Sempre per il 2025, in deroga a quanto previsto dall’art. 1 comma 182 della L. 208/2015, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva disciplinata dal citato comma 182 è elevato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni dei commi da 183 a 189 dell’art. 1 della L. 208/2015.

La partecipazione “organizzativa” dei lavoratori, ancora, può concretizzarsi nella istituzione di commissioni paritetiche – composte da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori in pari numero – finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.

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Sulla base di contratti collettivi aziendali, inoltre, è possibile inserire nell’organigramma sociale le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché i responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità. Le imprese che occupano meno di 35 lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali (organismi costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative), forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.

Le suddette commissioni paritetiche, infine, sono funzionali anche alla partecipazione “consultiva”. Esse, infatti, formulano pareri su decisioni che la società deve assumere e, nel loro ambito, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.

I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.
Le nuove disposizioni si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.



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