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Bonus 4.0 per il 2025 secondo l’ordine cronologico delle comunicazioni preventive


Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato ieri l’atteso decreto direttoriale 15 maggio 2025, che disciplina le nuove regole per le comunicazioni richieste per l’accesso al credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali 4.0, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024.
Il nuovo meccanismo di prenotazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20%, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Il nuovo modello di comunicazione, allegato al decreto, ha un frontespizio, per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione, e una sezione per l’indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e l’importo del credito d’imposta. Con successivo decreto saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, solo in via telematica, attraverso i servizi informatici del GSE.

La procedura per la prenotazione del credito 4.0 (che ricalca quella del credito transizione 5.0) prevede la presentazione di una comunicazione preventiva, di una con conferma di acconto e di una comunicazione di completamento. Il modello di comunicazione va trasmesso dall’impresa in via preventiva, comunque entro il 31 gennaio 2026, indicando l’ammontare complessivo degli investimenti agevolati che si intendono effettuare e il relativo credito d’imposta prenotato.

Ai fini della prenotazione delle risorse, secondo il DM, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva (quindi della prima comunicazione). Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.
Il modello di comunicazione va poi trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti:
– entro il 31 gennaio 2026, per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025;
– entro il 31 luglio 2026, per gli investimenti ultimati al 30 giugno 2026.

In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Il MIMIT invia all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito sarà utilizzabile dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano, per espressa previsione, anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese che alla data di pubblicazione del decreto (15 maggio 2025) hanno comunicato con il modello di cui all’allegato 1 al DM 24 aprile 2024, investimenti ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileverà l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM, trasmettano il nuovo modello di comunicazione preventiva (ovvero di completamento).
Le imprese dovranno comunque adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
Le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo il “vecchio” DM.

Per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata la “prenotazione”, si applicano invece le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024, essendo quindi esclusi dal nuovo meccanismo di prenotazione.
Sul punto, nel sito del MIMIT viene affermato che “per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024” risulta verificata la c.d. “prenotazione”, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024, per cui il modello va inviato:
– sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024;
– esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.



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