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Obbligo di PEC per gli amministratori di società


Dal 1 gennaio 2025, tutti gli amministratori di società in Italia sono obbligati a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale e comunicarlo al Registro Imprese. Questa novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, mira a garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la Pubblica Amministrazione.

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SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo riguarda tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, comprese sia le società di persone che quelle di capitali.

Sono esclusi dall’obbligo gli amministratori di:

  • Società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola);
  • Società di mutuo soccorso;
  • Consorzi e società consortili;

Rientrano nell’obbligo anche le reti di impresa con soggettività giuridica (sono quindi escluse le reti di impresa senza personalità giuridica cosiddette “reti oggetto”).

DECORRENZA DELL’OBBLIGO

L’obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica a:

  • Imprese di nuova costituzione (dal 1° gennaio 2025 in poi);
  • Imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025, per le quali il termine di adeguamento è fissato al 30 giugno 2025.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA PEC

Gli amministratori devono dotarsi di un indirizzo PEC personale e comunicarlo al Registro delle Imprese tramite la competente Camera di Commercio.

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Non è consentito l’utilizzo della stessa PEC dell’impresa per l’amministratore: ciascun amministratore deve disporre di un indirizzo PEC distinto da quello della società.

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 che hanno comunicato come indirizzo PEC degli amministratori, lo stesso indirizzo PEC in dotazione alla società, avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare il nuovo indirizzo personale di posta elettronica certificata.

Nel caso in cui un soggetto sia amministratore di più imprese, potrà utilizzare il medesimo indirizzo PEC per ciascuna di esse o, a sua scelta, dotarsi di indirizzi differenti.

AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE DELLA PEC

L’obbligo di comunicazione della PEC si applica anche in caso di:

  • Nomina di nuovi amministratori;
  • Rinnovo di amministratori già in carica;
  • Nomina di liquidatori.

SANZIONI PER MANCATO INADEMPIMENTO

La mancata comunicazione della PEC dell’amministratore comporta la sospensione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione o della nomina dell’amministratore stesso.

Inoltre, in caso di inadempienza, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice Civile, con un’ammenda da 103 euro a 1.032 euro. Qualora la comunicazione avvenga entro 30 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo.

ESENZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

La comunicazione e le eventuali variazioni della PEC degli amministratori sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, salvo i casi in cui la comunicazione avvenga contestualmente ad altre domande di iscrizione o deposito di atti.

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