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Edilizia sostenibile e turismo, contributi fino a 4,5 milioni a impresa


Contributi diretti a sostegno degli investimenti privati in edilizia turistica e ricettività sostenibile. Si sblocca l’incentivo introdotto dalla manovra per il 2025 (art. 1, commi 502-508 della legge n. 207/2024). Un decreto del ministero del turismo e del dicastero dell’economia, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mette sul tavolo 109 mln di euro per la realizzazione di interventi utili allo sviluppo dell’offerta, alla destagionalizzazione dei flussi, alla digitalizzazione, alle filiere turistiche, al rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). In particolare, ad essere finanziate sono:

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  • la riqualificazione energetica e digitale degli edifici destinati ad attività ricettive, degli impianti e delle strutture produttive;
  • la dotazione di sistemi di automazione;
  • la misurazione intelligente per aumentare l’efficacia energetica. Il soggetto gestore è Invitalia.

Tutte le spese agevolate, così come i codici Ateco delle attività finanziabili e i parametri di erogazione degli aiuti, sono contenute nella bozza di provvedimento interministeriale.

Chi può beneficiare delle agevolazioni

Potranno presentare domanda le attività che erogano servizi di alloggio (pure di breve durata) e ristorazione, anche mobile: ristoranti, attività di catering, ostelli, rifugi, B&B, campeggi, villaggi, agriturismi, centri termali e benessere, stabilimenti balneari, parchi tematici e di divertimento, discoteche e organizzatori di convegni, fiere e congressi.

Le tempistiche e le intensità di aiuto

Gli investimenti andranno conclusi entro 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni. Queste consistono in un contributo diretto alla spesa, in percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e nel limite massimo del 30% delle stesse. Fino a un limite di 4,5 milioni di euro erogabili a finanziamento. Il tetto alle spese considerate ammissibili, invece, è fissato in 15 mln di euro

In caso di acconto, poi, questo dovrà essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative. Sempre nel limite dell’importo erogato.

Qualora l’investimento consista nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio (definito dall’art. 2, paragrafo 9, della direttiva Ue 2010/31 del 19/5/2010, sulla prestazione energetica in edilizia), l’entità dell’agevolazione non potrà superare il 25% delle spese ammissibili. Ma questa percentuale scende al 15% nel caso in cui l’investimento interessi edifici adibiti appositamente per conformarsi alle disposizioni Ue sulla prestazione energetica e riguardi un solo tipo di elemento edilizio.

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L’agevolazione sale, invece, del 20% se è assegnata alle piccole imprese (o a loro aggregazioni esclusive). Del 10%, invece, se riguarda le medie imprese è aumentata del 20%, mentre alle imprese di media dimensione l’agevolazione è aumentata del 10%.

Un ulteriore incremento del 15% scatta, poi, qualora l’investimento punti a migliorare di almeno il 40% la prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria. Idem per gli investimenti effettuati in Mezzogiorno (cioè le zone assistite ex art. 107, paragrafo 3, lettera a, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). Il bonus è solo del 5%, invece, per investimenti negli ambiti disegnati dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c (aree intermedie).

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La prima erogazione a titolo di anticipazione, pari al 30% del totale del finanziamento complessivo, verrà erogata entro un mese dalla sottoscrizione del disciplinare di finanziamento, previa esibizione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Ci sarà poi un pagamento intermedio fino al 70% del dovuto, erogato per stato di avanzamento lavori. Infine, l’erogazione a saldo, entro 150 giorni dalla rendicontazione della spesa per il 100% dell’importo del progetto approvato.

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