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Le nuove misure per la tutela dei “clienti vulnerabili” nel settore energetico – Agenzia Iura


20 Maggio 2025

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Il Decreto Legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60, recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”, ha introdotto nuove agevolazioni per i clienti vulnerabili, tra i quali rientrano le persone con disabilità.

Preliminarmente ricordiamo che, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono considerati clienti vulnerabili le seguenti categorie: coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate; coloro che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; coloro che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; i soggetti titolari di utenze che si trovano nelle isole minori non interconnesse; i soggetti titolari di utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; i soggetti con un’età superiore ai 75 anni.

Vediamo quali sono le principali novità introdotte.

L’art. 1 del Decreto Legge in commento prevede il riconoscimento, per l’anno 2025, di un contributo straordinario di 200 euro per i clienti domestici con un ISEE inferiore a € 25.000,00 finalizzato a coprire le spese di fornitura di energia elettrica. Tale contributo si aggiunge a quelli già esistenti nel nostro ordinamento, ovvero i “bonus sociali elettrico e gas”, che non vengono modificati.

Ricordiamo che i soggetti vulnerabili potranno evitare il passaggio obbligatorio al mercato libero fino al 31 marzo 2027. Nelle more dell’aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non abbiano ancora scelto un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali continuerà ad essere assicurata dall’esercente il servizio di maggior tutela.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

L’art. 2 bis del Decreto Legge n. 19/2025 stabilisce che non è pignorabile l’immobile di un soggetto vulnerabile, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a € 5.000,00 e la casa sia l’unico immobile del debitore, purché abbia fissato la residenza e non si tratti un’abitazione di lusso. In ogni caso, ai sensi del successivo comma 2 ter, il Condominio, a garanzia del proprio credito, può iscrivere sull’immobile ipoteca giudiziale.
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 19/2025, I clienti forniti nell’ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualità di clienti vulnerabili continueranno ad essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, fermo restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell’ambito del mercato libero, ovvero con l’esercente il servizio di maggior tutela competente per area territoriale. Inoltre, in base al successivo comma 3 bis, i clienti che, alla data di conclusione del servizio a tutele graduali, non avessero scelto un fornitore, continueranno ad essere riforniti nell’ambito di tale servizio fino alla fine della sua durata.

Infine, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19/2025, al fine di contenere il maggiore onere sostenuto per la fornitura di gas naturale e energia elettrica dalle famiglie vulnerabili dalle micro imprese aventi diritto al servizio a tutele graduali, derivante dall’aumento del prezzo internazionale di tali prodotti, viene previsto che i soldi derivanti dal conseguente aumento dell’IVA, causato dall’incremento del prezzo del gas e dell’energia elettrica, siano destinati a misure di sostegno per i soggetti vulnerabili.

Fonti

Decreto Legge 28 febbraio 2025, n. 19

Legge 24 aprile 2025, n. 60



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