Misure urgenti per garantire la continuita’ nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche’ l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. (25G00084)
(GU n.116 del 21-5-2025)
Vigente al: 21-5-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»;
Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» e, in particolare, l’articolo 19;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita’ di taluni settori della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante «Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita’ delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l’articolo 1, comma 150;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)» e, in particolare, l’articolo 1, comma 868;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonche’ in materia di divieto di attivita’ parassitarie»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» e, in particolare, l’articolo 95 che reca disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell’Autorita’ per la
Laguna di Venezia;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l’articolo 1, comma 671;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l’articolo 30, comma 5;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l’articolo 29;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l’articolo 26;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l’articolo 1, comma 505;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche’ disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» e, in particolare, l’articolo 20-ter;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita’ economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l’articolo 2;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118» e, in particolare, l’articolo 12;
Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» e, in particolare, gli articoli 1, 5, 9, 12, 13 e 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l’articolo 373;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di garantire la tempestiva operativita’ della societa’ Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Regione Siciliana e la Regione Calabria;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di favorire l’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita’;
Valutata la necessita’ e l’urgenza di adottare misure in materia di motorizzazione, sia nell’ottica della semplificazione e dell’efficientamento delle relative attivita’ sia con l’obiettivo di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonche’ la resilienza, delle infrastrutture digitali di rete degli Uffici
competenti, mediante la realizzazione di un sistema volto a garantire una maggiore protezione e capacita’ di risposta alle minacce, assicurando un approccio coerente e integrato alla cybersecurity in tutta l’amministrazione;
Considerato che e’ necessario intervenire con urgenza con disposizioni specifiche a sostegno del settore dell’autotrasporto, anche in considerazione dell’eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti determinato dal protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;
Ritenuta la necessita’ di intervenire nel quadro normativo del settore dell’autotrasporto nell’ottica di ridurre i tempi di attesa relativi al carico e allo scarico delle merci, nonche’ in materia di tempi di pagamento;
Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, anche nell’ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in
essere;
Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare disposizioni finalizzate alla realizzazione dei progetti di investimento finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonche’ alla messa in sicurezza delle stesse;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di assicurare ogni utile e urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», che rivestono straordinario rilievo internazionale, imponendo l’adozione di misure urgenti per assicurare l’immediata fruizione degli impianti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy, dell’ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per la protezione civile e le politiche del mare;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e di lavori pubblici
Art. 1 – Disposizioni urgenti per l’avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria
1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 8, lettera c), numero 5), le parole: «nei limiti del quale» sono sostituite dalle seguenti: «rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell’opera indicato nell’Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale»;
2) al comma 8-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini dell’aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera diversi dal contraente generale, si procede, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, all’adeguamento del corrispettivo alle prestazioni richieste in ragione del valore aggiornato del contratto con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del presente comma.»;
b) all’articolo 4, comma 3, lettera b-ter), dopo le parole: «in corso di esecuzione,» sono inserite le seguenti: «nonche’ delle regole sull’obbligatorieta’ della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell’opera con una decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi, determinati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, dell’Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ».
Art. 2 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’incentivo di cui al comma 3 e’ corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensivita’ di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilita’ dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.
b) all’articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;
c) all’articolo 140:
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e’ ritenuta persistente finche’ non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita’ derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.»;
2) il comma 6 e’ abrogato;
3) al comma 7, le parole: «nonche’, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;
4) al comma 8, il primo periodo e’ soppresso;
5) i commi 11 e 12 sono abrogati;
6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;
d) dopo l’articolo 140, e’ inserito il seguente:
«Art. 140-bis (Procedure di protezione civile). – 1. Ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140 nonche’ le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto puo’ essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
3. In occasione degli eventi per i quali e’ dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facolta’ di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell’ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita’, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purche’ dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea;
e) articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalita’ delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali e’ stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell’articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all’articolo 23 del predetto codice:
a) gli importi di cui all’articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
b) il termine temporale di cui all’articolo 140, comma 4, e’ stabilito in trenta giorni;
c) l’amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione del contratto e’ identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all’articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 140, comma 7, si applicano, altresi’, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c).»;
e) all’articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all’articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;
f) all’articolo 225-bis, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 20, e di cui all’articolo 23 dell’allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all’articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano gia’ stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;
g) all’allegato V.2, all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».
2. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l’articolo 46 e’ inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Procedure di protezione civile). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, si applicano, altresi’, le disposizioni del presente articolo.
2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all’articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’ conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. In caso di eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all’articolo 25 del presente codice sono autorizzati ad avvalersi della societa’ Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all’affidamento dell’appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell’articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’articolo 76 del medesimo codice.».
Art. 3 – Disposizioni in materia di classi d’uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica
1. Nelle more dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in via transitoria, fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento della verifica di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ai fini della individuazione delle classi d’uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operativita’ o di un eventuale collasso degli uffici pubblici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, qualora sia rilevante l’indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, per «normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento e’ inferiore o pari a 3,5 e per «affollamento significativo» quello il cui indice di affollamento e’ superiore a 3,5. In via di prima applicazione, l’indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell’edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell’immobile stesso, e’ determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell’Allegato A al presente decreto.
Capo II – Disposizioni in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli
Art. 4 – Norme per garantire la continuita’ del servizio di autotrasporto
1. L’articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia). – 1. Il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, e’ pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all’articolo 2 e’ tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonche’ le modalita’ di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore puo’ dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. E’ fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile.
L’indennizzo non e’ dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L’importo dell’indennizzo di cui al presente comma e’ soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI). La richiesta d’indennizzo puo’ essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall’articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilita’ di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 3 e 4, l’indennizzo di cui al comma 2 e’ dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e cio’ risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.
4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, e’ sempre assicurata al medesimo conducente la possibilita’ di essere presente e di visionare la regolarita’ delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
2. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 e’ inserito il seguente:
«15-bis. Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino anche i presupposti disciplinati dall’articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo’ adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
3. Per le finalita’ di ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell’autotrasporto di cui all’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli
1. A conclusione del contratto di servizio per la gestione del processo produttivo delle patenti di guida e del loro recapito ai cittadini e agli uffici della motorizzazione civile, le somme nella disponibilita’ della societa’ PatentiViaPoste S.c.p.A., sono versate dalla medesima societa’ all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione nel medesimo anno allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonche’ di aumentare la resilienza delle infrastrutture digitali di rete degli uffici centrali e territoriali della motorizzazione civile. 2. All’articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) l’alinea e’ sostituito dal seguente: «Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Gli importi corrisposti ai sensi del primo periodo, comunque dovuti dai soggetti richiedenti per le operazioni ivi previste, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati allo svolgimento delle attivita’ di cui al presente articolo. Tali importi, da considerarsi omnicomprensivi, sono cosi’ determinati:»;
2) la lettera c) e’ abrogata;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1.1. Oltre agli importi dovuti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i soggetti di cui al medesimo comma 1 sono tenuti a corrispondere:
a) in caso di distanza uguale o inferiore agli 80 chilometri dall’ordinaria sede di servizio, un importo pari ad euro 100 dovuto a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;
b) in caso di distanza superiore agli 80 chilometri dall’ordinaria sede di servizio, un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonche’ del rimborso delle spese per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;
c) in caso di trasferte all’estero, gli importi di cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.»;
c) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 1.1 sono dovuti per l’attivita’ svolta dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella qualita’ di titolare e responsabile dell’attivita’. In caso di operazioni svolte anche dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell’attivita’ sono dovuti gli importi di cui al comma 1 maggiorati del 40 per cento nonche’ gli importi di cui al comma 1.1 per ciascuna unita’ di personale impegnata nell’operazione.»;
d) il comma 1-ter e’ sostituito dal seguente:
«1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite al di fuori dell’orario di servizio ordinario, al personale incaricato dell’attivita’, quale titolare, sono corrisposti, da parte dell’amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 e gli importi di cui al comma 1, lettere a) o b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell’amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell’importo riconosciuto al titolare dell’attivita’. Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell’orario di servizio, al personale incaricato dell’attivita’ quale titolare sono corrisposti, da parte dell’amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1, oltre al 50 per cento dell’importo di cui al comma 1, lettera b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell’amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell’importo riconosciuto al titolare dell’attivita’. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell’attivita’, quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti, da parte dell’amministrazione, i soli importi di cui al comma 1.1.»;
e) il comma 1-quater e’ abrogato;
f) al comma 1-quinquies, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano» sono sostituite dalle seguenti:
«Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri derivanti dalla remunerazione delle stesse sono posti a carico di tutti i soggetti destinatari delle attivita’ ispettive e di vigilanza»;
g) il comma 1-sexies e’ abrogato.
3. Il decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e’ aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operativita’ del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita’ commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, e’ fissato in quantita’ non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente
all’attivita’ di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega.
Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell’autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.
Capo III – Disposizioni urgenti nel settore portuale e marittimo
Art. 6 Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo
1. Ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l’indice dei valori per il mercato all’ingrosso si intende sostituito, in assenza della produzione e diffusione dell’indice da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali. 2. Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare e’ fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l’inizio della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo. Al di fuori della stagione balneare e’ sempre consentita l’apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest’ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalita’ ivi previste.
Art. 7 – Disposizioni urgenti per la funzionalita’ dell’Autorita’ per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque
1. All’articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27-quinquies, le parole: «il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti:
«l’Autorita’ per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque»;
b) al comma 27-sexies, le parole: «dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’Autorita’ per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque».
Art. 8 – Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita’ amministrativa della societa’ RAM S.p.A.
1. In considerazione del valore strategico del settore della portualita’, del trasporto marittimo, della logistica e della logistica digitale, e’ autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2025, di euro 2.000.000 per l’anno 2026 e di euro 2.000.000 per l’anno 2027, per gli atti convenzionali da stipulare tra la societa’ RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dello svolgimento delle attivita’ di supporto, assistenza tecnica e operativa per l’attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse ivi previste, per il biennio 2026-2027, la societa’ RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e’ autorizzata ad assumere unita’ di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all’articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a euro 200.000 per l’anno 2025, a euro 2.000.000 per l’anno 2026 e a euro 2.000.000 per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Capo IV – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti e relative a procedure di infrazione e a vincoli derivanti dall’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi
1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonche’ a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all’articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessita’ di garantire la copertura delle voci di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:
a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia’ assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Art. 10 – Disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche all’affidamento del contratto intercity
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche all’affidamento del contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza per il periodo 2027-2041 in conformita’ alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e’ autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l’anno 2025, di euro 2.700.000 per l’anno 2026 e di euro 1.791.928 per l’anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 11 – Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali
1. Alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, lettera v), dopo le parole: «nuovo concessionario subentrante» sono inserite le seguenti: «, nelle ipotesi di cui all’articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici,»;
b) all’articolo 5, comma 4, primo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;
c) all’articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;
d) all’articolo 12, comma 1, le parole: «con delibera dell’ART, adottata» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il sistema tariffario per l’individuazione di tariffe adottato dall’ART» e le parole: «, e’ definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l’individuazione di tariffe,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il predetto sistema tariffario e’ definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo,»;
e) all’articolo 16:
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza in coerenza con le disposizioni del presente capo, fino al 31 dicembre 2026 e’ consentito l’inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell’articolo 3 prima del completamento della procedura di adozione del Piano di cui all’articolo 13, comma 1. I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano ai sensi dell’articolo 13, comma 1, secondo periodo.»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «, 12 e 14, commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 12, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10»;
2.2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l’obbligo dell’ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell’affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate ai sensi dell’articolo 12, comma 2, primo periodo, sulla base del sistema tariffario definito dall’ART ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12.».
Art. 12 – Disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo
1. L’articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Oneri di servizio pubblico e tariffe praticabili). – 1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l’amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, puo’ fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalita’ o ad eventi straordinari, nazionali o locali.
2. Il livello massimo tariffario e’ indicato nel testo dell’imposizione dell’onere di servizio pubblico prevista all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e contiene la valutazione completa della necessita’ e della proporzionalita’ delle misure. Se l’amministrazione si avvale della facolta’ di cui all’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario e’ altresi’ indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell’offerta.».
Art. 13 – Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l’energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) per l’anno 2030, nonche’ l’attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «dell’articolo 20, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 20, comma 8» e dopo le parole: «zone di accelerazione terrestri» sono inserite le seguenti:
«, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo,»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis, resta ferma la possibilita’ per le regioni e le province autonome di indicare, nelle definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili, nonche’ gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma.»;
b) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
c) dopo il comma 7, e’ inserito il seguente:
«7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalita’ di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ricadenti nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali insistenti sui rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell’aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo.»;
d) al comma 8, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge secondo le modalita’ previste dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedimentali ridotti della meta’.».
Art. 14 – Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali
1. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi M2C4-11, M2C4-11bis e M2C4-11ter della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1° «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all’articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dispone, con proprio provvedimento e ai soli fini della loro rendicontazione per il raggiungimento dei predetti traguardi, l’inserimento nel programma degli interventi urgenti, adottato dal medesimo Commissario in attuazione della citata Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1° del PNRR, degli ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della societa’ ANAS S.p.A. finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicati nell’Allegato B al presente decreto, conseguenti agli eventi alluvionali di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 e da realizzare nei territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana individuati con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Le attivita’ di soggetto attuatore degli interventi indicati nel citato Allegato B sono di competenza della societa’ ANAS S.p.A.
Capo V – Interventi urgenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione e il finanziamento di eventi sportivi di rilievo internazionale
Art. 15 – Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e per lo svolgimento di altri eventi sportivi
1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3:
1) al comma 5, lettera a), numero 2), le parole: «e al comma 5-ter.1.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2»;
2) dopo il comma 5-ter.1, e’ inserito il seguente:
«5-ter.2. All’amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresi’ attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l’amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), puo’ avvalersi delle strutture della societa’ di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonche’ di societa’ controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome o di altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) dopo l’Allegato 1-bis, e’ aggiunto, in fine, l’Allegato 1-ter di cui all’Allegato C al presente decreto.
2. In considerazione dello specifico rilievo che il Gran Premio di Formula 1 del made in Italy e dell’Emilia-Romagna e il Gran Premio d’Italia di Formula 1 rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonche’ per l’immagine del Paese in ambito internazionale, e’ riconosciuto un contributo di 5,25 milioni di euro per l’anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5,25 milioni di euro per l’anno 2025 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Capo VI – Disposizioni urgenti di spesa per garantire la continuita’ dei servizi pubblici nel settore dei trasporti
Art. 16 – Disposizioni urgenti per garantire la continuita’ e la regolarita’ dei servizi svolti dalla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea
1. E’ autorizzata la spesa di euro 2.884.300 per l’anno 2025 e di euro 6.684.300 annui a decorrere dall’anno 2026 in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2.884.300 per l’anno 2025 e a euro 6.684.300 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Capo VII – Disposizioni finali
Art. 17 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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