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Definizione dei settori strategici e incentivo Decreto Coesione: pubblicato il Decreto Interministeriale


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111/2025 il D.I. 3 aprile 2025 a firma del Ministero del lavoro, di quello degli affari europei, del Dicastero del made in Italy e di quello dell’economia, con il quale vengono definiti i criteri di definizione e perimetrazione delle imprese strategiche.

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Tale definizione è centrale ai fini della possibilità di applicazione degli incentivi di cui all’articolo 21, D.L. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).

Giova in questo senso richiamare il dettato dell’articolo 21, D.L. 60/2024, che al proprio interno prevede due agevolazioni “composte”.

Comune denominatore per entrambe le misure incentivanti è dato dalla data di costituzione delle imprese che debbono ricadere nel perimetro delle attività strategiche, come individuate dallo stesso D.I. che di seguito sarà approfondito, e che deve essere collocata tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Ai fini di atterrare nel sistema incentivato è parallelamente necessario che l’avvio dell’attività sia effettuato da persone che a tale data non abbiano ancora compiuto 35 anni.

Come anticipato, le misure incentivate possono essere di duplice natura e avere distinti destinatari.

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Possono, anzitutto, fruire di un esonero pari al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro subordinato i rapporti instaurati (sempre nell’arco temporale 1° luglio 2024-31 dicembre 2025) nei confronti di soggetti che alla data di assunzione risultino essere disoccupati e non abbiano a loro volta compiuto il 35° anno di età.

La durata dell’esonero è triennale e, in ogni caso, limitata nella possibilità di fruizione al 31 dicembre 2028.

Sempre l’articolo 21 prevede, poi, un ulteriore misura incentivante, questa volta a favore dei soggetti che avviano l’attività di impresa ricadente in uno dei settori strategici all’interno del periodo di tempo considerato, nei confronti dei quali l’Inps può riconoscere una somma di 500 euro mensili, sempre per un periodo massimo di 3 anni e in ogni caso non oltre il termine del 31 dicembre 2028.

Il D.I. (richiamato al comma 4 del medesimo articolo 21, D.L. 60/2024), dopo aver ricordato le finalità allo stesso sottese (definizione delle attività strategiche e modalità di richiesta delle misure previste dall’articolo 21, D.L. 60/2024), prevede all’articolo 2 i criteri definitori generali di impresa operante in settori strategici.

Tra questi figurano i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green, i valori medi percentuali della domanda di lavoro e quelli di competitività (ancorati a parametri quali i ricavi totali, il salario medio, gli investimenti totali e quelli in tecnologie digitali e green) in proporzione anche alla forza lavoro.

Il successivo articolo 3 va a definire i comparti e le tipologie di attività che possono essere considerati strategici, tra i quali le attività manifatturiere, quelle di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, quelle delle costruzioni e, a chiosa finale, altre attività e servizi.

L’articolo 3 elenca le condizioni per la fruizione dell’esonero di cui all’articolo 21, comma 1 (quello rivolto ai rapporti di lavoro subordinato), e il successivo articolo 4 ricorda quali sono la misura dell’esonero e le condizioni di genuina possibilità di fruizione (in ottemperanza all’articolo 31, D.Lgs. 150/2015, e all’articolo 1, commi 1175, 1175-bis e 1176, L. 296/2006).

L’articolo 5 rimanda a un documento di prassi Inps (verosimilmente una circolare) di prossima emanazione, che dovrà fornire le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero, che – viene specificato in maniera cristallina dal D.I. – necessita della richiesta del datore di lavoro.

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In attesa della circolare Inps, l’articolo 5 anticipa quello che dev’essere il contenuto, che prevede, oltre ai dati identificativi delle parti (quindi anche del lavoratore), l’indicazione dell’orario di lavoro pattuito tra le parti, la retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva applicata al rapporto in trattazione. Ciò appare coerente con la necessità di monitorare i dati relativi alla spesa connessa a tale incentivo.

L’articolo 6, D.I., si occupa, invece, di definire le modalità applicative utili ai fini del riconoscimento del contributo per l’attività medesima.

È opportuno ricordare che anche in questo caso il soggetto erogante è l’Inps e, quindi, al netto dell’anticipazione delle informazioni che sarà necessario trasmettere (e delle quali tra poco si dirà) da parte dello stesso D.I., appare implicita la necessità di pubblicazione di una circolare da parte dell’Istituto.

Anche in questo caso (come già visto in precedenza per l’esonero riferito ai rapporti di lavoro), il riconoscimento del contributo è sotteso alla presentazione di apposita domanda.

Viene in questo caso fissato anche un termine decadenziale entro il quale la richiesta dev’essere inoltrata e che pare avere natura perentoria, in quanto si parla di decadenza in ipotesi di trasmissione tardiva.

Tale termine è pari a 30 giorni, che possono decorrere dall’avvio dell’attività che da diritto all’incentivo, ovvero – in fase di prima applicazione – dalla pubblicazione del D.I..

La domanda deve contenere i dati identificativi dell’impresa richiedente, nonché del soggetto che l’ha avviata, al fine di cristallizzare la contemporanea presenza di tutti i requisiti previsti.

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