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Il sostituto d’imposta deve verificare la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione


L’art. 1 commi 4-9 della L. 207/2024 ha introdotto, a partire dal 2025, due nuove misure per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni). Le due misure consistono in:
– un bonus, il cui importo si ottiene applicando una specifica percentuale (7,1%, 5,3% o 4,8%) al reddito di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non è superiore a 20.000 euro;
– un’ulteriore detrazione d’imposta di 1.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo non supera 32.000 euro, riducendosi progressivamente fino al suo azzeramento al raggiungimento del limite di 40.000 euro di reddito complessivo.

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Il lavoratore potrà accedere a una sola misura nel periodo d’imposta di riferimento, vale a dire il bonus se il suo reddito complessivo non supera 20.000 euro ovvero l’ulteriore detrazione qualora il reddito complessivo sia superiore a 20.000 e non oltre 40.000 euro. Sopra i 40.000 euro il lavoratore dipendente non potrà fruire di nessuna delle due misure.

Con la circolare n. 4 del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni per la corretta gestione delle due misure, soffermandosi anche sugli adempimenti a carico del datore di lavoro (sostituto d’imposta). In particolare, i sostituti d’imposta sono tenuti a: erogare il bonus o applicare l’ulteriore detrazione; recuperare il credito generato dall’erogazione del bonus; verificare la loro spettanza in sede di conguaglio e procedere all’eventuale recupero; riportare i dati nella Certificazione Unica e nel modello 770; conservare la documentazione presentata dal lavoratore.

Il riconoscimento delle due misure avviene in via automatica da parte del sostituto d’imposta, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, senza quindi attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari; quest’ultima è invece necessaria se il lavoratore non vuole che il bonus o l’ulteriore detrazione vengano riconosciuti in busta paga.

I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione e calcolarne l’importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione, ovverosia in base al reddito previsionale riferito alle somme e ai valori che saranno corrisposti durante l’anno e ai dati di cui entrano in possesso (per effetto, ad esempio, di comunicazioni da parte del lavoratore di ulteriori redditi posseduti nell’anno di riferimento).

Con riferimento alla determinazione del bonus, l’Agenzia ha poi precisato che il sostituto d’imposta deve individuare la percentuale tenendo conto del reddito annuale teorico di lavoro dipendente (ossia quello rapportato all’intero anno) e riconoscere la somma spettante applicando la percentuale al reddito effettivamente corrisposto mensilmente.
L’erogazione del bonus genera poi un credito (pari alla somma erogata) in favore del sostituto d’imposta, il quale potrà recuperarlo mediante l’istituto della compensazione nel modello F24 di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. n. 9/2025.

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In sede di conguaglio fiscale di fine anno, il sostituto d’imposta deve verificare la spettanza del bonus o dell’ulteriore detrazione in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori corrisposti durante l’anno e tenendo conto dei dati comunicati dal lavoratore (tramite, ad esempio, la consegna della CU riferita a un precedente rapporto di lavoro).

Se in tale sede il bonus o l’ulteriore detrazione dovessero rivelarsi non spettanti (in tutto o in parte), il sostituto è tenuto al loro recupero. In particolare, se:
– il bonus risulti non spettante e al contribuente è riconosciuta l’ulteriore detrazione, il sostituto d’imposta deve provvedere al recupero di un ammontare pari all’importo erogato al netto dell’ulteriore detrazione spettante;
– l’ulteriore detrazione risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo, provvedendo a erogare il bonus tramite la compensazione tra le somme a debito e quelle a credito qualora il lavoratore abbia beneficiato dell’ulteriore detrazione ma aveva invece diritto al bonus.

Se l’importo del bonus o dell’ulteriore detrazione da recuperare supera i 60 euro, il recupero deve essere effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Il recupero avviene in unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; se ciò non può avvenire (ad esempio per incapienza della retribuzione), si applica l’art. 23 comma 3 del DPR 600/73 e l’importo deve essere comunicato all’interessato, che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

Nel caso in cui il sostituto non possa effettuare il conguaglio a debito, dovrà essere il lavoratore a restituire l’importo indebitamento ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.
In tale ultima sede sarà inoltre possibile fruire dei due benefici (a partire dai modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, relativi al periodo d’imposta 2025).



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