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Nuova definizione per l’UE di PMI a media capitalizzazione


Gli orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029 avevano annunciato l’intenzione della nuova Commissione di istituire una nuova categoria di piccole imprese a media capitalizzazione e di valutare se la regolamentazione esistente applicabile alle grandi imprese fosse troppo onerosa, sproporzionata o costituisse un ostacolo per il loro sviluppo competitivo.

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Nella comunicazione “Bussola per la competitività dell’UE” la Commissione si era impegnata a proporre una nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione al fine di garantire che la regolamentazione fosse proporzionata e confacente alle dimensioni delle imprese. Con l’introduzione di questa nuova categoria — più grande delle PMI ma più piccola delle grandi imprese — migliaia di imprese nell’UE beneficeranno di una dimensione normativa su misura.

Con la raccomandazione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 maggio 2025, la Commissione Europea ha fornito la definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione utilizzata nelle politiche dell’Unione applicate all’interno dell’Unione e dello Spazio economico europeo.

Si raccomanda agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI):

a) di utilizzare la definizione di cui all’allegato della raccomandazione in commento in sede di attuazione dei loro programmi destinati alle piccole imprese a media capitalizzazione;

b) di adottare i provvedimenti necessari per l’impiego delle classi di dimensioni di cui all’articolo 2 dell’allegato, in particolare per il monitoraggio dell’impiego degli strumenti finanziari dell’Unione.

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Definizione

In base a quanto indicato nell’allegato, si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Sono comprese le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un’attività economica.

La categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione è costituita da imprese che non sono piccole o medie ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone, il cui fatturato annuo non supera i 150 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera gli 129 milioni di euro.

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

  • si definisce impresa autonoma qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata;
  • si definiscono imprese associate tutte le imprese non identificabili come imprese collegate, nel caso in cui un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o congiuntamente a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle);
  • un’impresa non è considerata piccola impresa a media capitalizzazione se almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, da uno o più organismi pubblici.

Sono imprese collegate quelle fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto o atto costitutivo di quest’ultima;

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Saldo e stralcio

 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Fonte: Raccomandazione UE 21 maggio 2025 n. 2025/1099



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