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Riordino delle detrazioni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate


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Con la circolare 29 maggio 2025 n. 6 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) in materia di:

  • limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta;
  • detrazioni per la frequenza scolastica;
  • detrazioni per il mantenimento dei cani guida.

Limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze e tenuto conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario) superiore a 75.000 euro, vengono posti alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:

  • il reddito complessivo del contribuente;
  • il numero di figli fiscalmente a carico.

Si tratta di una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili (escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie e gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024), accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.

L’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando l’importo base, determinato in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, i figli conviventi del coniuge deceduto presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, c. 2, TUIR.

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Reddito

Importo base

Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione

Nessun figlio a carico (coefficiente 0,5)

Un figlio a carico (coefficiente 0,7)

Due figli a carico (coefficiente 0,85)

Tre o più figli o almeno un figlio con disabilità a carico (coefficiente 1)

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Per determinare il coefficiente deve farsi riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento (anche solo per una parte dell’anno) delle spese e degli oneri detraibili: i figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale (AUU) o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici di cui all’art. 12, c. 1, lett. c), TUIR.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica

A partire dal 1° gennaio 2025, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente.

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Atteso che la disposizione ha modificato solo il limite massimo di spesa ammissibile alla detrazione l’Agenzia rinvia ai chiarimenti resi nella circolare 19 giugno 2023 n. 14/E.

Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida

Viene incrementata l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, innalzandolo dal valore di 1.000 euro a quello di 1.100 euro ed elimina la parte della disposizione che prevedeva l’attribuzione delle predette detrazioni nel limite di spesa di 290.000 euro annui.

Atteso che la disposizione ha modificato solo il limite massimo di spesa ammissibile alla detrazione, restano fermi, per quanto compatibili, i chiarimenti resi, da ultimo, con la circolare n. 14/E/2023.

Non rilevando la spesa effettivamente sostenuta per il mantenimento dei cani guida ai fini della fruizione della detrazione forfetaria in esame, la suddetta spesa non concorre alla quantificazione del limite massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter TUIR, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro nell’anno di riferimento.

Fonte:  Circ. AE 29 maggio 2025 n. 6.



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