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Calcolo degli oneri di sicurezza aziendali in appalto di servizi quando il DUVRI non contempla rischi da interferenze


Gli oneri di sicurezza aziendali sono quelli che l’impresa deve sostenere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dell’appalto (per meglio dire, concernono l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro); essi vanno distinti dagli oneri per la sicurezza “da interferenza” che sono relativi ai contatti rischiosi che possono aversi tra personale della stazione appaltante e dell’appaltatore, ovvero tra le varie imprese che partecipano all’esecuzione dell’appalto. Questi ultimi indicati nell’offerta, non sono soggetti a ribasso, sono predeterminati dalla stazione appaltante; pertanto, non afferiscono alla componente variabile dell’offerta (Cons Stato, sez. III, 3 agosto 2020, n. 4907).

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Gli oneri aziendali sono, invece, rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, poiché variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta (Cons. Stato, V, 15 gennaio 2018, n. 177). Gli oneri di sicurezza aziendali rientrano, dunque, nell’offerta economica che l’operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto.

Peraltro, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, non è preclusa alla stazione appaltante la stima di tutti gli oneri di sicurezza, non solo da interferenza, ma anche aziendali. Non è, quindi, di per sé illegittima la clausola della lex specialis che stimi l’incidenza sull’importo complessivo dell’appalto degli ipotetici dei costi di sicurezza aziendale, fermo restando l’inderogabile obbligo per i concorrenti di computarne la concreta incidenza in sede di formulazione dell’offerta economica.

In tale direzione si è già chiaramente espressa la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3 del 2015, in cui si legge testualmente che “le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell’anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l’indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata“.

Ed ancora, sempre la richiamata sentenza n. 3 del 2015, chiarisce che “per ciò che concerne la stazione appaltante, gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice si riferiscono necessariamente agli oneri di sicurezza aziendali, poiché considerano eventuali anomalie delle offerte e giudizi di congruità incompatibili con i costi di sicurezza da interferenze, fissi e non soggetti a ribasso. Ne deriva che per tali oneri la valutazione che si impone all’amministrazione non è la relativa predeterminazione rigida ma il dovere di stimarne l’incidenza, secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità generale, nella determinazione di quantità e valori su cui calcolare l’importo complessivo dell’appalto“.

In base a tale passaggio motivazionale, richiamato anche da Cons. Stato sent. n. 6872/24, la valutazione dei costi di sicurezza aziendale (nel senso non di rigida predeterminazione ma di stima della loro incidenza) non solo è possibile, ma è persino doveroso da parte della stazione appaltante.

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Tuttavia, il calcolo degli oneri di sicurezza in appalti di servizi è complesso e dipende da vari fattori, convenzionalmente tra il 3% e il 5% delle spese generali sostenute dall’impresa, salvo che si disponga di elementi di maggior dettaglio per una stima più puntuale.

30 Maggio 2025

Dott. Eugenio De Carlo

 

Parole chiave: oneri, sicurezza aziendale, calcolo, DUVRI

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