Revisione delle cooperative: i contributi per il biennio 2025-2026
Il decreto MIMIT del 12 febbraio 2025 fissa gli importi dovuti dalle società cooperative, BCC e società di mutuo soccorso per l’attività di vigilanza
Con il Decreto 12 febbraio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito i contributi dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo (BCC) e dalle società di mutuo soccorso per la copertura degli oneri relativi all’attività di revisione e vigilanza per il biennio 2025-2026.
Contributo delle società cooperative
Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:
Fasce |
Importi (in euro) |
Parametri |
||
Numero soci |
Capitale sottoscritto |
Fatturato |
||
A |
330,00 |
fino a 100 |
fino a euro 5.160,00 |
fino a euro 75.000,00 |
B |
790,00 |
Da 101 a 500 |
da euro 5.160,01 a euro 40.000,00 |
da euro 75.000,01 a euro 300.000,00 |
C |
1.560,00 |
superiore a 500 |
superiore a euro 40.000,00 |
da euro 300.000,01 a euro1.000.000,00 |
D |
1.990,00 |
superiore a 500 |
superiore a euro 40.000,00 |
da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00 |
E |
2.740,00 |
superiore a 500 |
superiore a euro 40.000,00 |
superiore a euro2.000.000,00 |
Contributo delle banche di credito cooperativo
Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:
Fasce |
Importi (in euro) |
Parametri |
|
Numero soci |
Numero soci (migliaia di euro) |
||
A |
2.780,00 |
fino a 980 |
fino a 124.000 |
B |
4.310,00 |
da 981 a 1.680 |
da 124.001 a 290.000 |
C |
7.660,00 |
Oltre 1.680 |
oltre 290.000 |
Contributo delle società di mutuo soccorso
Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:
Fasce |
Importi (in euro) |
Numero soci |
Contributi mutualistici (in euro) |
A |
330,00 |
Fino a 1.000 |
fino a 100.000 |
B |
650,00 |
da 1.001 a 10.000 |
da 100.001 a 500.000 |
C |
970,00 |
Oltre 10.000 |
oltre 500.000 |
Per rientrare in una fascia, entrambi i parametri devono essere soddisfatti.
Se uno dei due supera i limiti della fascia, si applica la fascia superiore corrispondente al parametro più elevato.
I dati devono essere riferiti al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 (o all’ultimo chiuso nel 2024).
I contributi vanno versati tramite modello F24 usando i codici tributo:
– 3010: contributo biennale, maggiorazioni (escluso 10% cooperative edilizie), interessi;
– 3011: maggiorazione 10% cooperative edilizie, interessi;
– 3014: sanzioni.
Gli enti non aderenti ad associazioni nazionali riconosciute devono registrarsi al Portale delle cooperative (http://cooperative.mise.gov.it) e possono usare il modello F24 precompilato disponibile online.
Contributi dovuti alle associazioni nazionali riconosciute
Gli enti associati versano il contributo direttamente alla loro associazione, secondo le modalità da questa stabilite.
Se l’adesione all’associazione avviene dopo il termine di pagamento, il contributo va versato al Ministero.
In caso di recesso prima del termine di pagamento, anche in questo caso il versamento spetta al Ministero.
Il contributo deve essere versato entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (cioè entro il 28 agosto 2025).
Gli enti che deliberano lo scioglimento entro il termine di pagamento, versano solo il contributo minimo (ma con eventuali maggiorazioni previste).
Le nuove società costituite nel 2025/2026, hanno 90 giorni dalla data di iscrizione al registro per pagare; fascia calcolata sui dati al momento dell’iscrizione.
Gli enti iscritti dopo il 31 dicembre 2025 hanno l’esonero totale dal contributo per il biennio.
Sanzioni amministrative:
– 5% del contributo per pagamenti entro 30 giorni dalla scadenza;
– 15% per ritardi superiori a 30 giorni, in entrambi i casi con interessi legali.
Il MIMIT può notificare avviso di accertamento; possibile istanza di riesame entro 30 giorni (non sospensiva).
Le associazioni adottano procedure di recupero autonome per i loro associati.
di Anna Russo
Fonte normativa
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