Si torna a parlare di bonus edilizi e delle novità scattate con il nuovo anno, in particolare in seguito alle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2025, la legge 30 dicembre 2024, n. 207. A farlo è l’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato la circolare n. 6/E del 29 maggio. Un documento con il quale ha fornito le prime indicazioni operative circa le novità che sono state introdotte in particolare per quanto riguarda i limiti agli oneri e alle spese detraibili per i redditi superiori a 75mila euro.
I chiarimenti della circolare n. 6/E sul riordino delle detrazioni 2025
Per quanto riguarda il riordino delle detrazioni, la circolare n. 6/E ha ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 2025 sono stati stabiliti, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:
- il reddito complessivo del contribuente;
- il numero di figli fiscalmente a carico.
Come spiegato, la norma prevede una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.
In particolare, la circolare spiega che il comma 1 del nuovo articolo 16-ter del Tuir prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, le cui modalità di calcolo sono fissate dal medesimo articolo.
Resta fermo che, nella determinazione dell’importo degli oneri e delle spese ai quali applicare l’articolo 16-ter in commento, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione. In particolare, nel predetto ammontare si deve tener conto, laddove previsto dalle disposizioni agevolative, degli oneri e delle spese sostenuti nell’interesse dei familiari di cui all’articolo 12 del Tuir.
Atteso che la legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 12 del Tuir, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda che, come precisato con la circolare 16 maggio 2025, n. 4/E, a decorrere dal 1° gennaio 2025, laddove le norme agevolative fanno riferimento ai familiari del citato articolo 12, fermo restando il rispetto, ove richiesto, delle condizioni ivi previste, è possibile fruire delle detrazioni per gli oneri e per le spese sostenuti nell’interesse:
- del coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- di ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- degli ascendenti conviventi.
Secondo quanto spiegato, l’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando l’importo base, determinato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16-ter del Tuir in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente, indicato nel successivo comma 3, crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir. In merito, atteso che la legge di Bilancio 2025 ha incluso i figli conviventi del coniuge deceduto fra i soggetti per i quali spettano le agevolazioni per i familiari dell’articolo 12, per ragioni logico-sistematiche si ritiene che, nel computo del numero dei figli per il calcolo del coefficiente, occorra includere anche i predetti soggetti che siano fiscalmente a carico.
Il comma 2 dell’articolo 16-ter del Tuir stabilisce che l’importo base è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il successivo comma 35 stabilisce che il coefficiente da applicare all’importo base, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, è pari a:
- 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1 se sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 104 del 1992.
La circolare precisa poi che, per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico in base al quale determinare il coefficiente da applicare ai sensi del comma 3, deve farsi riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. In particolare, i predetti figli, fermo restando il rispetto del requisito reddituale per essere considerati fiscalmente a carico, rilevano nel computo anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell’anno (ad esempio in caso di nascita del figlio).
Considerando inoltre la previsione di cui al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir, i figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale (Auu) o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir.
Ne consegue che il contribuente, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, deve:
- quantificare l’importo base di cui al comma 2, a seconda del reddito complessivo posseduto;
- applicare all’importo base il coefficiente di cui al comma 3, individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.
Il risultato così ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.
Viene poi precisato che, nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo così determinato, in assenza di specifiche disposizioni, il contribuente individua, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle singole disposizioni agevolative.
Il comma 4 dell’articolo 16-ter del Tuir stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, sono escluse:
- le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir;
- le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
La circolare ha inoltre evidenziato che sono escluse dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie, poiché in questi casi la quantificazione effettiva delle spese sostenute non è rilevante ai fini della fruizione della detrazione.
Il comma 5 dell’articolo 16-ter del Tuir prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, con riferimento alle spese detraibili in più annualità, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.
La disposizione stabilisce, inoltre, che sono in ogni caso esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del Tuir, nonché i premi di assicurazione del medesimo articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. Sono, altresì, escluse dal computo dell’ammontare degli oneri complessivi detraibili di cui al comma 1 dell’articolo 16-ter le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis15 del Tuir ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Il comma 6 del nuovo articolo 16-ter del Tuir, ai fini del computo dell’ammontare degli oneri e delle spese detraibili, stabilisce che il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del Tuir. Al riguardo si osserva che, come evidenziato da ultimo con la circolare n. 4/E del 2025, ai sensi dell’articolo 8 del Tuir, “il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (…)”.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato il fatto che nel medesimo documento di prassi è stato chiarito che, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (cosiddetto reddito di riferimento), si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione Ace e delle somme elargite a titolo di liberalità (cosiddette mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.
Viene quindi ricordato che, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
Si precisa, in ogni caso, che rimane ferma l’applicazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 15 del Tuir. Ne consegue che il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 120.000 euro, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter e beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per l’intero importo. Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento sia superiore a 120.000 euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter, beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir (ad eccezione di quelle indicate al comma 3-quater del medesimo articolo) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.
In conclusione, la circolare ha chiarito che per gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti dal 1° gennaio 2025, che concorrono alla quantificazione dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese di cui all’articolo 16-ter, la detrazione spetta, ai sensi del successivo comma 3-quater, per l’intero importo, a prescindere dal reddito complessivo del contribuente.
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