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L’Italia all’Avanguardia nella Riduzione. Ma il Governo Non se ne Accorge…


EMISSIONI DIRETTE DI METANO

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L’articolo è un aggiornamento sull’attuazione del reg.2024/1787[1], a fronte delle prime due scadenze (5 febbraio e 5 maggio) e della prossima del 5 agosto. Offre una panoramica sui diversi segmenti della filiera italiana del gas naturale coinvolti dall’attuazione della norma. Presenta una sintesi sulle iniziative predisposte da associazioni e operatori per essere conformi agli adempimenti richiesti.

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In copertina: © 2022 Nintendo and Universal Studios

Il metano[2] è tra i più potenti gas serra, secondo per importanza solo alla CO2 e con un impatto sul clima a lungo sottostimato, specie nel breve periodo (85 volte più potente della CO2 nell’arco temporale dei 20 anni)[3]. Il contenimento delle sue emissioni è l’azione più efficace nel breve termine per ridurre l’effetto climalterante e abbassare il riscaldamento globale. Se n’è accorto anche il legislatore europeo che, con il reg.2024/1787 impone, finalmente, una serie di azioni per evitare, monitorare e ridurre le emissioni di metano. Purtroppo, il percorso è cominciato fin da subito in salita, con una serie di inadempienze. Si è disattesa la prima scadenza del 5 febbraio, la nomina delle Autorità Competenti a carico degli Stati membri di (10 inadempienti, tra cui l’Italia); così come la scadenza del 5 maggio, l’invio alle Autorità Competenti di una relazione sulle attività di LDAR (leak detection and repair) da parte degli operatori, cui il MASE ha ovviato predisponendo una serie di pec cui inviare le relazioni in questa situazione transitoria. Questo ritardo del Governo, nel tradurre in pratica operativa i dettami del regolamento, rischia di pregiudicare l’importante lavoro che, da anni, l’intera filiera italiana del gas sta portando avanti. Dati ISPRA evidenziano che l’Italia ha già ridotto le sue emissioni di metano della filiera del 72% rispetto al 1990. Il ritardo del Governo impedisce di valorizzare tale impegno in sede europea, mentre numerosi altri Paesi stanno rispettando le scadenze.

Dal 2020, Amici della Terra svolge attività finalizzate al contenimento delle emissioni di metano, dapprima con la pubblicazione di uno studio sugli “Strumenti di mercato per la riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale” (ottobre 2020), nel quale si offre un primo inquadramento sistematico della questione, con proposte normative per il settore energetico, in grado di offrire i risultati migliori in termini temporali ed economici, rispetto all’agricoltura e ai rifiuti. Dal 2021, Amici della Terra ha promosso la costituzione di un Tavolo di lavoro per la riduzione delle emissioni di metano, cui partecipano stakeholders e attori istituzionali della filiera del gas, che ha consentito l’elaborazione di una Strategia nazionale che ha poi trovato riscontro nel reg.2024/1787. I lavori del Tavolo proseguono, continuando a fornire un’utile sede di confronto pur in questo contesto di inadempienze e soluzioni provvisorie per la gestione delle scadenze del regolamento.

 

La filiera del gas naturale in italia

La filiera del gas naturale è convenzionalmente suddivisa in tre segmenti, up, mid e down-stream, ognuna con caratteristiche proprie:

  • produzione interna o import;
  • trasporto, che include gli impianti di rigassificazione e stoccaggio;
  • distribuzione.

Dall’Indagine annuale sui settori energetici di ARERA sono desumibili informazioni sulla filiera gas e numeri relativi agli operatori, suddivisi per settori di appartenenza. In particolare:

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  • nel 2023 la produzione italiana di gas naturale e biometano è stata di 2.971 Mld di m3, così suddivisa: Eni (62,6%), Royal Dutch Shell (16,3%), Energean PLC (7,6%), Gas Plus (3,1%), Total (1,9%), altri[4] (8,5%).
  • Nello stesso anno, le importazioni italiane sono state di 61,2 Mld di m3, provenendo da[5]: Algeria, Azerbaijan, Qatar, Usa, Norvegia e Olanda, Libia e altri Paesi (quest’ultimi per 2 Mld di m3). Nell’area operatori del sito web di ARERA la ricerca per “attività gas estere” evidenzia 72 soggetti.
  • Trasporto: in Italia ci sono 8 società che operano sulla rete di trasporto nazionale e regionale; i punti di entrata sono: Passo Gries, Tarvisio, Gorizia, Melendugno, Mazara del Vallo e Gela; i rigassificatori rappresentano ulteriori quattro punti d’ingresso. Snam Rete Gas e la sua controllata Infrastrutture Trasporto Gas gestiscono il 93% delle reti; Società Gasdotti Italia (SGI) il 5,1%; Retragas (gruppo A2A) l’1,1%; i restanti operatori gestiscono piccolissime quote della rete regionale.
  • Stoccaggio: in Italia è svolto sulla base di 15 concessioni, tutte in corrispondenza di giacimenti di gas esausti. La Stoccaggi Gas Italia (Stogit, gruppo Snam) gestisce 10 concessioni che, da inizio marzo 2025, sono diventate 12 con l’acquisto di Edison Stoccaggio, titolare di 3 concessioni. Con l’acquisizione, la capacità di stoccaggio di Snam arriva a 18 mld di m3, pari ad oltre il 17% della capacità europea. I restanti operatori sono: Thaleia, Ital Gas Storage e Blugas Infrastrutture.
  • Distribuzione. In Italia ci sono 186 operatori, suddivisi per numero di clienti: 6 molto grandi (più di 500.000 clienti); 22 grandi (100-500.000 clienti); 20 medi (50-100.000 clienti); 91 piccoli (5-50.000 clienti); 47 piccolissimi (meno di 5.000 clienti). Nel 2023, i primi 10 operatori, per volumi distribuiti, sono: Italgas (27,1%), 2i Rete Gas[6] (20,3%), Hera (8,1%), A2A (7,9%), Ascopiave (5,5%), Iren (4,5%), Estra (2,7%), Agsm Aim (2%), Acinque (1,6%), Dolomiti Energia Holding (1,4%).
  • Rigassificazione. In Italia ci sono 4 impianti: GNL Italia (Porto Venere, impianto a terra), OLT Offshore LNG Toscana (Livorno), Snam FSRU Italia (Piombino), Terminale GNL Adriatico (Porto Levante).

Le differenze tra impianti e infrastrutture soggetti al regolamento nei diversi segmenti sono notevoli; in particolare, la distribuzione si caratterizza per impianti con dimensioni molto variabili.

Questa variabilità evidenzia le difficoltà applicative del reg.2024/1787, perché la norma tratta come un unicum indistinto tutta la filiera gas, senza valutare i necessari distinguo connessi all’articolazione dei differenti segmenti. In Italia, come accennato, la distribuzione è quella che presenta le maggiori peculiarità.

Un quadro generale dei vari operatori della filiera del gas può essere desunto, in primis, dalle adesioni alle singole associazioni di categoria: Proxigas, Assogas, Utilitalia, Assorisorse e Aiget.

Nel dettaglio, gli associati di Proxigas sono 64 (58 effettivi e 6 aggregati), di Assogas 56, di Utilitalia 404 (suddivisi per settori: acqua, ambiente, elettricità, gas e varie), di Assorisorse 90 e di Aiget 58. Nel quadro associativo manca un numero compreso tra 80 e 90 aziende, in particolare nel segmento della distribuzione, che non risultano iscritte a nessuna delle citate associazioni di categoria.

 

Il regolamento metano in italia: a che punto siamo con le scadenze?

In base al reg.2024/1787, il Governo avrebbe dovuto nominare, entro lo scorso 5 febbraio, la/e Autorità Competente/i per raccogliere informazioni dalle imprese, da comunicare alla Commissione, e dare seguito operativo, nel contesto nazionale, agli interventi previsti dal regolamento stesso. La decisione governativa è stata quella di procedere con un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio per il 2025, che non è stato ancora inviato al Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento. Il testo è in corso di stesura presso il MASE. Si presume che, nell’arco di alcune settimane, si possa avviare l’iter parlamentare, che porterà alla nomina e alla definizione del regime sanzionatorio, anch’esso previsto dal regolamento.

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Nel frattempo, sono state disattese anche le due scadenze del 5 maggio. La prima è quella per le imprese che avrebbero dovuto presentare alle Autorità Competenti un programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite. Il programma LDAR (leak detection and repair) comprende una descrizione dettagliata delle indagini e delle attività relative, compresi i calendari (art.14, c.1). La seconda è quella per gli importatori, che avrebbero dovuto fornire alle Autorità Competenti le informazioni previste dall’art.27 del regolamento su origine, trasporto e gestione delle emissioni nei siti di produzione dei prodotti importati.

La prossima scadenza[7] è quella del 5 agosto 2025, in cui è prevista, tra l’altro, la prima indagine LDAR; la frequenza delle indagini LDAR successive, invece, è articolata in modalità differenti a seconda delle varie componenti (art.14, c.2 e allegato I, parte 1). Il c.7 dell’art.14 stabilisce che la Commissione, sempre entro il 5 agosto, debba specificare, con un proprio atto di esecuzione, una serie di limiti di rilevamento minimi, tecniche e soglie applicabili alle indagini. In attesa di quest’atto, i gestori obbligati utilizzeranno le migliori tecnologie disponibili.

In questa situazione emergenziale e transitoria, in attesa della nomina dell’A.C.[8], il MASE ha indicato agli operatori obbligati una serie di caselle pec cui scrivere, per inviare i programmi LDAR e le informazioni richieste agli importatori, così da evitare le sanzioni in caso d’inadempienza. Gli indirizzi, pubblicati qualche giorno prima della scadenza del 5 maggio sul sito del Ministero, sono:

Upstreamgas.petrolio-MER@mase.gov.it; Trasporto.distribuzione.stoccaggiogas-MER@mase.gov.it; Importgas_GNL-MER@mase.gov.it; Import.petrolio.carbone-MER@mase.gov.it; miniere.carbone-MER@mase.gov.it.

Il MASE avrebbe ricevuto[9] una serie di comunicazioni (numero in continua crescita), così suddivise:

  • dalle imprese dell’upstream (oil & gas): 20
  • dagli importatori di petrolio e carbone: 10
  • dagli importatori di gas naturale e GNL: 16
  • dalle imprese di trasporto, distribuzione e stoccaggio gas: 60.

In merito alle miniere di carbone, nessuna informazione è disponibile.

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Da segnalare, inoltre, che la Commissione UE, a fine maggio, ha diffuso un quadro sullo stato d’attuazione del regolamento in relazione alla nomina delle Autorità Competenti da parte dei 27 Stati Membri; risulta la nomina di 17 Autorità Competenti in altrettanti Stati, mentre 10, tra cui l’Italia, risultano inadempienti.

 

Norme tecniche per l’attuazione del regolamento

Per l’effettiva implementazione della norma mancano, ad oggi, le necessarie norme tecniche per lo svolgimento delle attività imposte agli operatori. Il CEN[10], con il contributo di Marcogaz[11], sta lavorando alla stesura di tali norme tecniche. Inoltre, la Commissione è impegnata su altre due tipologie di documenti tecnici:

  • l’atto delegato sulle migliori tecnologie disponibili e le soglie di rilevamento (previsto per il terzo trimestre 2025);
  • il template di rendicontazione (previsto per il primo trimestre del 2025).

 

Si ravvisa immediatamnete una prima incoerenza sui tempi previsti dal regolamento, che richiede l’invio dei programmi LDAR entro il 5 maggio, senza avere ancora la norma tecnica di riferimento (con soglie di rilevamento e tecnologie), prevista per il terzo trimestre di quest’anno (fine agosto).

La standardization request della Commissione, ovvero il mandato al CEN per la definizione di queste norme, è ancora in fase di definizione, vista la complessità degli argomenti, con un accordo tecnico in via di formalizzazione, con tempi che si allungano, a differenza delle scadenze già fissate nel regolamento. Le norme tecniche da sviluppare sono tre:

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  1. monitoraggio e quantificazione delle emissioni;
  2. attività di LDAR;
  1. venting e flaring.

Prima della standardization request, esisteva un accordo informale di pubblicazione delle norme tecniche nel 2027. Su questo presupposto, draft consolidati dovrebbero aversi già quest’estate, così da riuscire, entro febbraio 2027, come richiesto dal regolamento, ad avere i dati sulle emissioni di metano certificati da una terza parte. La certificazione dei documenti da parte dei verificatori, però, presuppone meccanismi di accreditamento degli stessi che ancora non sono stati definiti.

Sul monitoraggio e quantificazione circola una prima bozza; permangono discussioni su elementi da chiarire, quali quello della “materiality”, che può tradursi nel concetto di “fino a quando ha senso intervenire”, “qual è il limite”, dal punto di vista economico ed ambientale che renda l’intervento sostenibile/accettabile. Il tema resta controverso, specie perché non esplicitato direttamente nel regolamento, ma richiamato nei documenti OGMP 2.0[12].

Sulle attività di LDAR si è in attesa dell’atto della Commissione sui limiti di rilevamento minimi, sulle tecniche e sulle soglie applicabili alle indagini. I lavori proseguono con l’obiettivo di definire una norma tecnica generale, che poi entri nei dettagli delle peculiarità dei segmenti della filiera, che nel regolamento sono considerati come un unicum indistinto.

Per il venting e flaring, si stanno analizzando i documenti disponibili per la definizione delle BAT, permanendo dubbi su alcune definizioni, mancanti di coerenza tra le definizioni normative, parti applicative e future norme tecniche[13]. Il CEN si è impegnato a produrre un primo draft dei documenti per l’estate.

La Commissione EU ha predisposto, infine, un questionario sulle attività LDAR, inviato ad alcune organizzazioni, selezionate con criteri non troppo precisati, cui si aspettava delle risposte entro lo scorso 16 maggio. Lo strumento ha la finalità di servire da base per la DG Energy per la raccolta di informazioni aggiuntive, da utilizzare per abbozzare una proposta di atto delegato in attuazione dell’art.14.7 (LDAR) del regolamento. Nel questionario, inoltre, nell’allegato I, è presente un elenco delle tecnologie di detection del metano comunemente usate nei settori oil & gas.

 

Le linee guida delle associazioni di categoria, di cig e marcogaz

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Assogas ha prodotto un documento di linee guida, per i propri associati, in gran parte piccole e medie imprese della distribuzione. Si tratta di un documento tecnico nel quale si evidenziano criticità e si propongono soluzioni pratiche sull’applicazione del regolamento. L’auspicio è che possa diventare una buona base tecnica per le varie interlocuzioni istituzionali, all’indomani della nomina dell’A.C.

La priorità è rendere gli obblighi del regolamento accessibili alle aziende più piccole, che sono quelle con le maggiori difficoltà; l’obiettivo è agevolarne la comprensione e l’applicazione, cercando di far comprendere loro i principi base della norma e, soprattutto, mettendole in condizione di applicarli. Rappresenta una guida operativa che fornisce un quadro di riferimento chiaro e strutturato; evidenzia le aree del regolamento che avrebbero bisogno di chiarimenti; promuove la diffusione di best practises; allinea le modalità applicative del regolamento con le normative vigenti; diffonde la cultura della tutela dell’ambiente e dell’efficienza operativa.

Il documento parte da una prima analisi sulle definizioni: il regolamento, come noto, è ampio e gli spunti di riflessione e consultazione sottoposti dagli associati sono stati numerosi (più di 50): primo esempio la definizione di attivi gestiti e attivi non gestiti.

Altro aspetto degno di considerazione è quello relativo alle due nuove figure introdotte: l’Autorità Competente ed il verificatore (accreditato). Quest’ultimo dovrebbe rivestire un ruolo impattante e complesso per il comparto e dovrebbe comportarsi secondo un protocollo contenuto nella normativa di riferimento.

Prossimi passi previsti:

  1. individuazione di tecnologie e metodologie per la quantificazione delle emissioni;
  2. definizione di modalità operative, secondo le quali svolgere le attività di LDAR (sviluppo di modelli standardizzati, tempistiche di riparazione, …).

Assorisorse, che riunisce gli operatori dell’upstream oil & gas, ha predisposto un documento di proposte di interpretazione tecnica del regolamento, con la finalità di evitare ripercussioni sproporzionate sugli operatori della filiera di produzione nazionale in assenza di chiarimenti su vari aspetti della nuova regolamentazione.

Anche il CIG (Comitato Italiano Gas), dalla fine dell’anno scorso, sta lavorando all’elaborazione di una linea guida caratterizzata da un approccio pratico, che considera le notevoli differenze nell’ambito della filiera, concentrandosi sulla distribuzione e su alcuni articoli del regolamento, quali il 12, 14 e 15, prendendo le definizioni degli standard e declinandole nel contesto italiano.

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Il criterio seguito è provare a mettere dei punti fermi sul campo d’applicazione; si è iniziato con un approccio molto pragmatico sull’applicazione dei requisiti, specie di quelli degli artt.12, 14 e 15, prendendo le definizioni del regolamento e rendendole leggibili rispetto al linguaggio usato in Italia e comprensibili per il settore della distribuzione. Tutto ciò ha portato a sviluppare una proposta che ha delle definizioni “variabili”, cioè: a parità di definizione generale, c’è una definizione specifica che riguarda quel singolo articolo, per rendere più comprensibile l’attuazione dell’articolo stesso e anche la rendicontazione dell’attività fatta rispetto all’obbligo richiesto. Recentemente, il documento è stato completato e distribuito agli organi sociali del CIG per darne visione a tutti i soci. Prossimamente, il CIG contatterà ARERA e MASE per capire se questa prima ipotesi sulla distribuzione possa essere condivisa anche per l’implementazione effettiva del regolamento nel suo complesso, diventando così utile a tutti gli operatori.

A livello europeo, Marcogaz ha pubblicato una linea guida sull’applicazione del regolamento, i cui lavori sono partiti l’anno scorso. Rappresenta un primo tassello, anche se in maniera transitoria, che supporta sull’interpretazione di alcuni aspetti controversi.

 

Considerazioni finali

Il ritardo istituzionale nell’attuazione del regolamento nuoce gravemente al preminente ruolo del nostro Paese nell’ambito del sistema europeo del gas naturale e penalizza le aziende italiane che da anni si sono attivate per ridurre le emissioni, anche in anticipo rispetto alle previsioni della norma europea.

In questo contesto, proseguono le attività del Tavolo promosso da Amici della Terra, mantenendo l’importante ruolo di confronto fra operatori, enti ed istituzioni, pur nel citato contesto di inadempienze governative che impediscono, di fatto, la conformità al regolamento. Il Tavolo resta un punto fermo in questa fase che presenta soluzioni provvisorie per la gestione delle scadenze, luogo di dialogo, relazioni e analisi delle criticità tra istituzioni e operatori, che restano i soggetti obbligati al rispetto della norma.

Nella prospettiva delle ulteriori scadenze del 5 agosto, tra cui quella a carico degli operatori di fornire una prima quantificazione delle proprie emissioni di metano, diventa indispensabile lo sblocco da parte del Governo della definizione delle Autorità Competenti.

 

*Andrea Trenta, Amici della Terra

 

NOTE


[1]Regolamento del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia e che modifica il reg.to (UE) 2019/942.

[2] Costituisce circa il 90% del gas naturale.

[3] Il metano ha un tempo di permanenza medio in atmosfera di 10-15 anni; la CO2, invece, permane per migliaia di anni. In virtù del rapido decadimento e del forte potere climalterante, il metano rappresenta l’obiettivo primario della lotta al riscaldamento globale.

[4] Tra gli altri operatori, titolari di concessioni di coltivazione, figurano: Apennine energy, Aleanna Italia, Aimag, Po Valley Operations PTY, Pengas Italiana, Geogas, Irminio, Lazzi Gas, CH4 Lizzano, Metano Puglia, …

[6] Nel corso del 2025 2i Rete Gas è stata acquisita da Italgas.

[8] Si ricorda che le AA.CC. degli Stati Membri sono le destinatarie dell’invio dei programmi LDAR predisposti dagli operatori.

[9] Il dato è aggiornato a fine maggio 2025.

[10] Comitato Europeo di Normazione che armonizza e produce norme tecniche in ambito europeo, collaborando con gli enti normativi nazionali ed internazionali per lo sviluppo di standard in diversi settori.

[11] Associazione internazionale che rappresenta l’industria europea del gas in tutti gli aspetti tecnici della catena di valore.

[12] The Oil & Gas Methane Partnership. Programma internazionale ad adesione volontaria di riferimento per la rendicontazione e la mitigazione dell’oil & gas del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP). È l’unico quadro internazionale completo e basato su misurazioni per il settore.

[13] Al momento, sembrano non essere presenti sul mercato tecnologie in grado di ottemperare agli obblighi del regolamento (ad es. per la combustione in torcia con efficienza al 99%).



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