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Bonus assunzioni donne. I Lavoratori parasubordinati


Bonus assunzioni donne
I REQUISITI PER FARE DOMANDA

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Dal 16 maggio è attivo il bonus donne, previsto dal decreto Coesione: si tratta di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne lavoratrici svantaggiate. A definire requisiti e modalità di domanda è la circolare Inps del 12 maggio scorso, n. 91. Questo esonero riguarda donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettano uno dei seguenti requisiti:
siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona economica speciale per il mezzogiorno (Zes unica);
siano svantaggiate in quanto svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice
Questi esoneri contributivi sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo. L’esonero viene riconosciuto a patto di rispettare il principio dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). La verifica del requisito non deve tener conto delle diminuzioni del numero degli occupati in società controllate o collegate facenti capo allo stesso datore di lavoro
Lo stanziamento complessivo a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, incrementato dalla Legge di Bilancio 2025, ammonta a 479,27 milioni di euro.
Attenzione: nei sei mesi precedenti l’assunzione, i datori di lavoro non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità operativa o produttiva. Questa regola vale sia per il bonus giovani sia per il bonus donne applicato nelle Zes, zone economiche speciali
Sono esclusi dal bonus donne i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, le imprese in difficoltà (Regolamento Ue n. 2014/651) e i datori di lavoro che non hanno rimborsato eventuali aiuti di Stato. Il bonus donne non è compatibile con i seguenti incentivi:
Esonero per l’assunzione di donne svantaggiate ai sensi della legge 92/2012, art. 4, commi 8-11: prevede uno sgravio del 50% per 12 o 18 mesi in determinati casi. Se già fruito, va restituito con codice “M431” per essere ammessi a fruire del nuovo esonero;
Incentivo Naspi (art. 2, co. 10-bis, legge 92/2012): pari al 20% della Naspi residua che sarebbe spettata al lavoratore assunto;
Incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili (legge 68/1999, art. 13): in quanto anche questo incide sui contributi datoriali.
Decontribuzione Sud (legge 178/2020 e legge di Bilancio 2025): non cumulabile per le stesse lavoratrici e lo stesso periodo.
Nella lista vanno incluse anche alcune riduzioni contributive settoriali o territoriali, tra cui:
quelle per i datori agricoli in zone montane o svantaggiate;
le riduzioni per il settore edile (art. 29, D.Lgs. 244/1995);
contributi ridotti a carico del datore di lavoro nei Paesi extracomunitari non convenzionati (D.L. 317/1987).
Per ottenere il beneficio, si può fare domanda telematica all’Inps. L’istanza deve contenere:
dati identificativi dell’impresa;
dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
oggetto di esonero;
indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
L’invio della comunicazione telematica all’Inps con la richiesta di accesso all’agevolazione prevista deve avvenire prima dell’assunzione. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato entro 10 giorni dall’accoglimento della domanda (trattasi di termine perentorio).

 

I Lavoratori parasubordinati
SUPERAMENTO DEL MASSIMALE ANNUO SU MY-INPS
I lavoratori parasubordinati con obbligo di contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata, che nel corso dell’anno superano il massimale annuo, non sono obbligati al pagamento della relativa contribuzione presso la Gestione Separata stessa.
L’Istituto di previdenza, con il messaggio Inps del 19 maggio scorso, n. 1561, ha comunicato che, a partire da maggio 2025, per i lavoratori interessati è stato previsto l’invio di una comunicazione, tramite My-Inps, che li avvisa del raggiungimento del massimale annuo.
Nel caso siano già stati effettuati dei versamenti eccedenti il massimale annuo, le somme pagate in eccedenza potranno essere richieste a rimborso.

 

Contratto di soccida
CHIARIMENTI SU INQUADRAMENTO E CONTRIBUTI
Con la circolare Inps del 21 maggio scorso, n. 94, l’Istituto di previdenza fornisce istruzioni volte a inquadrare gli effetti previdenziali derivanti dall’esecuzione del contratto di soccida.
Questo contratto, in uso nel settore agricolo, è finalizzato alla gestione condivisa dell’attività di allevamento, attraverso la combinazione di capitale e lavoro, con l’obiettivo di valorizzare le specificità delle imprese zootecniche.
In particolare, la circolare fornisce criteri utili a definire:
la legittimità della variazione di inquadramento conseguente alla perdita della natura agricola dell’impresa soccidante;
la sussistenza delle condizioni per usufruire delle riduzioni contributive, da parte delle cooperative che si riforniscono di bestiame da soci soccidari operanti in zone montane e svantaggiate.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

 

Italiani all’estero
PROTOCOLLO D’ INTESA TRA MINISTERO ESTERI E INPS
Il ministro Tajani e il presidente Fava hanno firmato un Protocollo d’intesa fra Maeci e Inps per favorire l’educazione previdenziale dei cittadini italiani all’estero
Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e il presidente dell’Inps Gabriele Fava hanno firmato alla Farnesina un Protocollo d’Intesa per la promozione di iniziative informative finalizzate all’educazione previdenziale dei cittadini italiani all’estero con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps).
L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di miglioramento dei servizi consolari per garantire – con sempre maggiore varietà ed efficacia – servizi importanti per la vita all’estero dei nostri connazionali, ovunque essi si trovino nel mondo.
Grazie a questo programma potranno così essere attuate, soprattutto a beneficio dei più giovani, attività divulgative per aumentare la consapevolezza dei meccanismi e delle opportunità del sistema di previdenza sociale nazionale, con particolare riferimento alle forme di previdenza integrativa. È già ad esempio prevista una campagna informativa su scala globale, rivolta a tutti i connazionali residenti all’estero.
“Per la prima volta in Italia la previdenza pubblica e il Ministero degli Affari Esteri promuovono un’azione congiunta per la diffusione della cultura e l’educazione previdenziale tra i cittadini italiani nel mondo, con un’attenzione particolare ai giovani che vivono e studiano all’estero. Un passo determinante per costruire una cultura previdenziale solida, accessibile e consapevole. Perché la previdenza non ha confini: è un diritto, una guida, una responsabilità che accompagna ogni italiano, ovunque si trovi. Ringrazio il ministro Tajani”, ha commentato il presidente dell’Inps Gabriele Fava.

 

Inapp
NEL 2020 IL RAPPORTO PENSIONATI -LAVORATORI SARA’ UNO A UNO
L’Italia è il Paese che maggiormente rischia di trovarsi nel 2050 con un rapporto di uno a uno tra persone in pensione e lavoratori. Lo rileva l’Inapp che ricorda che il nostro è anche stato il primo Paese al mondo che, nella prima metà degli anni Novanta, ha assistito al sorpasso degli over 65 sugli under 15.
L’Italia è il terzo Paese più popoloso dell’Ue, con una densità di abitanti per chilometro quadrato tra le più elevate, ma dagli anni Settanta siamo scesi sotto al tasso di sostituzione tra le generazioni. Dai tempi dell’Unità d’Italia non si sono mai fatti così pochi figli e da oltre un decennio è iniziata una decrescita, dopo aver toccato, a fine 2013, il record storico della più alta popolazione.
“Ma attenzione, non basterebbe neppure puntare ad aumentare la fecondità, ossia la propensione a mettere al mondo figli, per invertire la tendenza al calo delle nascite nei prossimi decenni. Nei futuri scenari va infatti messa in conto anche la progressiva forte riduzione del numero di donne in età feconda (le potenziali mamme), come effetto ereditato dalla denatalità pregressa”, avverte l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche.
In particolare, per quanto attiene il mercato del lavoro emerge come l’Italia stia andando incontro a un “indebolimento della forza lavoro potenziale”. Il tasso di dipendenza degli anziani – rapporto tra ultra65enni e popolazione 15-64enne – è già attualmente oltre il 40% per l’Italia e nel 2027 è previsto rimanere sopra la media europea, assestandosi vicino al 66%. Se si mette direttamente in relazione chi è in pensione con chi effettivamente lavora, il carico attuale in Italia risulta pari al 60% – in assoluto il peggiore in Europa (la media Ue è 15 punti percentuali sotto) – ed è proiettato a salire di altri 20 punti nel 2027, arrivando all’80% (il valore più alto assieme a Grecia e Portogallo).

 

Centri estivi diurni
INPS: ONLINE IL BANDO
È stato di recente pubblicato il bando Centri estivi diurni 2025 per l’assegnazione di contributi per la partecipazione a centri estivi diurni in Italia, riservati a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni.
Il beneficio è riconosciuto ai figli o orfani ed equiparati di:
dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
La domanda, già inoltrabile dal 5 giugno scorso, può essere presentata fino alle 12 del 26 giugno 2025, tramite il servizio “Centri estivi contributi per minori fino a 14 anni”.

 

Carlo Pareto

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