Come sono retribuite le festività in busta paga? Un focus sulle regole da considerare nella fase di elaborazione dei prospetti mensili e di calcolo degli stipendi dei lavoratori dipendenti
Il 2025, come altri anni, presenta diverse festività che influiscono sulla busta paga.
Comprendere come e quanto queste festività vengono retribuite è fondamentale per ogni lavoratore, ma anche per le aziende e per i consulenti che si occupano di gestire le procedure di calcolo ed elaborazione dei prospetti mensili.
Le regole relative al pagamento dei giorni festivi variano, soprattutto in base al fatto che si lavori o meno durante tali giorni.
Quali sono le festività retribuite e le ex festività
A stabilire quali sono le festività retribuite è la legge n. 260 del 27 maggio 1949.
Si tratta di un elenco che non è cambiato nel corso degli anni e che rappresenta il primo concetto da conoscere per capire come gestire le buste paga dei lavoratori dipendenti.
Questi i giorni da attenzionare:
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- Pasqua e Lunedì dell’Angelo;
- 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
- 1° maggio (Festa dei Lavoratori);
- 2 giugno (Festa della Repubblica);
- 15 agosto (Ferragosto);
- 1° novembre (Tutti i Santi);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (Santo Stefano);
- Festività del Santo Patrono.
Alcune festività soppresse, come il 19 marzo (San Giuseppe), il 18 maggio (Ascensione), l’8 giugno (Corpus Domini), il 29 giugno (Santi Pietro e Paolo) e il 4 novembre (Festa dell’Unità nazionale), continuano a mantenere un trattamento di favore.
Per queste ex festività, spettano 32 ore di permessi retribuiti all’anno, che si aggiungono a quelli previsti dal CCNL.
Festività in busta paga: la retribuzione per i giorni lavorati e non
La retribuzione delle festività in busta paga, come anticipato, dipende da due fattori principali:
- effettiva attività lavorativa: il lavoratore presta servizio o meno durante la festività.
- modalità di retribuzione del lavoratore: il lavoratore è retribuito su base oraria o in misura fissa (stipendio mensile).
In assenza di servizio e per quanto riguarda i lavoratori retribuiti in base all’orario svolto, durante le festività i datori di lavoro devono corrispondere la normale retribuzione giornaliera. Questa viene calcolata come 1/6 dell’orario settimanale contrattuale o di legge.
Se il lavoratore presta effettivamente servizio durante una festività, la retribuzione sarà maggiorata. Oltre alla retribuzione ordinaria, vengono pagate le ore di lavoro effettivamente svolte, con una maggiorazione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per il lavoro festivo.
Come evidenziato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in una guida datata novembre 2023 ma tutt’oggi valida, il pagamento delle festività spetta per intero anche in caso di:
- riduzione dell’orario giornaliero o settimanale di lavoro;
- sospensione del lavoro per qualsiasi causa, indipendentemente dalla volontà del lavoratore. Se la sospensione dura da oltre due settimane, il trattamento economico spetta solo per le festività nazionali e non per quelle infrasettimanali;
- sospensione del lavoro dovuta a riposo compensativo per lavoro domenicale;
- sospensione del lavoro dovuta alla coincidenza della festività con la domenica o un altro giorno festivo, inclusa la festa del Santo Patrono.
In ogni caso, viene riconosciuta la “retribuzione globale di fatto giornaliera”, che include la paga ordinaria e gli elementi accessori che aumentano l’importo minimo previsto dal CCNL.
Festività in busta paga, regole diverse per i lavoratori retribuiti in misura fissa
Per i lavoratori con retribuzione fissa, le regole sono diverse.
In assenza di lavoro durante la festività, non è prevista alcuna paga ulteriore, poiché lo stipendio mensile include già l’importo relativo alle festività.
In caso di lavoro durante la festività, viene invece riconosciuta una maggiorazione in base alle ore effettivamente svolte.
Se la festività cade di domenica e non si lavora, viene riconosciuto un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile. Se invece si lavora, deve essere riconosciuto un compenso aggiuntivo oltre al pagamento delle ore lavorate, secondo quanto previsto dal contratto.
Per le festività che cadono di sabato o durante il giorno di riposo per chi ha un orario settimanale distribuito su 5 giorni, le regole variano in base al CCNL. Solo in alcuni casi i contratti prevedono un’indennità aggiuntiva.
Lavorare durante le festività? È una scelta, non un obbligo
Andando oltre la questione retributiva, è bene evidenziare che il lavoro durante le festività non può essere previsto unilateralmente da parte dell’azienda.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18887 del 15 luglio 2019, ha chiarito che il lavoro durante le festività non è un obbligo, ma è frutto di un accordo tra datore di lavoro e dipendente.
Il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di prestare servizio durante un giorno festivo, poiché il diritto di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo e pieno.
Questo diritto può essere derogato solo con un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, non con una decisione unilaterale dell’azienda. Un’eccezione è prevista per il personale sanitario, sia pubblico che privato, che può essere obbligato a lavorare durante le festività per esigenze di servizio.
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