L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 964 del 4 giugno 2025, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative in merito all’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 27 c. 11 D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui, durante un’ispezione, si disconosca la natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un’impresa affidataria, accertando invece una vera e propria subordinazione.
Premessa
L’ art. 27 c. 11 D.Lgs. 81/2008 introduce uno specifico regime sanzionatorio, consistente nell’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per un periodo di 6 mesi, applicabile alle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti.
La riqualificazione del rapporto di lavoro
Nell’ipotesi prospettata, il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro – in sede di accertamento ispettivo – degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudo autonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria. In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, è necessario procedere nei confronti di quest’ultima con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non si applica la sanzione prevista per la mancanza della patente
Non si ritiene, invece, che tali sanzioni possano essere irrogate al lavoratore “pseudo-autonomo” in quanto la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato, comprovata dai fatti storici accertati nel corso dell’ispezione, comporta il venir meno della condizione soggettiva (la qualificazione di lavoratore autonomo) necessaria per il configurarsi dell’obbligo di patente.
Tenuto conto della situazione di fatto riscontrata e accertata (lavoratore autonomo fittizio), non è coerente la contestazione nei confronti del titolare firmatario della ditta artigiana della violazione in oggetto, non potendosi contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.
Cosa succede in caso di appalto?
Per le medesime ragioni, con riferimento all’obbligo del committente/responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, si ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link