L’impegno assunto dal Governo, in attesa dei chiarimenti sugli incentivi che le imprese rischiano di perdere se non ottemperano all’obbligo assicurativo
In occasione del tavolo convocato con le associazioni di categoria e con l’Ania per un confronto sulle polizze catastrofali, il sottosegretario al ministero per le Imprese e il Made in Italy, Massimo Bitonci, ha dichiarato l’intenzione di proporre misure per mitigare i costi delle polizze catastrofali.
L’ipotesi al vaglio è una maxi deduzione sui premi pagati, ulteriore a quelle già previste oppure uno sconto sul premio assicurativo per le imprese che investono in misure preventive al fine di mitigare i rischi ai quali sono esposte.
A breve il Ministero delle attività produttive dovrebbe anche emanare una circolare per chiarire quali incentivi le imprese rischieranno di perdere se non ottemperano all’obbligo assicurativo (potrebbero essere escluse le misure pubbliche relative a contributi previdenziali e simili).
E’ uno degli aspetti lasciati in sospeso dal D.L. 39/2025 sui rischi catastrofali convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2025.
Il provvedimento conferma solo che la sanzione, in caso di inadempimento, relativa all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche trova applicazione solo al sorgere dell’obbligo assicurativo e non per le agevolazioni richieste precedentemente.
Ricordiamo che il D.L. 39/2025 ha disposto la proroga al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le imprese di piccole dimensioni e le micro.
Invece, per le grandi imprese resta fermo il termine del 31 marzo 2025, ma le disposizioni relative alla sanzione decorre dai novanta giorni successivi, ossia dal 30 giugno 2025.
In sede referente, sono state introdotte altre importanti modifiche. Ecco cosa sapere.
Determinazione del valore dei beni da assicurare
Il D.L. 39/2025 “rivisto” alla Camera definisce il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. In particolare, si specifica che tale valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.
Inoltre, si esclude l’applicabilità dei limiti sullo scoperto o sulla franchigia massima, nonché sulla proporzionalità dei premi al rischio alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti, previsti dal D.M. 18/2025, alla data di chiusura del bilancio.
Immobili non assicurabili
Si stabilisce che l’obbligo assicurativo copra esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio ovvero oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.
Alla luce di tali disposizioni, per gli immobili non assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Indennizzo al proprietario
Se un’impresa assicura beni di proprietà di soggetti terzi impiegati nella propria attività (e non già assicurati), l’indennizzo sarà corrisposto direttamente al proprietario del bene.
La norma, specifica che l’indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
All’imprenditore è comunque riconosciuto un diritto al rimborso dei premi pagati e un risarcimento per il lucro cessante (fino al 40% dell’indennizzo) se il proprietario non destina l’indennizzo al ripristino del bene.
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