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Credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0: codice tributo 7077


Credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0: codice tributo 7077

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Saldo e stralcio

 

In arrivo il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0 (AdE – risoluzione 11 giugno 2025 n. 41/E)

Il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0 è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. ((art. 1, co. 1057-bis, legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, commi 446 a 448, legge 30 dicembre 2024, n. 207)

Ai fini del rispetto del limite di spesa di 2.200 milioni di euro, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato con l’apposito modello (MIMIT – decreto direttoriale 15 maggio 2025).

Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.

Contabilità

Buste paga

 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è stato istituito il seguente codice tributo:

– “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento degli investimenti, nel formato “AAAA”.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936″, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45.

Fonte Normativa

Approfondimento



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