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DL Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, da turismo ad acquacoltura. IL TESTO pronto per il Cdm


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DL Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, da turismo ad acquacoltura. IL TESTO pronto per il Cdm

 

Pronto, per il Consiglio dei ministri di oggi previsto per le 15:30 a Palazzo Chigi, lo Schema di decreto legge recante le Misure urgenti sostegno ai comparti produttivi, come l’ex Ilva e Acquacoltura.

Tre i capi di interesse che affronta il decreto: misure di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione; ammortizzatori sociali e infine le disposizioni finali. Resta in forse l’articolo relativo alle Disposizioni per il sostegno delle staff house.

AGRICOLAE pubblica qui di seguito il testo in formato PDF e a seguire in formato testuale:

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DL MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI (BOZZA REVISIONATA)

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE «MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI»

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

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VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

VISTO il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

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VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale»;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

VISTO il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»;

 

Conto e carta

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VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell’ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale»;

 

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

 

RITENUTA, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025;

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Contributi per le imprese

 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA

il seguente decreto-legge:

 

Capo I

MISURE PER GLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E PER LA DECARBONIZZAZIONE

 

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ART. 1

(Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)

NORMA A CURA DEL MEF

 

ART. 2

(Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto)

  1. All’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al sesto periodo, le parole da: «Al fine di dare attuazione agli interventi» a: «Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società» sono sostituite dalle seguenti: «La società» e le parole: «con derivazione dell’idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,» sono soppresse;
  3. al settimo periodo, le parole: «, con derivazione dell’idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,» sono soppresse;
  4. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa a quanto previsto dal nono periodo, la società costituita ai sensi del primo periodo può procedere alla realizzazione e alla gestione dell’impianto mediante selezione di socio privato ai sensi dell’articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».

 

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ART. 3

(Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale)

  1. Per gli investimenti, superiori ai 50 milioni di euro, localizzati all’interno delle aree industriali ex Ilva, nonché per quelli localizzati nelle aree esterne purché correlati alla funzionalità dello stabilimento, l’investitore può chiedere l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. A tal fine, l’investitore presenta al Ministero delle imprese e del made in Italy il Piano degli investimenti. Alla nomina del commissario si procede ai sensi del comma 3 del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Ministro delle imprese e del made in italy affida al medesimo commissario il compito di assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessaria alla realizzazione di tutti gli investimenti aventi i requisiti di cui al primo periodo, per i quali sia presentato apposito Piano da parte di altri investitori.

 

ART. 4

(Ulteriori misure a favore dell’indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale)

  1. All’articolo 2-quater, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il rendiconto dell’anno 2024.».

 

ART. 5

(Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)

(Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)

  1. Quando il commissario straordinario promuove l’azione di risoluzione per inadempimento dell’acquirente o di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita dei complessi aziendali, l’acquirente può cedere il contratto di acquisto, secondo le modalità e con le forme stabilite nel comma 2 del presente articolo, senza incorrere nella violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
  2. La cessione del contratto è consentita in caso di offerta irrevocabile di acquisto presentata da altra impresa, anche in controllo pubblico, contenente la dichiarazione di voler subentrare nel contratto di cui al comma 1, e l’impegno di subentro in tutti gli obblighi assunti dall’acquirente con il piano industriale nonché in quelli previsti dall’articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Il corrispettivo offerto non può essere superiore all’ottanta per cento del prezzo di aggiudicazione, oltre alle eventuali somme corrispondenti agli investimenti effettuati dal cedente, e all’offerta sono allegate le garanzie necessarie rispetto a tutti gli obblighi assunti. Se sono presentate più offerte e una proviene da un’impresa in controllo pubblico, la cessione avviene in favore di quest’ultima.
  3. L’offerta è autorizzata dal Ministero delle imprese e del made in Italy e l’autorizzazione costituisce condizione sospensiva del contratto di cessione. Possono essere autorizzate modifiche al Piano industriale a condizione che le stesse non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali.
  4. Se l’acquirente rifiuta ingiustificatamente l’offerta il commissario straordinario può integrare la domanda chiedendo il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla mancata accettazione.
  5. La conclusione del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande di cui al comma 1 e alle eventuali domande accessorie. In tal caso le eventuali garanzie concesse dall’originario acquirente in relazione alla realizzazione del piano industriale non sono escusse dal commissario straordinario.

 

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI ALLOGGI AI LAVORATORI DEL SETTORE TURISTICO-RECETTIVO

ART. 6

(Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa)

  1. I datori di lavoro che richiedono e ottengono, entro il 31 dicembre 2025, l’autorizzazione all’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1, dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutto il periodo di godimento del trattamento previsto all’articolo 44, comma 11-bis, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, in riferimento alle annualità 2025 e 2026.
  2. L’esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

ART. 7

(Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese)

  1. Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione, è autorizzato a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga di cui al primo periodo, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.
  2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 28,7 milioni di euro per l’anno 2025, di 28,3 milioni di euro per l’anno 2026 e di 26,8 milioni di euro per l’anno 2027.

 

ART. 8

(Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva)

  1. All’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Per l’anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al presente comma non possono essere stipulati altri accordi.

1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell’attività produttiva, laddove l’impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:

  1. a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
  2. b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

1- quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quater si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L’impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione di cui ai commi 1 e 1 ter comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalità operative della previsione di cui al presente comma.».

 

ART. 9

(Modifiche all’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

  1. Ai fini del riconoscimento dei trattamenti di sostegno al reddito cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria sono destinate ulteriori risorse finanziarie pari a 8 milioni di euro per l’anno 2025 e a 8 milioni di euro per l’anno 2026 ad integrazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. All’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all’anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l’anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l’anno 2026.».

 

ART. 10

(Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda)

  1. All’articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bisLa misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo pari a dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite massimo delle risorse complessive di cui al successivo comma 4”;
  2. b) al comma 3, primo periodo, le parole “è erogata” sono sostituite dalle seguenti “può essere erogata”;
  3. c) al comma 3, terzo periodo, le parole “, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie,” sono soppresse, conseguentemente, si premettono le parole “In alternativa,”;
  4. d) al comma 3, ultimo periodo “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti “di cui ai commi 1 e 1-bis”.

Articolo 11

(Disposizioni per il sostegno delle staff house)

  1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l’anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l’anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l’anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:
  4. a) quanto a euro 10.000.000, per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  5. b) quanto a euro 12.000.000 per l’anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo;
  6. c) quanto a euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.
  7. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo del presente comma sono inoltre definiti i criteri per l’assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 12

(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

www.agricolae.eu

www.pminews.eu

www.governo.gov.it

www.mimit.gov.it

www.mef.gov.it

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