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Pubblicata la legge di conversione del c.d. DL Sicurezza


In data 9 giugno in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 131, è stata pubblicata la legge 9 Giugno 2025, n. 80 recante la conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, c.d. Decreto Sicurezza. 

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Si precisa che il provvedimento è entrato in vigore il 10 giugno 2025.

Si riportano di seguito gli articoli di potenziale interesse, suddivisi per materia:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

  • Art. 2 – Contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità, dispone che gli esercenti l’attività di autonoleggio debbano comunicare oltre ai già previsti dati identificativi del soggetto richiedente il noleggio, anche i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli
    intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio.
  • Art. 3 – Documentazione antimafia, estende alle imprese aderenti ai contratti di rete l’obbligo di fornire la documentazione antimafia, al fine di realizzare un maggior livello di integrazione tra il codice antimafia e il codice dei contratti pubblici, consentendo la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche alle “aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.
  • Art.7 – Gestione delle aziende sequestrate, introduce:
    • mediante la lettera e) il nuovo comma 1-novies all’art. 41 del d. lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, in materia di beni sequestrati e confiscati, prevedendo una modifica al meccanismo di valutazione della prosecuzione o ripresa dall’attività aziendale effettuate da parte del Giudice Delegato, prevedendo che il Tribunale verifichi con cadenza annuale il perdurare delle concrete prospettive e l’inesistenza di patrimonio liquidabile delle aziende sequestrate. La mancanza di tali condizioni determina la cancellazione dal Registro delle Imprese.
    • mediante la lett. g) la modifica dell’art. 45-bis del sopra menzionato Dlgs – rubricato “Liberazione degli immobili e delle aziende – prevedendo la risoluzione ex lege dei contratti di lavoro per i parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario del provvedimento definitivo di confisca o che sia condannato per associazione di tipo mafioso
    • con la lettera h) la modifica dell’articolo 48 (“Destinazione dei beni e delle somme”) del Codice antimafia e in particolare del comma 15-quater.1, disciplinando la procedura per la tempestiva demolizione dei beni immobili confiscati affetti da abusi insanabili.
    • Infine, il comma 2 dell’articolo in esame modifica il comma 53 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), prevedendo la messa in sicurezza del territorio e efficientamento energetico del patrimonio pubblico, per cui gli enti locali possono richiedere contributi al Ministero dell’interno (rientrino anche quelli sugli immobili che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha destinato all’ente medesimo).

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

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  • Art.12 Reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni: aggravante in caso di violenza o minaccia, introduce nel corpo dell’articolo 635 c.p. – danneggiamento – un nuovo terzo comma, prevedendo che chi commette il fatto durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sia punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Se il danneggiamento è compiuto con violenza o minaccia, la pena è aggravata: reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni e multa fino a 15.000 euro.
  • Art.13 – Divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico, estende il DACUR (cd. Daspo urbano) a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, qualora le condotte illecite siano state commesse nelle aree interne delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.
  • Art.18 – Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, si proibisce l’importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione e la vendita al pubblico di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, pure in forma semilavorata, essiccata o triturata. In tali ipotesi vengono applicate le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Risultano consentite unicamente le lavorazioni finalizzate alla produzione agricola di semi destinati agli utilizzi consentiti dalla legge. La disposizione si pone l’obiettivo di evitare che l’assunzione di prodotti derivati dalla cannabis possa incoraggiare comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica.
  • Art.21 –  Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia, prevede che le Forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili e in ambito ferroviario o a bordo di treni possano utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili (bodycam), idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento. Inoltre, nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.
  • Art.24 – Tutela dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, rafforza la tutela di beni mobile e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, in caso di deturpamento e imbrattamento degli stessi, per finalità lesive dell’onore e del prestigio dell’istituzione cui il bene appartiene, con l’applicazione della pena della reclusione da sei mesi a un anno e mezzo e la multa da euro 1.000 a euro 3.000, con aumento della pena detentiva nel Massimo (tre anni) e della multa (fino a euro 12.000), in caso di recidiva.
  • Art.32 – Obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni, introduce alcune modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, relative a nuove regole e sanzioni, principalmente per quanto riguarda l’identificazione dei clienti e la gestione dei documenti necessari per acquistare una scheda elettronica (S.I.M.). Nello specifico, viene introdotto un nuovo comma all’articolo 30, il comma 19-bis, che prevede una sanzione amministrativa per le imprese che vendono le schede elettroniche (S.I.M.) e non rispettano gli obblighi di identificazione dei clienti. In caso di violazione, oltre alle sanzioni già previste, alle stesse si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da cinque a trenta giorni.
  • Art.33 – Sostegno agli operatori economici vittime dell’usura, istituisce la figura di un esperto che garantirà un supporto alle vittime del delitto di usura destinatarie del mutuo previsto dalla normativa in materia, sia in occasione della presentazione dei piani di investimento che nel successivo utilizzo della somma a disposizione per rientrare definitivamente nell’economia legale. Pertanto, la figura tale figura svolgerà funzioni di consulenza e di assistenza e dovrà essere iscritta nell’Albo tenuto dall’Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. 



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