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Bonus Transizione dal 4.0 al 5.0 per aziende sempre più green


Le notizie principali della settimana dal comparto edilizia: nuove disposizioni per il Bonus Transizione 4.0 che di fatto spingono le aziende verso il Bonus Transizione 5.0 finanziato dal PNRR; la Cassazione ribadisce che per la comunicazione all’ENEA dei dati di lavori collegati all’Ecobonus il termine di 90 giorni non è perentorio.

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Nuove disposizioni per il Bonus Transizione 4.0

Con il Decreto direttoriale del 15 maggio sono state introdotte nuove regole e scadenze per il Bonus Transizione 4.0, l’agevolazione riservata a tutte le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, che ha l’obiettivo di creare fabbriche intelligenti, altamente automatizzate, interconnesse e flessibili.

Tra le novità l’introduzione di un tetto massimo di spesa pubblica per il credito d’imposta (2,2 miliardi di euro), con un sistema di prenotazione e monitoraggio più rigoroso attraverso una piattaforma digitale ospitata dal Gestore dei Servizi Energetici.

Altre importanti modifiche riguardano la distinzione tra beni materiali e immateriali, e l’accesso all’agevolazione che non è più automatico, ma richiede una procedura strutturata (triplice comunicazione: preventiva, attestazione di pagamento e di completamento) con precise scadenze.

L’obiettivo delle nuove disposizioni è indirizzare le imprese verso le misure di transizione 5.0 finanziate dal PNRR che prevedono incentivi più consistenti, ma con requisiti più stringenti in termini di sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

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Bonus Transizione 5.0, e non solo, per la transizione green delle aziende

Il fisco mette a disposizione diversi strumenti per orientare e incentivare la transizione ecologica del sistema produttivo.

In questa direzione si inserisce il Bonus Transizione 5.0, pensato per sostenere le aziende italiane che intendono decarbonizzare le attività industriali attraverso la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile. A loro sono destinati crediti d’imposta specifici per l’acquisto di moduli fotovoltaici made in Europe, con aliquote differenziate in base all’efficienza tecnologica. I crediti possono arrivare fino al 150% del costo per moduli composti da celle con efficienza pari almeno al 24%.

La Nuova Sabatini verde è invece l’agevolazione che supporta le PMI per l’acquisto di beni strumentali a basso impatto ambientale. Questa misura offre un contributo calcolato sugli interessi di finanziamenti agevolati (con tasso convenzionale al 3,575%) e prevede una deducibilità maggiorata per l’acquisto di macchinari e mezzi ecologici, come autocarri elettrici, ibridi o a metano.

Fra gli altri strumenti che incentivano la sostenibilità d’impresa ci sono anche il Patent Box rafforzato, che premia le innovazioni ambientali sviluppate internamente, e l’Ecobonus 2025 destinato a capannoni ed edifici industriali che agevola opere di isolamento termico, installazione di impianti fotovoltaici, sostituzione di impianti di climatizzazione e illuminazione, con detrazioni fino al 65% per interventi standard e fino all’85% per lavori combinati con miglioramento sismico.

 

Ecobonus: la Cassazione ribadisce il valore statistico della comunicazione ENEA

L’ordinanza della Cassazione 15204/2025 ancora una volta ribadisce che per la comunicazione all’ENEA dei dati di lavori collegati all’Ecobonus il termine di 90 giorni non è perentorio. La linea giurisprudenziale continua quindi a considerare non rilevanti, per la decadenza dei benefici fiscali, omissioni e ritardi dal momento che la comunicazione ENEA ha finalità “essenzialmente statistiche”, una funzione di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico.

Ricordiamo che questa interpretazione nasce con la sentenza della Cassazione 7657/2024. Orientamento confermato poi dall’ordinanza 8019/2025 e dalle 12422 e 12426 depositate il 10 maggio.

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L’Agenzia dell’Entrate continua invece a considerare la comunicazione ENEA un adempimento obbligatorio, facendo decadere la detrazione in sua assenza o in caso di invio ritardato.

 





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