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Turismo, nulla-osta stranieri: precompilazione



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Si aprirà dal 1° luglio 2025 la seconda fase di precompilazione (obbligatoria) delle domande di nulla-osta al lavoro per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri subordinati.

A prevederla è il decreto Flussi 2025 (dall’art. 2, comma 6, lett. b), decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187). Le indicazioni operative sono contenute nella circolare congiunta n. 9032 del 24 ottobre 2024, con le relative linee guida tecniche.

Come la prima, la seconda fase durerà un mese (dal 1° al 31 luglio 2025). A differenza della prima, la seconda fase è preordinata alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025 e riguarderà esclusivamente il lavoro stagionale, limitatamente al settore turistico-alberghiero, come previsto dall’art. 2, comma 6, lett. b), del decreto Flussi 2025.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalle previsioni del decreto Flussi 2025.

Lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero: cosa prevede il decreto Flussi 2025

Il decreto Flussi 2025 (articolo, 2, comma 5) dispone che le quote per lavoro stagionale stabilite, per l’anno 2025, dal decreto di programmazione triennale dei flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3) siano ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, pur nel rispetto delle quote di riserva specificatamente previste (commi 4 e 5 del citato articolo 7).

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Segnatamente, per l’anno 2025, per il settore turistico-alberghiero, il legislatore ha poi previsto che i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale (decreto Flussi 2025, articolo, 2, comma 5) decorrano:

  • per il 70% della quota, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025
  • e per il restante 30%, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

Relativamente alle domande per il click day del 1° ottobre 2025, la precompilazione, obbligatoria dal 2025, è consentita dal 1° al 31 luglio 2025

Precompilazione obbligatoria delle domande di nulla osta

Per l’anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’art. 24-bis, comma 3 del T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, devono procedere alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione.

Lo stesso Portale deve essere utilizzato per l’invio delle domande per il click day del 1° ottobre 2025.

Per la precompilazione e l’invio delle domande di nulla osta al lavoro tramite il Portale Servizi ALI, i datori di lavoro devono:

  • autenticarsi con SPID o CIE (identità digitale obbligatoria);
  • disporre di un indirizzo PEC, registrato come domicilio digitale, per ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura.

NOTA BENE: Si ricorda di effettuare la preventiva verifica presso il Centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale. Se il Centro non risponde entro 8 giorni dalla richiesta, la verifica si considera negativa e il datore può procedere con l’istanza di nulla-osta.

Come chiarito nella circolare congiunta n. 9032 del 24 ottobre 2024, le quote di lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (e agricolo) di cui all’art. 7, commi 4 e 5 del D.P.C.M. sono assegnate prioritariamente alle domande presentate dalle Organizzazioni datoriali dei rispettivi settori, per conto ed in nome dei datori di lavoro. Esaurita la quota prioritariamente riservata alle istanze provenienti dalle organizzazioni datoriali, gli Sportelli Unici per l’Immigrazione rilasciano i nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l’ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli medesimi.

Verifiche delle Amministrzioni e dell’INL

Contestualmente all’accesso alla precompilazione sul Portale Servizi ALI, le amministrazioni competenti effettuano controlli automatici sulla veridicità dei dati dichiarati. Tali verifiche sono garantite dall’interoperabilità tra il portale e i sistemi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, AGID (Agenzia per l’Italia Digitale)

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Se la verifica ha esito positivo, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceve il codice di attivazione domanda all’indirizzo PEC della società/ente.

Dal 1° agosto 2025 al 30 settembre 2025, in vista del click day del 1° ottobre 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’Agenzia delle Entrate, svolge controlli sul rispetto del contratto collettivo nazionale e le verifiche di congruità delle richieste di nulla osta.

I risultati saranno trasmessi allo Sportello Unico per l’Immigrazione e registrati nel sistema SPI 2.0 dagli Ispettorati territoriali del Lavoro.

Limiti al numero di domande

Va da ultimo ricordato che per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste complessive di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023. 

Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24 bis del T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).

 

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