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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2025


Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2025. Nuovo modello e istruzioni operative

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Il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2025, adottato con D.P.C.M. del 29 gennaio 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2025, sostituisce integralmente il precedente modello approvato con D.P.C.M. del 26 gennaio 2024 (MUD 2024).


Scadenza per la presentazione

Ai sensi del suddetto decreto, il nuovo modello deve essere utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni riferite all’anno 2024. Come stabilito dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70, il termine ordinario per la trasmissione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, l’art. 6, comma 2-bis, della medesima legge prevede che:

“2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.”

Pertanto, in applicazione di quanto sopra, il termine per la presentazione del MUD 2025 è prorogato al 28 giugno 2025.


Modalità di compilazione e trasmissione

A partire dal 2025, l’accesso ai portali dedicati alla compilazione e all’invio del MUD avverrà esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

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Il sito EcoCamere, piattaforma ufficiale delle Camere di Commercio, informa che gli utenti già in possesso di credenziali user/password potranno recuperare le dichiarazioni presentate negli anni precedenti accedendo tramite SPID, CIE o CNS e utilizzando la funzione “Collega utenti user/password”.

Aggiornamenti e ulteriori istruzioni operative saranno disponibili nella sezione “MUD” del portale EcoCamere.


Cos’è il MUD

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è lo strumento tramite il quale vengono comunicate annualmente le quantità e le tipologie di rifiuti prodotti, gestiti o trasportati, nonché le attività di recupero, smaltimento o intermediazione realizzate nell’anno precedente da soggetti pubblici e privati.

Soggetti obbligati alla presentazione

Sono tenuti alla presentazione del MUD:

  • I soggetti che effettuano professionalmente attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

  • I commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;

  • Le imprese e gli enti che svolgono attività di recupero o smaltimento di rifiuti;

  • I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclo di specifiche tipologie di rifiuti;

  • Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI);

  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

  • Le imprese agricole produttrici di rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore a 8.000 euro;

  • Le imprese e gli enti produttori con più di 10 dipendenti, in caso di produzione iniziale di rifiuti non pericolosi derivanti da:

    • lavorazioni industriali;

    • lavorazioni artigianali;

    • attività di recupero e smaltimento rifiuti;

    • fanghi derivanti da trattamenti idrici e abbattimento fumi (ex art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006);

  • Il Gestore del servizio pubblico di raccolta, in relazione ai rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati tramite convenzione;

  • I soggetti istituzionali responsabili del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

  • Il Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del relativo servizio;

  • I soggetti operanti nel ciclo di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);

  • I soggetti coinvolti nella gestione dei veicoli fuori uso.

Esenzioni

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD:

  • Gli imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;

  • Le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006;

  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti non superiore a dieci.



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