Si chiama “precompilata” ed è la dichiarazione dei redditi che l’Agenzia delle Entrate ha predisposto per noi, conoscendo già redditi, spese deducibili e detraibili. Si trova nel nostro cassetto fiscale nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Ci si accede con Spid, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi. Chi è poco o per nulla avvezzo ad internet e accessi digitali, può sempre appoggiarsi ad un Caf o a chi possa dargli una mano.
Il modello 730 e il modello Redditi Persone Fisiche precompilati contengono già diversi dati inseriti automaticamente, tra cui le detrazioni per spese sanitarie, spese universitarie, spese per premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Ma se c’è dell’altro, se ci sono modifiche da aggiungere, è possibile visualizzare, modificare e/o integrare la propria dichiarazione e infine inviarla all’Agenzia entro il 30 settembre (730) oppure il 31 ottobre (modello Redditi per i lavoratori autonomi).
Se si accetta senza modifiche il 730 precompilato, non si dovranno più esibire ricevute di pagamento né si sarà soggetti a controlli documentali. Non saranno più sottoposti a controllo i documenti che attestano le spese indicate, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate per esempio da medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, dagli ottici, dagli psicologi, dagli infermieri, dalle ostetriche, dai tecnici sanitari di radiologia medica, da università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, dagli amministratori di condominio, dagli asili nido pubblici e privati e dagli enti del terzo settore e dagli istituti scolastici.
in ogni caso, il controllo formale può riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU) e resta sempre fermo il controllo dell’esistenza dei requisiti soggettivi che consentono l’utilizzo di una detrazione, deduzione o agevolazione. Inventarseli non si può…
Proseguendo la sperimentazione iniziata lo scorso anno, la dichiarazione precompilata è disponibile anche per i titolari di partita Iva che aderiscono al regime di vantaggio o forfetario: in Italia sono quasi due milioni di contribuenti.
Se dal 730 precompilato emerge un credito da rimborsare, si otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Se, invece, emerge un debito, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta. La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.
Nel caso non ci sia un sostituto d’imposta – datore di lavoro, ente pensionistico –, se dalla dichiarazione presentata emerge un credito e sono state fornite all’Agenzia le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto: è il sistema più rapido e facile. Se c’è invece da pagare, si può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione on line (la procedura consente, infatti, di indicare l’Iban del conto corrente su cui effettuare l’addebito).
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