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Credito di imposta transizione 4.0: ecco il codice per la compensazione


Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

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Con la risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali rientranti nel Piano Transizione 4.0, effettuati nel corso del 2025 o, in determinati casi, entro il primo semestre del 2026.

Il nuovo codice da indicare è il 7077.

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Riferimenti normativi: quadro di sintesi

La misura trova fondamento nell’articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), che ha apportato modifiche e proroghe all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020, già oggetto di numerosi interventi correttivi nel corso degli anni.

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Il credito d’imposta in oggetto è riconosciuto per gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Tuttavia, la normativa consente l’accesso all’agevolazione anche per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025:

  • l’ordine risulti accettato dal fornitore, e
  • sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo complessivo del bene.

 

Limite di spesa e procedura di controllo

La norma fissa un tetto massimo di spesa agevolabile pari a 2.200 milioni di euro.

Per garantire il monitoraggio delle risorse impegnate e il rispetto del limite di spesa, è previsto un meccanismo di comunicazione preventiva.

In particolare, le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere una comunicazione telematica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), indicante:

  • l’ammontare degli investimenti effettuati,
  • l’importo del credito d’imposta maturato.

Le modalità operative di tale procedura sono state definite con il decreto direttoriale del 15 maggio 2025.

Successivamente, il MIMIT invia mensilmente — entro il quinto giorno lavorativo — un elenco delle imprese ammesse al beneficio all’Agenzia delle entrate, comprensivo degli importi utilizzabili in compensazione.

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Modalità di utilizzo del credito: modello F24 e codice tributo 7077

Una volta completata l’istruttoria da parte del MIMIT e verificati i requisiti formali, il credito viene reso disponibile nel cassetto fiscale dell’impresa beneficiaria.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione dei dati da parte del MIMIT.

Per tale finalità, è stato istituito il codice tributo 7077, con la seguente denominazione completa: “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Il codice tributo va indicato nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati” oppure, in caso di eventuale riversamento, nella colonna “importi a debito versati”.

Investimenti pregressi: utilizzo del codice 6936

La risoluzione chiarisce inoltre che per gli investimenti già avviati entro il 31 dicembre 2024, con versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo e in presenza di ordine accettato dal fornitore entro la stessa data, continua ad applicarsi il codice tributo 6936.

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Tale codice fa riferimento alla normativa previgente e resta valido secondo quanto disposto dal decreto direttoriale del 24 aprile 2024, che regolava la disciplina transitoria del credito per gli investimenti in beni materiali già programmati prima dell’entrata in vigore della nuova legge di bilancio.



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