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Bonus caldaie 2025, per quali spese spettano ancora le detrazioni fiscali


Bonus caldaie anche nel 2025, ma con specifici limiti alla luce dello stop alle agevolazioni per quelle a gas. I chiarimenti sulle spese ancora ammesse in detrazione fiscale sono contenuti nella circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate

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Bonus caldaie anche nel 2025, seppur con condizioni stringenti.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate datata 19 giugno sono arrivati i primi importanti chiarimenti sulle spese per le quali resta ancora possibile fruire dell’ecobonus, del bonus ristrutturazioni e del superbonus.

Nessuna chance per le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (gas naturale, petrolio o combustibili solidi), e quindi caldaie a condensazione e generatori di aria calda a condensazione che usano fonti non rinnovabili.

Via libera invece al bonus per i microcogeneratori, ma anche per le pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi. Salve le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, anche per interventi conclusi nel 2025.

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Bonus caldaie 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i confini dello stop agli incentivi

La circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate contiene i primi importanti chiarimenti sulla struttura dei bonus casa dal 2025 in poi, alla luce degli interventi restrittivi introdotti dalla Legge di Bilancio.

Il paragrafo dedicato agli incentivi per la sostituzione delle caldaie rappresenta un’importante bussola per i contribuenti intenzionati ad accedere all’ecobonus o al bonus ristrutturazione per questa categoria di spesa, alla luce dello stop delle agevolazioni per quelle alimentate a combustibili fossili dal 2025 al 2027.

L’eliminazione della possibilità di accedere agli incentivi pubblici deriva dalle misure contenute nella Direttiva UE 2024/1275, che ha per l’appunto sancito l’eliminazione degli incentivi per le caldaie più inquinanti.

L’Agenzia delle Entrate circoscrive quindi il perimetro della norma riprendendo i contenuti della Comunicazione 2024/6206 della Commissione, con la quale sono stati forniti orientamenti interpretativi.

Si parte da una definizione fondamentale, relativa alla nozione di caldaia alimentata a combustibili fossili, ossia che:

  • brucia combustibili fossili: ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio (es. combustibili solidi, gas naturale, petrolio).
  • è una caldaia unica: non è combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell’energia totale in uscita dal sistema combinato.

In presenza di queste due condizioni, la possibilità di accedere ai bonus fiscali viene meno, ma con alcune eccezioni.

Caldaie uniche a combustibili fossili, il rebus della rete gas locale

Sul fronte della prima cesura, ossia “caldaia che brucia combustibili fossili”, bisogna far riferimento ai combustibili nella rete gas al momento dell’installazione. Generalmente, se la rete locale trasporta prevalentemente gas naturale, non spettano incentivi.

Resta possibile beneficiarne solo se la rete locale del gas trasporta prevalentemente combustibili rinnovabili. Attenzione però ad un’ulteriore condizione prevista per la fruizione degli sconti fiscali: è necessario che la caldaia rientri tra quelle più efficienti, condizione che stando ai dati disponibili non è soddisfatta dalle caldaie uniche.

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Un rebus di condizioni e requisiti che quindi, anche in caso di utilizzo di combustibili rinnovabili nella rete locale del gas, difficilmente consente di fruire delle detrazioni fiscali per questa tipologia di spese.

Dai microcogeneratori ai sistemi ibridi, quando è ancora ammesso il bonus caldaie

L’analisi dell’interpretazione contenuta nella Comunicazione della Commissione UE è fondamentale per capire i casi in cui è ancora possibile accedere agli incentivi fiscali per la sostituzione di caldaie.

Come evidenziato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate:

“gli apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall’eliminazione graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili”.

Restano pertanto ammessi all’ecobonus (o al bonus ristrutturazione) anche nel 2025:

  • microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili.
  • generatori a biomassa;
  • pompe di calore ad assorbimento a gas, che non rientrano nella definizione di caldaia ai fini della direttiva e della comunicazione e il loro bruciatore ha una funzione diversa;
  • sistemi ibridi: i sistemi composti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e concepiti per funzionare in abbinamento.

Bonus anche sulle caldaie non green per le spese già pagate entro il 31 dicembre 2024

Le spese non più ammesse a detrazione sono quelle sostenute a partire dal 1° gennaio 2025. Resta fermo che sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione agli interventi sopra menzionati, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda il superbonus, se la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (in caso di demolizione e ricostruzione) è stata presentata prima del 1° gennaio 2025, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, anche qualora sia l’unico intervento «trainante».

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