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Acceleratori e incubatori start up: regole per le domande di contributo


In GU n 141 del 20 giugno le regole per il credito di imposta per incubatori e acceleratori delle start up.

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Ricordiamo che sono:

  • «incubatori certificati»: le  società di  cui  all’art.  25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012;
  • «acceleratori certificati»: gli incubatori che svolgono in via esclusiva  attività di  supporto e  accelerazione  di  start-up innovative,  iscritti  nella  sezione speciale  del registro delle imprese di cui  all’art.  25,  comma   8, ultimo periodo, del decreto-legge n. 179/2012.

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere  dall’anno 2025.

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1) Contributo 2025 acceleratori e incubatori: beneficiari

Possono beneficiare  del contributo,  sotto  forma  di credito d’imposta gli  incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell’istanza:

  • a) sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese  prevista dall’art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;
  • b) non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • c)  non  sono destinatari di sanzioni interdittive ai  sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo  8  giugno 2001, n. 231 e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge  come  causa  di  incapacità a  beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. 

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2) Contributo 2025 acceleratori e incubatori: investimenti ammissibili e contributo

Ai sensi dell’art 5 del decreto in oggetto costituiscono investimenti ammissibili le  somme investite dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui all’art. 8, comma 2, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o  di  altre  società che investano prevalentemente in start-up innovative.
L’investimento massimo per il quale è riconosciuto il  credito d’imposta  non  può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, a decorrere dal 2025, l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni dalla data di effettuazione.         

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso ai sensi del regolamento de minimis, con le  esclusioni settoriali e nei limiti di massimale ivi previsti anche  per  impresa unica.
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto in misura pari all’8 per cento dell’investimento di cui  all’art.  5, comma 2, nel rispetto del limite di spesa annuo previsto.
Il contributo puo’  essere  cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.                                                 

3) Contributo 2025 acceleratori e incubatori: presenta la domanda

Attenzione al fatto che prima dell’effettuazione dell’investimento, ai  fini  della fruizione dei crediti d’imposta, gli incubatori e  gli  acceleratori certificati presentano  istanza al  soggetto gestore attraverso apposita procedura 

L’istanza indica, per ciascun  anno, l’ammontare e le caratteristiche dell’investimento che intendono effettuare,   gli elementi identificativi     della start-up innovativa destinataria dell’investimento  e,  in caso di  investimento  indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio  o  di  altre società che investano  prevalentemente in  start-up innovative, nonché la data presunta dell’investimento e l’importo del credito d’imposta richiesto.

Con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero entro 45 giorni dalla data di entrata in  vigore del decreto sono definite la data  di apertura dei termini di presentazione delle  istanze, la procedura attraverso  la quale presentare l’istanza, le  modalità di verifica della stessa, le modalità di comunicazione degli esiti all’istante con  l’indicazione del credito fruibile e sino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo di cui all’art. 3, comma 1. 



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