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Scissione mediante scorporo ad ampio raggio


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno il DLgs. 88/2025, recante disposizioni integrative e correttive al DLgs. 19/2023 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
Il provvedimento – che entrerà in vigore il prossimo 8 luglio – interviene anche su alcune disposizioni del codice civile.
Si segnalano, innanzitutto, importanti modifiche alla disciplina della scissione mediante scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c.

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L’attuale testo dispone: “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”.
Questa formulazione letterale ha indotto a ritenere che la scissione in questione possa configurarsi solo come scissione parziale e mai come scissione totale (cfr. la massima L.G.1 del Comitato triveneto dei notai, nonché il documento di ricerca CNDCEC-FNC 14 febbraio 2024, p. 5, nota 16). Tale interpretazione, del resto, appare confermata dalla parte della disposizione che prevede che la società scissa “continui” la sua attività.

L’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs. 88/2025 sostituisce il primo comma con il seguente: “Con la scissione mediante scorporo una società assegna «l’intero suo patrimonio o» parte di esso a una o più società «preesistenti o» di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote”.
In pratica – come si è provato a far emergere già con i virgolettati inseriti nel testo – si chiarisce, in primo luogo, che la scissione mediante scorporo può realizzarsi anche con l’assegnazione dell’intero patrimonio della scissa. Contestualmente, in corrispondenza con tale possibilità, viene soppresso il riferimento alla continuazione dell’attività propria della scissa.
Peraltro, come sottolinea la Relazione illustrativa del DLgs. 88/2025, diversamente da quanto accade nell’ipotesi della scissione totale, lo scorporo dell’intero patrimonio non determina l’estinzione della società scissa, che riceve in assegnazione le azioni o quote delle beneficiarie e prosegue, svolgendo, in pratica, attività di holding pura di gestione delle partecipazioni delle beneficiarie (cfr. la massima del Consiglio notarile di Milano n. 209/2023).

Si precisa, inoltre, che la scissione mediante scorporo può avere come beneficiarie anche una o più società preesistenti, risolvendosi così le incertezze sorte con riguardo al testo ancora vigente. Si ricorda, infatti, che, a fronte dell’orientamento che privilegia l’interpretazione letterale, si pone la ricostruzione che già oggi reputa ammissibile la scissione mediante scorporo anche a favore di beneficiarie preesistenti, precisandosi che la relativa disciplina semplificata non potrebbe trovare applicazione laddove venisse in rilievo la determinazione del rapporto di cambio (così la massima del Consiglio notarile di Milano n. 209/2023).
E infatti, con le modifiche apportate agli artt. 2506-bis comma 4 terzo periodo e 2506-ter comma 3 c.c. – a opera dell’art. 2 comma 1 lett. b) e c) n. 1 del DLgs. 88/2025 – si prevede, da un lato, che la versione semplificata del progetto di scissione mediante scorporo sia limitata ai casi di costituzione di una o più nuove società beneficiarie e di assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, e dall’altro, che in presenza di queste condizioni neppure occorrano la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. e le relazioni richieste dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.

L’art. 2 comma 1 lett. c) n. 2 del DLgs. 88/2025, ancora, sostituisce il sesto comma dell’art. 2506-ter c.c. con il seguente: “Nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa che non ha consentito all’operazione non può esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502”.
La formulazione intende precisare che nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa non azionaria che non ha consentito all’operazione non è legittimato a esercitare il diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 c.c., in quanto, per effetto dell’operazione, è la società stessa (e non il socio) a entrare nel capitale della società beneficiaria. Si sostituisce, quindi, l’attuale formulazione che, genericamente, afferma: “alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502”.

Infine, completando il quadro degli interventi operati sul codice civile, si segnala che:
– all’art. 2369 comma 5 c.c. sono soppresse le parole “il trasferimento della sede sociale all’estero” (cfr. l’art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 88/2025). Ciò al fine di chiarire che, tra le delibere delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio per le quali sono richieste le maggioranze ivi previste, non è contemplata l’ipotesi stralciata;
– all’art. 2510-bis comma 1 c.c. si precisa che la trasformazione transfrontaliera e internazionale si considera trasferimento di sede all’estero senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall’operazione (cfr. l’art. 2 comma 1 lett. e) del DLgs. 88/2025).

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