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le soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari



Con una FAQ del 24 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari della società semplice agricola IAP. È corretto riconoscere al socio avente la qualifica previdenziale, fino a concorrenza dei propri redditi fondiari imponibili, l’esenzione del socio non IAP. Di conseguenza il socio IAP riporta il reddito fondiario imponibile e il reddito fondiario non imponibile attribuito dalla società semplice rispettivamente nelle colonne 4 e 13 dei righi da RH1 a RH4 quadro RH del modello Redditi PF 2025. Analoga modalità di compilazione va adottata nel caso di socio IAP di una o più società semplici IAP che sia anche imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola, che dichiari propri redditi agrari e dominicali nel quadro RA del modello Redditi PF 2025.

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Con una FAQ del 24 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato l’applicazione delle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari di società semplice agricola IAP.

L’art. 1, comma 44, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’art. 13, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2023 n. 215, prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’ art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

– fino a 10.000 euro, 0%;

– oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50%;

– oltre 15.000 euro, 100%.

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La disposizione in esame fa riferimento al beneficio riconosciuto ai soggetti professionali (coltivatori diretti e imprenditori agricoli) iscritti alla previdenza agricola che, in virtù di detta iscrizione, possono beneficiare delle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari.

La società semplice, ancorché IAP, non è un soggetto iscritto alla previdenza agricola poiché l’iscrizione è un requisito conseguibile esclusivamente dai soci persone fisiche. Infatti, la società semplice ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004 è imprenditore agricolo professionale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. e almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Con riferimento alla compilazione del quadro RA nelle istruzioni alla compilazione del modello Redditi SP 2025 è specificato che nel caso in cui l’esclusione dalla formazione della base imponibile prevista dal citato comma 44 non riguardi tutti i soci, la casella di colonna 10 “IAP” va barrata e l’ulteriore rivalutazione è pari a zero. In tal caso, tuttavia, considerato che per gli altri soci i redditi fondiari sono imponibili con l’applicazione dell’ulteriore rivalutazione del 30%, la società deve determinare il maggior reddito da attribuire a questi ultimi riportando l’importo del maggior reddito dominicale e agrario, rispettivamente, nei campi 15 e 16 della sezione II del quadro RO.

Nelle istruzioni per la compilazione del quadro RO, sezione II, del modello Redditi SP 2025 è riportato che:

– nel campo 15 va indicato il maggior reddito dominicale da attribuire al socio per il quale non si applica l’esclusione parziale dalla formazione della base imponibile del reddito dominicale prevista dal comma 44 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 (vedi colonna 10 “IAP” del quadro RA). Per la compilazione va calcolato il reddito della società considerando il reddito dominicale totalmente imponibile con applicazione dell’ulteriore rivalutazione del 30%. Se il reddito così determinato è maggiore del reddito di cui al rigo RA27, colonna 11, la differenza (maggior reddito) va rapportata alla quota di partecipazione agli utili del socio e indicata nel campo 15;

– nel campo 16 va indicato il maggior reddito agrario da attribuire al socio per il quale non si applica l’esclusione parziale dalla formazione della base imponibile del reddito agrario prevista dal comma 44 dell’art. 1, legge n. 232/2016 (vedi colonna 10 “IAP” del quadro RA). Per la compilazione va calcolato il reddito della società considerando il reddito agrario totalmente imponibile con applicazione dell’ulteriore rivalutazione del 30%. Se il reddito così determinato è maggiore del reddito di cui al rigo RA27, colonna 12, la differenza (maggior reddito) va rapportata alla quota di partecipazione agli utili del socio e indicata nel campo 16.

Ciò premesso, è corretto riconoscere al socio avente la qualifica previdenziale, fino a concorrenza dei propri redditi fondiari imponibili, l’esenzione del socio non IAP.

Di conseguenza il socio IAP riporta il reddito fondiario imponibile e il reddito fondiario non imponibile attribuito dalla società semplice rispettivamente nelle colonne 4 e 13 dei righi da RH1 a RH4 quadro RH del modello Redditi PF 2025.

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Analoga modalità di compilazione va adottata nel caso di socio IAP di una o più società semplici IAP che sia anche imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola, che dichiari propri redditi agrari e dominicali nel quadro RA del modello Redditi PF 2025.

Se il contribuente presenta il modello 730/2025, la modalità di compilazione sopra descritta con riferimento al quadro RH del modello Redditi PF va effettuata nel quadro A, indicando in colonna 2 “Titolo” gli appositi codici “10” e “11”.

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