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Obblighi di comunicazione sui conti finanziari in scadenza


Entro il 30 giugno gli intermediari finanziari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai conti finanziari intrattenuti in Italia dai non residenti nel corso del 2024. Si tratta degli obblighi di comunicazione e successivo scambio automatico dei dati dei conti finanziari secondo il meccanismo del c.d. Common Reporting Standard (CRS), delineati dalla direttiva 2014/107/Ue (“DAC 2”) le cui disposizioni attuative sono state adottate in Italia con il DM 28 dicembre 2015 (attuativo anche della L. n. 95/2015 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo FATCA tra l’Italia e gli Stati Uniti).

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L’obbligo relativo allo scambio automatico è costruito in modo tale che lo Stato A acquisisca i dati relativi ai conti finanziari che i soggetti residenti nello Stato B hanno nello Stato A, fornendo poi questi dati allo Stato B. In particolare, gli allegati C e D del DM attuativo (aggiornati da ultimo con il provvedimento del 28 aprile 2025) contengono l’elenco, rispettivamente, degli Stati verso cui l’Amministrazione italiana si impegna a fornire i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti e di quelli dai quali l’Italia riceve i dati dei conti esteri dei propri residenti. L’obbligo di monitoraggio (e scambio automatico) coinvolge qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea abbia sottoscritto un accordo che prevede detto scambio.

Guardando all’Italia, quindi, è previsto in primo luogo l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari intrattenuti in Italia dai non residenti nell’anno solare precedente. L’Agenzia provvede poi al successivo scambio automatico di tali informazioni con le Amministrazioni fiscali di residenza dei soggetti titolari dei conti.

L’obbligo di acquisizione e comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati sui conti finanziari dei non residenti grava sulle “istituzioni finanziarie” individuate dall’art. 1 comma 1 lett. n) del DM attuativo tra le quali, ad esempio: banche; Poste italiane spa; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); talune imprese di assicurazione. Sono coinvolti da tali obblighi anche soggetti che, pur non espressamente menzionati, presentano i requisiti tipici delle istituzioni di custodia o di deposito, delle entità di investimento o delle imprese di assicurazioni specificate. Sono, invece, escluse istituzioni quali, ad esempio: il Governo italiano (e ogni sua suddivisione geografica, politica o amministrativa), le organizzazioni internazionali pubbliche istituite in Italia, la Banca d’Italia e i fondi pensione (con determinati requisiti).

Il successivo art. 1 comma 2 lett. a) del DM individua i “conti finanziari” assoggettati a questi obblighi: sono tali i conti intrattenuti presso un’istituzione finanziaria, i conti di deposito (qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto deposito a risparmio) e i conti di custodia. Costituiscono, inoltre, “conti finanziari” qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un’istituzione finanziaria (con alcune eccezioni). Si tratta di una nozione ampia tale da ricomprendere, nel caso di entità di investimento, le quote nel capitale di rischio o di debito dell’istituzione finanziaria, diverse dalle quote di un’entità che è “di investimento” unicamente perché presta consulenza in materia di investimenti o gestisce portafogli. Sono, invece, esclusi dagli obblighi di monitoraggio (art. 1 comma 2 lett. ee) del DM), ad esempio: le prestazioni pensionistiche o i conti aperti in relazione alla vendita, scambio o locazione di beni immobili o mobili (al rispetto di determinati requisiti).

Relativamente ai conti oggetto di comunicazione, le istituzioni finanziarie devono comunicare specifici dati, in particolare: i dati identificativi del titolare del conto; il numero di conto; il nome (e numero di identificazione) dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione; il saldo o il valore del conto al termine del periodo di rendicontazione e degli interessi pagati nel medesimo periodo.

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Oggetto di comunicazione i dati riferiti al 2024

Gli obblighi in questione hanno cadenza annuale. L’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a ciascun anno solare deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo: in sostanza, gli intermediari finanziari obbligati devono trasmettere, entro fine mese, i dati dei conti intrattenuti in Italia dai non residenti relativi al 2024. Il successivo scambio automatico dovrà avvenire entro il 30 settembre prossimo: in sostanza, entro tale termine, l’Agenzia delle Entrate (italiana) dovrà poi trasmettere alle Amministrazioni fiscali dei non residenti i dati dei conti dagli stessi intrattenuti in Italia nel corso del 2024. Simmetricamente, in ragione degli obblighi di scambio, l’Agenzia acquisirà i dati sui conti intrattenuti all’estero dai residenti italiani: tali dati saranno utilizzati per effettuare controlli selettivi nei confronti di tali soggetti (provv. Agenzia delle Entrate n. 40601/2022, riferito alle annualità 2018 e successive).



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