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Accise: dal 1° al 31 luglio 2025 sarà possibile presentare le domande di rimborso relative al 2° trimestre 2025


Con circolare numero 382555 del 26 giugno 2025, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha reso noto che sono stati pubblicati i documenti ed il software necessari alle aziende di autotrasporto per chiedere il rimborso accise a riferite al 2° trimestre del 2025, ovvero quello relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2025 ed imputabili a tali mesi di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci per conto di terzi e appartenenti alla classe ecologica Euro V o superiore.

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Attenzione però perché per la corretta compilazione della domanda di recupero questa volta è necessario tenere in considerazione quanto disposto dal Decreto interministeriale del 14 maggio 2025 in tema di riallineamento di accise (di cui abbiamo dato ampia diffusione dalle pagine del nostro sito web), per effetto del quale, a decorrere dal 15 maggio 2025 le accise su gasolio per autotrazione sono state incrementate di 15 centesimi per 1000 litri passando così da 617,40 euro a 632,50.

Allo stesso tempo il decreto sopramenzionato ai fini di incentivare l’impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale come i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrottrattamento (HVO) ha lasciato inalterate le accise a 617,40 euro per 1000 litri di prodotto.

Tutto ciò ha determinato, pertanto, una modifica della dichiarazione che le imprese di autotrasporto dovranno produrre inerente al secondo trimestre 2025, nella quale l’importo rimborsale:

  • per il periodo 1° aprile – 14 maggio 2025 (I° periodo di consumo), è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale (Quadro A-1 della dichiarazione);
  • per il periodo 15 maggio – 30 giugno 2025 (II° periodo di consumo):
    • è pari a euro 229,18 per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 632,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione);
    • è pari a euro 214,18 per mille litri di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della minore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-3 della dichiarazione).

Si ricorda che all’indirizzo internet Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2025 – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati.

In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

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Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel modello F24 è sempre il “6740”.

Relativamente alla dichiarazione trimestrale, appare utile precisare che dovranno essere compilati :

  • il Quadro A-1 con i dati relativi ai consumi di gasolio (inclusi i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO)) effettuati nel I° periodo di consumo (dal 1° aprile al 14 maggio 2025);
  • il Quadro A-2 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, effettuati nel II° periodo di consumo (dal 15 maggio al 30 giugno 2025);
  • il Quadro A-3 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, effettuati nel II° periodo di consumo (dal 15 maggio al 30 giugno 2025).

L’esercente attività di trasporto avrà cura di imputare nello specifico Quadro A-n della dichiarazione i consumi di gasolio afferenti ad un determinato periodo di consumo o tipologia di prodotto attenendosi alle indicazioni di seguito elencate.

I consumi di gasolio sono da imputare al I° periodo di consumo o al 2° periodo di consumo, sulla base della data in cui sono stati effettuati i rifornimenti di carburante, quali risultanti:

  • dalla descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
  • dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
  • nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.
  • Esclusivamente per il II° periodo di consumo, l’esercente attività di trasporto, sulla base delle informazioni in suo possesso (ad esempio, annotazioni riportate nei predetti e-DAS, documentazione commerciale, informazioni contenute nella fattura), provvede a distinguere i consumi di gasolio paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, da imputare al Quadro A-2, da quelli per i quali tali condizioni sono soddisfatte, da imputare al Quadro A-3.

nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” del quadro A-1 è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1° aprile” e “14 maggio” dell’anno 2025; nelle stesse colonne del quadro A-2 e del quadro A-3 è previsto l’inserimento delle date “15 maggio” e “30 giugno” dell’anno 2025; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;

la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;

Con espresso riferimento al quadro A-1:

nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° aprile e il 14 maggio 2025 (I° periodo di consumo) o comunque imputabili a tale mese di consumo sulla base dei criteri individuati in precedenza (pag. 7);

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nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito nel periodo 1° aprile – 14 maggio 2025 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto;

Con espresso riferimento ai quadri A-2 e A-3:

nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente, i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 15 maggio e il 30 giugno 2025 (II° periodo di consumo) o comunque imputabili a tale periodo di consumo sulla base dei criteri individuati in precedenza, avendo cura di indicare, rispettivamente, nel quadro A-2 i consumi di gasolio e di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 43/2025 e nel quadro A-3 quelli di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 43/2025;

nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale, distinguendo i consumi dei diversi carburanti nei rispettivi quadri come sopra meglio specificato, rifornito nel periodo 15 maggio – 30 giugno 2025 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.

Si rammenta, infine, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2027.



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