IN BREVE
DIRITTO DEL LAVORO
In GU le misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi
D.L. 26 giugno 2025, n. 92
Nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2025, n. 146 è stato pubblicato il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”.
Il provvedimento dispone – innanzi tutto, al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria – l’erogazione di uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima società, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2025.
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IMPOSIZIONE FISCALE
In GU il decreto legge con le disposizioni urgenti in materia fiscale
D.L. 17 giugno 2025, n. 84
Nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025, n. 138 è stato pubblicato il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.
Il testo prevede, tra l’altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.
Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:
- al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
- alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro eliminando il riferimento alle società collegate.
Pertanto, per il calcolo della maxi deduzione del 120% e del 130%, le società collegate devono essere escluse dal perimetro del gruppo interno.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INAIL: i chiarimenti sull’applicazione della voce di tariffa 0722 nell’attività d’ufficio
INAIL, Circolare 24 giugno 2025, n. 38
L’INAIL – con Circolare del 24 giugno 2025, n. 38 – ha ricordato che con le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, approvate con il Decreto interministeriale 27 febbraio 2019, è stata modificata la declaratoria della voce 0722 (Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici).
Per attività d’ufficio si intendono, in definitiva, tutte quelle attività svolte normalmente in ambito amministrativo con uso diretto di computer e altre macchine elettriche da ufficio presso imprese, enti e studi professionali che assicurano la corretta gestione amministrativa e contabile, i rapporti con la clientela, l’amministrazione del personale, nonché il personale tecnico degli uffici (per esempio, i progettisti) e simili.
Sono da riferire alla 0722, per esempio, la gestione degli ordini dei clienti, l’emissione di fatture, bolle di carico e scarico, documenti di trasporto, l’emissione di atti relativi a investimenti, contratti e pagamenti dei fornitori di beni e servizi, la gestione e selezione del personale, i servizi di assistenza alla clientela a distanza tramite internet, pc, telefono.
L’elenco delle attività riferibili alla voce 0722 non può essere tassativo ed esaustivo in quanto una determinata lavorazione, seppure svolta con l’uso esclusivo di computer e macchine da ufficio, può essere parte integrante della lavorazione principale esercitata dal soggetto assicurante e seguirne di conseguenza il riferimento classificativo.
INAIL, PRESTAZIONI
INAIL: le novità sull’Avviso pubblico formazione e informazione 2024
INAIL, Comunicato 25 giugno 2025
L’INAIL – con comunicato del 25 giugno 2025 – ha reso noto che, a mente di quanto previsto dall’art. 10 dell’Avviso pubblico per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione e informazione a carattere prevenzionale, lo sportello informatico per la compilazione e per l’invio della domanda dei proponenti dell’ambito C, è aperto dalle ore 12:00 del 1° luglio 2025 alle ore 17:00 dell’8 luglio 2025.
L’ambito C. riguarda i “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”.
In tal senso, è opportuno ricordare che l’INAIL finanzia la realizzazione ed erogazione di progetti integrati di formazione e informazione a contenuto prevenzionale ai sensi degli artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché del disposto dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
I soggetti destinatari dei progetti di formazione e informazione sono:
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP),
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA),
- responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP),
- lavoratori,
- datori di lavoro,
- docenti tutor interni e tutor formativi esterni coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Le ulteriori novità sul bonus Giovani del cd. decreto Coesione
INPS, Messaggio 18 giugno 2025, n. 1935
In data 9 maggio 2025, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto MLPS/MEF n. 66/2025 che definisce requisiti, criteri e i limiti per la fruizione del bonus Giovani, ex art. 22, decreto-legge n. 60/2024 (cd. decreto Coesione).
L’INPS – con Circolare del 12 maggio 2025, n. 90 – ha reso note le istruzioni operative.
Ora l’INPS – con Messaggio del 18 giugno 2025, n. 1935 – ha fornito l’aggiornamento dei requisiti e indicazioni operative in relazione al cd. bonus Giovani, precisando che l’Unione Europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.
Pertanto, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, la legittima fruizione del bonus Giovani è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto (al pari di quanto già previsto per il c.d. bonus Donne).
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Previsti i nuovi contributi per incubatori e acceleratori certificati
MIMIT, Decreto 26 maggio 2025, n. 101
Nella Gazzetta Ufficiale n. 141/2025 è stato pubblicato il decreto 26 maggio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante le disposizioni applicative per l’attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati del contributo, sotto forma di credito d’imposta, ex art. 32 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”).
Il provvedimento in specie definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonché le modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa annuale stabilito.
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INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”
INPS, Circolare 27 giugno 2025, n. 105
L’INPS – con Circolare 27 giugno 2025, n. 105 – ha fornito le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995.
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 30 giugno 2025 e il 30 luglio 2025 (saldo 2024 e primo acconto 2025) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
- “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico.
INPS, PRESTAZIONI
I nuovi requisiti per la richiesta dell’Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo
INPS, Circolare 10 giugno 2025, n. 100
L’INPS – con Circolare del 10 giugno 2025, n. 100 – ha recepito la riduzione operata dalla Banca Centrale Europea, nella misura di 25 punti base, sul tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR, che, a decorrere dal 5 febbraio 2025, è pari al 2,15%.
Pertanto, a decorrere dall’11 giugno 2025:
- l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 8,15% annuo con riferimento alle rateazioni presentate alla medesima data. L’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 8,15% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all’8,15%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2025;
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari all’7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti).
APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
Le nuove misure urgenti di sostegno per le aziende in crisi
Nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2025, n. 146 è stato pubblicato il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”.
Di seguito le tematiche più rilevanti in ambito lavoristico:
- Crisi industriale complessa – i datori di lavoro che richiedono e ottengono per l’anno 2025 l’autorizzazione all’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale per tutto il periodo di godimento del trattamento. L’esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo.
- Gruppi di imprese – introdotte misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a 1.000 unità impiegati sul territorio italiano, che alla data del 27 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. Per tali soggetti, è autorizzato a domanda, con decreto MLPS, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22, D.Lgs. n. 148/2015, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. La percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro, per ciascun lavoratore coinvolto, può essere prevista fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.
- Cessione di azienda e cessazione attività produttiva – estesa al 2025 la possibilità di ricorrere alla CIGS in deroga per crisi aziendale. Nel dettaglio, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. I lavoratori sospesi decadono del trattamento se rifiutano di essere avviati a corsi di formazione o di riqualificazione, o non li frequentino regolarmente. Decadono anche se non accettano l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La decadenza non trova applicazione quando le attività lavorative o i corsi di formazione/riqualificazione sono distanti più di 50 km dalla residenza del lavoratore, o è raggiungibili mediamente in più di 80 minuti con i mezzi pubblici.
- Settore moda – estese le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dal decreto-legge n. 160/2024, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e ulteriori settori affini. Nel dettaglio, si prevede che l’integrazione in deroga (inizialmente pari ad un massimo di 12 settimane entro il 31 gennaio 2025) possa essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di 12 settimane a decorrere dal1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
INPS: le modifiche all’incentivo occupazionale ex art. 22, D.L. n. 60/2024
L’INPS – con Messaggio del 18 giugno 2025, n. 1935 – ha reso noto che per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, la legittima fruizione del bonus Giovani è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto (al pari di quanto già previsto per il c.d. bonus Donne).
Al riguardo, è opportuno ricordare che lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 500 su base mensile per ciascun lavoratore.
Ai datori di lavoro privati che, dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione europea) e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori con sede nelle regioni:
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Basilicata
- Sicilia
- Puglia
- Calabria
- Sardegna
l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile per ciascun lavoratore.
L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.
L‘esonero spetta per l’assunzione dei soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo (portabilità dell’esonero).
Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (cd. maxi-deduzione del costo del lavoro).
Per accedere agli incentivi per l’assunzione, i datori di lavoro devono soddisfare una serie di requisiti generali:
– rispettare le normative relative al lavoro e alla contrattazione collettiva, comprese quelle sui diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro;
– l’assunzione deve essere:
- conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2015 e alle normative sui diritti sindacali e sociali;
- possedere il DURC;
- in regola rispetto delle normative sui contratti di lavoro e degli obblighi di legge o contrattuali.
– l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza per la riassunzione di lavoratori licenziati.
La disciplina dettata dal decreto Coesione prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o anche di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 16 maggio 2025 (data di rilascio dell’apposito applicativo volto alla presentazione delle domande telematiche di riconoscimento dell’agevolazione), può essere riconosciuto il solo esonero di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 60/2024, nei limiti di importo di € 500 mensili, anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sia collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno.
Per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, la legittima fruizione del bonus Giovani è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto.
La domanda da inoltrare all’INPS per via telematica deve contenere le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
L’istanza deve essere presentata prima dell’assunzione: verificata la disponibilità delle risorse l’INPS assegna al datore di lavoro un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione incentivata.
Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione tramite il modulo telematico “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”, disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025 all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati (nelle ZES solo per i rapporti di lavoro non ancora in corso).
L’esito viene comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Il decreto MIMIT sugli incubatori e acceleratori
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2025, n. 141 è stato pubblicato il decreto MIMIT 26 maggio 2025, recante “Disposizioni applicative per l’attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati del contributo, sotto forma di credito d’imposta”.
Il provvedimento in specie reca le disposizioni applicative per l’attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati del contributo, sotto forma di credito d’imposta, definendo i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonché le modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti.
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di € 1.800.000 annui a decorrere dall’anno 2025, al netto delle somme spettanti al soggetto gestore.
Possono beneficiare del contributo, sotto forma di credito d’imposta, gli incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell’istanza:
- sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dall’art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;
- non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Costituiscono investimenti ammissibili le somme investite dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui all’art. 8, comma 2, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
L’investimento massimo per il quale è riconosciuto il credito d’imposta non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, a decorrere dal 2025, l’importo di € 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni dalla data di effettuazione.
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto in misura pari all’8% dell’investimento.
Prima dell’effettuazione dell’investimento, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, gli incubatori e gli acceleratori certificati presentano istanza al soggetto gestore attraverso apposita procedura. L’istanza indica, per ciascun anno, l’ammontare e le caratteristiche dell’investimento che intendono effettuare, gli elementi identificativi della start-up innovativa destinataria dell’investimento e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché la data presunta dell’investimento e l’importo del credito d’imposta richiesto.
Con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, la procedura attraverso la quale presentare l’istanza, le modalità di verifica della stessa, le modalità di comunicazione degli esiti all’istante con l’indicazione del credito fruibile e sino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo.
Il soggetto beneficiario può fruire del credito di imposta solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il soggetto beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:
- accertamento, successivamente alla concessione dell’agevolazione, dell’assenza di uno o più requisiti, ex art. 25, decreto-legge n. 179/2012, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
- accertamento della decadenza dal diritto alla fruizione del credito per cessione, anche parziale, a titolo oneroso o gratuito, dell’investimento, prima del decorso del termine di tre anni dalla data di effettuazione dell’investimento, ovvero per l’intervento di altre circostanze che comportano, entro il medesimo termine, il mancato mantenimento dell’investimento, salvi i casi indipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario;
- perdita delle caratteristiche da parte del destinatario dell’investimento della qualifica di start-up innovativa, prima che sia decorso il periodo di mantenimento di cui all’art. 5, comma 2;
- impossibilità di svolgimento dei controlli di cui all’art. 10 per fatto imputabile al soggetto beneficiario;
- altre violazioni o inadempimenti riscontrati dal Ministero o dall’Agenzia dell’Entrate da cui consegue la non spettanza, anche parziale, del credito d’imposta.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
---|---|---|---|---|
Giovedì 10/07/2025 |
Fondi | Fondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti. | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA- BNL |
Giovedì 10/07/2025 |
Fondi | Fondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti. | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA- BNL |
Giovedì 10/07/2025 |
Fondi | Fondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti. | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA – BNL |
Giovedì 10/07/2025 |
INPS lav.dom. | Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente. | Datori di lavoro domestico | Inps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav |
Mercoledì 16/07/2025 |
INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria. | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/07/2025 |
INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria. | Committenti | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/07/2025 |
INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente. | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/07/2025 |
INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
Mercoledì 16/07/2025 |
INPS ex Enpals | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/07/2025 |
IRPEF | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/07/2025 |
IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/07/2025 |
IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/07/2025 |
INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazione | Modello F24/Accise |
Lunedì 21/07/2025 |
Fondi | Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende Piccola Media Industria | Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario |
Lunedì 21/07/2025 |
Fondi | Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende industriali | Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo |
Lunedì 21/07/2025 |
FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Mercoledì 23/07/2025 |
Mod.730 | Consegna al dipendente/collaboratore una copia del Mod. 730 e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio. Trasmessione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte e presentate dal cotribuente dal 21 giugno al 15 luglio. | Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale | Consegna e invio telematico |
Venerdì 25/07/2025 |
ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Giovedì 31/07/2025 |
INPS ex Enpals | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Trasmissione telematica |
Giovedì 31/07/2025 |
INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Giovedì 31/07/2025 |
LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Cordiali saluti,
Studio Mattonai
Bientina lì, 02/07/2025
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