Chiarimenti dal MEF: ecco come si distinguono i crediti di imposta inesistenti o non spettanti e le differenti conseguenze in caso di violazione delle norme.
I crediti di imposta sono uno strumento attraverso il quale vengono riconosciuti bonus, contributi economici a privati e, soprattutto, a imprese.
Ne conosciamo tanti, ad esempio il credito di imposta per le assunzioni dei ricercatori, tax credit cinema, Bonus Musica, tax credit pubblicità.
Funzionano in modo abbastanza semplice: a fronte di un investimento, viene riconosciuta una percentuale più o meno alta di beneficio economico, ma il denaro non viene rimborsato, si trasforma in un credito da utilizzare per pagare imposte e in alcuni casi anche contributi previdenziali e assistenziali.
Il beneficio è precluso in caso di crediti di imposta inesistenti o non spettanti, ma quando si verificano tali ipotesi? A chiarirlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il suo Atto di indirizzo. Ecco i chiarimenti.
Crediti di imposta inesistenti e non spettanti: differenze
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito le differenze tra crediti di imposta inesistenti e non spettanti nell’atto di indirizzo adottato il 1° luglio 2025 in attuazione del Decreto Legislativo 87 del 2024.
Il percorso normativo che ha portato all’atto di indirizzo è abbastanza complesso. La legge di Delega alla riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111. art. 20, comma 1, lett. a, prevede che il Governo introduca una distinzione più netta tra crediti di imposta non spettanti e inesistenti.
Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, ha modificato l’articolo 1 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, inserendo le lettere g-quater e g-quinquies che introducono la definizione di crediti di imposta non spettanti e inesistenti al fine di individuare meglio la fattispecie di reato di indebita compensazione.
L’atto di indirizzo finale mira a chiarire i termini per il recupero dei crediti e per la corretta applicazione delle sanzioni.
Crediti di imposta inesistenti o non spettanti
Sono inesistenti i crediti di imposta che mancano dei requisiti oggettivi, cioè non si verificano i fatti per i quali viene riconosciuto il credito di imposta. Tornando al credito di imposta per l’assunzione di ricercatori, se si assume una figura professionale che non rientra nella figura del ricercatore, non si può ottenere il credito di imposta). Sono altresì inesistenti i crediti di imposta per i quali mancano i requisiti soggettivi (ad esempio un contributo riconosciuto solo ad aziende di medie dimensioni, non può essere richiesto da una piccola impresa, anche se magari realizza lo stesso “comportamento” richiesto.
Sono non spettanti i crediti realizzati in violazione delle modalità richieste dalla legge oppure nel caso in cui sono stati richiesti in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente spettante.
Soprattutto, viene chiarito che rientrano nella categoria dei crediti inesistenti anche tutti quei crediti realizzati attraverso la falsificazione dei documenti, ad esempio, quando si attesta che sono esistenti i requisiti oggettivi, cioè è stato compiuto ciò che dice la norma, ma in realtà l’operazione non è stata compiuta ma attraverso la falsificazione dei documenti è stata rappresentata una realtà inesistente.
L’atto di indirizzo chiarisce ulteriori punti, risulta non spettante:
- il credito di imposta fruito in un’unica soluzione annuale quando la normativa richiederebbe una fruizione rateale.
- Il credito di imposta utilizzato per estinguere debiti non ammessi alla compensazione;
- è considerato non spettante il credito di imposta che in base alla normativa è esistente, ma che secondo manuali o linee guida manca di elementi tecnici o qualitativi.
Sanzioni penali e amministrative per crediti inesistenti o non spettanti
Distinguere tra credito di imposta inesistente e credito di imposta non spettante è importante perché cambiano le conseguenze dal punto di vista sanzionatorio. Per i crediti di imposta inesistenti possono essere previste sanzioni penali. I crediti non spettanti generano solo sanzioni amministrative.
Ad esempio, l’articolo 10-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede, per l’utilizzo di crediti inesistenti, la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per l’utilizzo in compensazione di crediti di importo annuo superiore a 50.000 euro.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate in entrambi i casi, ma sono più elevate in caso di crediti inesistenti.
Certificazione tecnica degli investimenti, a cosa serve e vantaggi
Per evitare errori in buona fede da parte dei fruitori di crediti di imposta e per dare maggiore trasparenza all’Amministrazione finanziaria è prevista la certificazione tecnica degli investimenti che ha un ruolo centrale nel meccanismo di funzionamento dei crediti di imposta.
La certificazione è sicuramente un costo per l’azienda, ma a fronte della stessa è previsto che:
- l’amministrazione finanziaria, tranne il caso di prove evidenti di frode o dolo, non può mettere in discussione la certificazione stessa;
- l’amministrazione finanziaria può contestare solo aspetti impositivi o le modalità di fruizione, ma non aspetti tecnici del progetto.
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